Coordinamento. Diritto amministrativo

Enciclopedia on line

Azione volta a conferire uniformità e coerenza a organi che operano in assenza di rapporti gerarchici, al fine di garantire l’unitarietà della struttura organizzativa in attuazione dei principi costituzionali di autonomia e decentramento. Si attua attraverso atti e organi di raccordo.

Tra le figure organizzative che esprimo una funzione di coordinamento, si veda l’istituto della conferenza di servizi, disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990); tra gli atti riconducibili alla funzione di coordinamento assume rilievo l’accordo di programma.

Fra gli organi che operano a livello centrale, vanno anzitutto menzionati il Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 400 del 23 agosto 1988, ha il compito di dirimere i conflitti di attribuzione che insorgono fra i singoli ministri; i comitati interministeriali; la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nelle materie rientranti nella l. n. 59 del 15 marzo 1997, ha il compito esprimere il proprio parere sugli atti di indirizzo e controllo delle funzioni amministrative regionali e sulle direttive di esercizio delle funzioni delegate, nonché sugli atti di controllo tecnico. A livello periferico, vi sono i prefetti, i commissari straordinari del governo e la conferenza permanente presso la Pretura.

Al fine di stabilire un collegamento fra diversi livelli di amministrazione, accanto agli strumenti tradizionali (leggi cornice, intese, atti di indirizzo ecc.) si è sviluppata una nuova forma di controllo, la cosiddetta amministrazione composta. Quest’ultima è espressione dell’integrazione tra amministrazioni centrali e locali, esercita attività autonome rispetto ai soggetti che le costituiscono, ricevendo dalle amministrazioni coinvolte funzioni, personale e risorse finanziarie; fra le principali vi sono il Servizio sanitario nazionale, il Sistema statistico nazionale e il Servizio nazionale della protezione civile.

In dottrina, accanto al modello dell’amministrazione composta, si è individuato quello delle organizzazioni a rete, caratterizzate dall’intervento di più soggetti sia pubblici sia privati che si scambiano informazioni in vista di un fine comune e dall’assenza di un organismo che si pone come centro dell’organizzazione. Uno degli esempi più significativi di questo tipo di controlli si ha nel settore dell’ambiente, la cui organizzazione è articolata in quattro livelli: ministero dell’Ambiente (livello nazionale), Agenzia per la protezione dell’ambiente (livello tecnico scientifico), Province e agenzie regionali per l’ambiente (livello operativo) e Agenzia europea per l’ambiente (livello sopranazionale).

Voci correlate

Avocazione. Diritto amministrativo

Competenza amministrativa

Conferenza di servizi

Delega amministrativa

Gerarchia amministrativa

CATEGORIE
TAG

Servizio sanitario nazionale

Sistema statistico nazionale

Procedimento amministrativo

Conferenza di servizi

Protezione civile