Contumacia. Diritto processuale penale

Enciclopedia on line

Situazione processuale dell’imputato che, benché ritualmente citato, non compare all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento. Si distingue concettualmente dall’assenza in quanto manca una manifestazione espressa o implicita di rinuncia alla partecipazione al processo.

Nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., introdotto dalla l. n. 479/1999, il giudice dell’udienza preliminare dichiara con ordinanza la contumacia sentite le parti e previa valutazione della ritualità della citazione e della sua notifica. L’imputato contumace è rappresentato dal suo difensore; quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame, il giudice può disporne l’accompagnamento coattivo. Se l’imputato dichiarato contumace compare prima della decisione, il giudice deve revocare l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza dell’avviso dell’udienza preliminare, ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro impedimento legittimo. Se la prova perviene tardivamente e l’imputato dimostra di non esserne colpevole, il giudice deve disporre l’assunzione e la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione. Il codice disciplina espressamente l’ipotesi nella quale, in fase dibattimentale, sia necessario procedere alla modifica dell’imputazione perché il fatto risulta diverso (art. 516 c.p.p.) o alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.). In tali situazioni il pubblico ministero deve chiedere che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che esso sia notificato per estratto all’imputato (art. 520 c.p.p.). Nessuna prescrizione è invece prevista per i casi in cui sia necessario procedere alla modifica dell’imputazione nell’udienza preliminare. Concluso il giudizio e depositata la sentenza in cancelleria, al contumace deve essere notificato l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza (art. 548, co. 3, c.p.p.). Nel giudizio d’appello, il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l’imputato ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire davanti al giudice di primo grado per caso fortuito o forza maggiore, o quando l’imputato provi di non aver avuto conoscenza concreta del decreto di citazione e, in caso di notificazione presso il difensore ai sensi dell’art. 161, co. 4, del c.p.p., non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

Voci correlate

Imputato

CATEGORIE
TAG

Udienza preliminare

Pubblico ministero