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Corpus iuris civilis

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Denominazione con cui, dall’età medievale in poi, si indica la grande compilazione giustinianea del diritto romano, opera di capitale importanza per la scienza giuridica di ogni tempo. Esso oggi si presenta composto da 4 parti: il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle.

L’imperatore Giustiniano (527-65 d.C.) inserì, nel suo programma di restaurazione della grandezza romana in tutti i possibili ambiti, anche il progetto di un generale recupero della tradizione legislativa e giurisprudenziale precedente, finalizzato a un pieno riordino sia della prassi giudiziaria sia dello studio universitario del diritto. Già nel 529 venne alla luce la prima edizione del Codex, con il quale tutta la massa delle costituzioni imperiali del passato (leges), compresa in parte nei codici Gregoriano Ermogeniano e Teodosiano, veniva ricondotta, mediante un’opera sapiente di selezione e di intervento, a una unità coerente, utile per i tempi nuovi. Ai lavori partecipò – pur non ancora in qualità di presidente della commissione all’uopo istituita dall’imperatore – un personaggio importante, Triboniano, che poi, nella sua qualità di Quaestor sacri Palatii (ministro della Giustizia), oltre che di giurista colto e di organizzatore abilissimo, si sarebbe segnalato come il vero animatore dell’intera imponente impresa compilatoria. A lui venne infatti affidata, alla fine del 530, la guida della commissione incaricata di compilare i Digesta, ossia di compiere un’opera ulteriore di selezione e armonizzazione, avente a oggetto l’enorme produzione giurisprudenziale classica (iura). I commissari avrebbero cioè dovuto leggere gran parte della letteratura scritta dai giuristi del 1°, 2° e 3° sec. d.C., estrarne i passi più significativi e riassumerli in un testo unico e coerente, il quale, munito di forza di legge, si sarebbe dovuto imporre alla prassi per la risoluzione di qualsiasi controversia.

L’obiettivo fu raggiunto con sorprendente rapidità, tanto che già alla fine del 533 Giustiniano poteva ufficialmente pubblicare il Digesto (detto anche Pandectae): diviso in 50 libri, a loro volta ripartiti in titoli e frammenti, esso contiene passaggi tratti dalle più varie opere della giurisprudenza classica, della quale costituisce anzi la fonte di cognizione più preziosa. Ma il successo di quell’operazione – che è peraltro tutt’oggi difficile da spiegare, senza ipotizzare l’adozione di particolari modalità di lavoro o l’uso di canovacci precedenti, secondo le diverse teorie elaborate in proposito dagli studiosi – segnava anche la perdita drammatica di tutto il materiale originale utilizzato, di cui Giustiniano ordinò la distruzione, e sul quale aveva disposto, per di più, che i commissari all’occorrenza intervenissero, apportando le modifiche necessarie ad adattarlo alle esigenze dei contemporanei (cosiddette interpolazioni). Nella ricostruzione operata nel 12° sec. a Bologna, da Irnerio e dalla sua scuola il Digesto risulta diviso in: Digestum Vetus (libri 1-24, fino al titolo 2 del libro 24), Digestum Infortiatum (dal titolo 3 del libro 24 al libro 38), Digestum Novum (libri 39-50). In questa forma fu studiato e commentato nel Medioevo e in età moderna.

Sempre alla fine del 533 giunsero a compimento, sotto la direzione dello stesso Triboniano, le Istituzioni: si trattava di un’opera elementare, destinata all’insegnamento, nella quale la materia civilistica era esposta in 4 libri, secondo la tradizionale sistematica tripartita propria delle Istituzioni di Gaio (personae, res e actiones). Ma l’imperatore, del tutto singolarmente, accordò valore di legge anche a essa, rendendo così i precetti lì esposti suscettivi di applicazione giudiziaria. La compilazione del Digesto aveva nel frattempo reso desueto il Codice, che ancora prescriveva di citare in giudizio i iura secondo i rudimentali criteri previsti dalla legge di Valentiniano III (➔ citazione), che vi era infatti ricompresa. Una nuova edizione del Codice (l’unica che oggi possediamo) fu quindi predisposta per l’anno successivo, il 534: diviso in 12 libri, e questi in titoli, sotto cui figurano le costituzioni imperiali, esso metteva fuori legge il codice precedente.

Infine entrarono a far parte della grande compilazione giustinianea le leges emanate da Giustiniano dopo il 534 (cosiddette Novelle), che per lo più regolavano materie di diritto pubblico ed ecclesiastico, raccolte e trasmesse ai posteri in tre collezioni private (Epitome Iuliani, Authenticum, anonima).

Vedi anche
Codex Iustinianus Raccolta di leggi imperiali in dodici libri, compilata su incarico dell'imperatore Giustiniano da dieci giuristi, tra cui Triboniano e Teofilo, e pubblicata nel 529. Con essa Giustiniano si propose l'unificazione legislativa dell'Impero. Insieme al Digesto, alle Istituzioni e alle Novelle, il codice ... pandette Titolo di vaste trattazioni complessive del diritto romano pubblicate da alcuni dei maggiori giureconsulti dell’antichità (per es., Ulpiano e Modestino). Per antonomasia, secondo nome (Digesta seu Pandectae) di quella parte del Corpus iuris civilis di Giustiniano che comprende la raccolta degli iura. ... diritto romano Insieme delle norme giuridiche che regolavano la società romana antica. Il romano, dirittoromano, diritto fu riordinato dall'imperatore Giustiniano nel Corpus iuris civilis. Le compilazioni di Giustiniano raccolsero l'eredità più importante del romano, dirittoromano, diritto, ma tali raccolte in realtà ... glossa diritto Ciascuna delle annotazioni interlineari o marginali che accompagnano i testi giuridici medievali. Con valore collettivo, la raccolta delle annotazioni di un glossatore a un testo, con eventuale incorporazione di glossa d’autori precedenti. ● Le glossa diventarono frequenti nel diritto romano ...
Categorie
  • STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO in Diritto
Tag
  • COSTITUZIONI IMPERIALI
  • VALENTINIANO III
  • DIRITTO ROMANO
  • GIUSTINIANO
  • TRIBONIANO
Altri risultati per Corpus iuris civilis
  • Corpus iuris civilis
    Enciclopedia Dantesca (1970)
    Filippo Cancelli La denominazione Corpus iuris (per la grafia medievale juris) civilis, già usata e comunque nota ai glossatori, compare a stampa solo nell'edizione di D. Gotofredo del 1583 (nel 1580 si ufficializza la dicitura Corpus juris canonici), e sotto questa denominazione si comprende l'opera ...
Vocabolario
corpus
corpus s. neutro lat., usato in ital. al masch. (pl. lat. corpora, ma in ital. anche invar.). – 1. Corpo, nel sign. di raccolta; è termine usato nella nomenclatura bibliografica, fin dall’antichità classica, per indicare la riunione di...
alieni iuris
alieni iuris ‹ali̯èni i̯ùris› locuz. lat. (propr. «di diritto altrui»). – Espressione del linguaggio giur. romano che designava (in contrapp. a sui iuris) la condizione giuridica in cui si trovavano, in seno alla famiglia, le persone libere...
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