Contratto di merchandising

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È un contratto atipico con cui un soggetto, titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento di un segno quale un marchio di impresa, oppure di un’opera dell’ingegno quale un personaggio di fantasia, ovvero degli aspetti caratterizzanti un personaggio noto, concede dietro corrispettivo a uno o più soggetti terzi, detti licenziatari, il diritto di sfruttare, rispettivamente, il marchio, o il personaggio o gli aspetti di questo, in ambiti merceologici diversi da quelli in cui egli li ha originariamente utilizzati e resi celebri al pubblico.

Mutuando i termini dal linguaggio anglosassone, si parla nel primo caso di “brand merchandising” (o merchandising di marchi), nel secondo di “character merchandising” e, nel terzo di “personality merchandising”. I segni previsti nelle due ultime ipotesi, se notori, possono essere registrati come marchio soltanto dall’avente diritto o con il suo consenso (art. 8, co. 3, d. lgs. n. 30/2005). Il merchandising si realizza attraverso lo schema della licenza, della cessione o dell’autorizzazione. Nell’ordinamento italiano, non godendo di specifica disciplina, il contratto di merchandising è, di fatto, formulato in base alla prassi degli operatori commerciali. Scopo principale del merchandising è quello di consentire al titolare dei diritti su entità immateriali di trarre un tornaconto economico autorizzando terzi a sfruttare il valore attrattivo di queste in settori commerciali ancora non esplorati.

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