Corte di giustizia dell’Unione Europea

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Corte di giustizia dell’Unione Europea

È una delle istituzioni dell’Unione Europea (UE), con sede nella città di Lussemburgo. Ha funzioni giurisdizionali. Sebbene sia una istituzione unica, è articolata in: Corte di giustizia, Tribunale (istituito nel 1989, con la denominazione Tribunale di primo grado) e Tribunali specializzati. Il complesso di tali organi assicura “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (art. 19 del Trattato sull’Unione Europea). In effetti, l’azione della Corte è fondamentale per assicurare sia la corretta applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri, sia la sua interpretazione uniforme.

Funzioni della Corte. - La Corte ha essenzialmente tre funzioni. In primo luogo, essa giudica sui ricorsi per la violazione dei Trattati comunitari, proposti dalla Commissione europea o da uno Stato membro. Se la Corte accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente, pena una seconda condanna e il pagamento di penalità.

In secondo luogo, la Corte effettua il controllo di legittimità sugli atti normativi adottati dalle istituzioni dell’UE (Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea; Direttive. Diritto dell’Unione Europea; Decisioni. Diritto dell’Unione Europea). Tale procedura permette agli Stati membri, al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea, nonché, a determinate condizioni, al Parlamento europeo, di chiedere l’annullamento delle norme comunitarie illegittime. Ai privati è consentito chiedere – entro 2 mesi dalla notifica – l’annullamento degli atti giuridici che li riguardano direttamente e individualmente (soprattutto le decisioni). Se il ricorso è fondato, l’atto contestato viene annullato.

Infine, la Corte ha competenza in tema di “questioni pregiudiziali” sollevate dai giudici nazionali degli Stati membri. Il rinvio pregiudiziale dà al giudice nazionale facoltà di chiedere alla Corte una pronuncia sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria quando siffatta pronuncia sia necessaria per risolvere la controversia di cui il giudice nazionale è investito.

Oltre alle competenze di natura contenziosa, la Corte esercita una funzione consultiva. Il Consiglio dell’Unione, la Commissione europea o uno Stato membro possono chiedere un parere della Corte (che ha valore vincolante) circa la compatibilità con i Trattati comunitari di accordi stipulati da Stati membri con Stati non membri dell’UE.

Composizione della Corte. - La Corte è formata da un giudice per ogni Stato membro e si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente alle regole previste a tal fine dal suo statuto. È assistita da 8 avvocati generali, che hanno l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte, richiedono il loro intervento.

I giudici e gli avvocati generali della Corte – scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali – sono nominati di comune accordo per 6 anni dai governi degli Stati membri. Ogni 3 anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte. I giudici designano tra loro, per 3 anni, il presidente della Corte, il cui mandato è rinnovabile.

Il Tribunale. - In base all’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, il Tribunale deve essere composto da almeno un giudice per ogni Stato membro; attualmente esso è composto da 27 giudici.

Il Tribunale funge da organo giurisdizionale di primo grado, le cui sentenze sono impugnabili, per motivi di diritto, davanti alla Corte di giustizia. Tale funzione è limitata ai casi previsti dal Trattato (sono esclusi, ad esempio, dalla competenza di primo grado del Tribunale i ricorsi per inadempimento e le controversie tra Stati membri). Il Tribunale è invece giudice di secondo grado rispetto ai Tribunali specializzati, essendo l’organo competente a decidere sui ricorsi contro le sentenze di questi ultimi.

I Tribunali specializzati. - Attualmente, l’unico Tribunale specializzato esistente è il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione Europea, competente per le controversie tra l’UE e i suoi agenti. Il suo statuto è allegato allo statuto della Corte (Allegato I).

Altri Tribunali specializzati potranno essere istituiti in futuro, mediante un regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo, per conoscere in prima istanza alcune categorie di ricorsi in materie specifiche (art. 257 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).*

Voci correlate

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