CORTE

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

CORTE (XI, p. 528; App. I, p. 480)

Michele LA TORRE
Piero CALAMANDREI
Massimino SEVERINO
Attilio Donato GIANNINI
Giorgio BALLADORE PALLIERI

Corte costituzionale. - Suprema magistratura, prevista dalla costituzione di alcuni paesi, per il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e delle altre norme aventi valore di legge.

Lo Statuto Albertino del 1848 prevedeva un'alta corte di giustizia di carattere politico (in seno al Senato vitalizio) e con competenza soltanto penalistica (reati dei ministri, dei senatori, alto tradimento). La successiva evoluzione costituzionale ha portato, per altro, all'affermazione, in quasi tutti gli stati di due moderni principî: a) quello della rigidità della costituzione, per cui essa è posta su un piano più alto rispetto alle leggi ordinarie"; epperò, il legislatore, nell'emanare una legge, non può violare la costituzione; se la viola, la legge sarà invalida; b) vi deve essere un giudice per stabilire se le leggi rispettano, o non, la costituzione e per dichiararne eventualmente l'invalidità nel caso di incostituzionalità. Questi principî, come si è detto, sono quasi ovunque riconosciuti: soltanto in pochissimi stati (Bulgaria nel 1879; Ecuador nel 1929), si è disposto che una pronuncia di invalidazione della legge ordinaria per incostituzionalità, può provenire dal solo parlamento, laddove in molti stati (Australia, Argentina, Bolivia, Guatemala, Irlanda, Messico, Nicaragua, Paraguay, Perù, Portogallo, Stati Uniti d'America) il sindacato sulla costituzionalità della legge spetta al giudice ordinario di ogni grado: in altri stati, esso compete alla sola magistratura più elevata (Corte di cassazione o corrispondente). Infine, vi sono alcuni stati, nei quali il sindacato sulla costituzionalità della legge è deferito a un apposito organo misto, formato cioè di elementi politici e di elementi provenienti dalla magistratura o dalle facoltà di diritto ecc. (Austria, nel 1934; Cecoslovacchia, nel 1920; Spagna nel 1931; ‛Irāq, nel 1925).

La tendenza a creare, per il controllo sulla costituzionalità delle leggi, un apposito organo misto, è prevalsa in Italia nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Si tratta, invero, di materia squisitamente politica, che ha stretta connessione con l'evoluzione sociale del paese, con le tendenze politiche dei cittadini e con lo stesso ordine pubblico; pertanto l'attribuzione del compito in parola al giudice ordinario (e, peggio ancora, al giudice ordinario di qualsiasi grado) non può rappresentare la soluzione ideale. Neppure può essere ritenuta soddisfacente, peraltro, la soluzione opposta: quella cioè di rendere arbitro in materia il parlamento: ciò ripugna, infatti, al concetto di giurisdizione, perché nessuno può essere giudice e parte ad un tempo; epperò deve concludersi che se, in tema di costituzionalità della legge, si vuole congegnare una garenzia giurisdizionale, cioè una garenzia effettiva, non si può deferire la risoluzione delle questioni insorte allo stesso parlamento. È, quindi, da ritenere felice la soluzione adottata dall'art. 135 della costituzione italiana; per tale articolo la Corte costituzionale è composta da quindici membri nominati per un terzo dal presidente della repubblica, per un terzo dal parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative (Consiglio di stato, Corte dei conti). Per altro, la scelta non è libera, ma deve cadere o su magistrati delle giurisdizioni superiori, anche a riposo, o su professori ordinarî di università in materie giuridiche, o su avvocati con venti anni di esercizio. È da notare che, per la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la Corte costituzionale gode delle prerogative proprie dei membri del parlamento; quindi i giudici della Corte non possono essere rimossi se non per decisione della Corte stessa e non possono essere arrestati né rinviati a giudizio né assoggettati a perquisizione senza autorizzazione della Corte, salvo il caso di flagranza.

Funzioni della Corte costituzionale italiana. - Sono di tre specie. La prima funzione, di gran lunga più importante, consiste nel risolvere le controversie sulla "legittimità costituzionale" delle leggi e delle altre norme aventi valore di legge (cioè decreti legislativi e decreti legge).

Si noti che, oltre quelle statali, si hanno ora leggi regionali e, per il Trentino-Alto Adige, anche leggi provinciali, ed il criterio discriminatore della competenza fra legislatore centrale e legislatori periferici non può essere, fatalmente, che vago ed approssimativo; un sol principio è certo (salvo qualche temperamento per la Sicilia) ed è questo: regioni e provincie, nelle loro leggi, debbono rimanere nei limiti rappresentati dai principî fondamentali contenuti nelle leggi dello stato (art. 117 della costituzione). Pertanto, è evidente che per moltissime leggi regionali o provinciali sorgerà questo grave dubbio: sono stati rispettati, o non, i principî fondamentali anzidetti? e quali sono principî fondamentali? Un altro largo campo di controversie sorgerà da ciò: poiché la costituzione, con formule elastiche, ha garentito, ma sino ad un certo punto, la situazione di individui e di enti (p. es. i comuni) sorgerà la questione, se una legge ordinaria viola o non la costituzione. Ogni questione, nelle materie suddette sorta nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo sarà dal giudice rinviata all'esame della Corte costituzionale, a meno che il giudice ritenga che l'accusa di incostituzionalità sia manifestamente infondata.

Per quanto si attiene alle controversie tra stato e regioni (ed, eventualmente, provincie) lo stato o altro ente interessato potrà adire direttamente la Corte costituzionale. Tuttavia, se si assuma che una legge regionale viola gli interessi economici dello stato o di altra regione, è competente sulla controversia non la Corte costituzionale, ma il parlamento (art. 127 della costituzione.).

Si rilevi, infine, che lo statuto della Sicilia (approvato prima della costituzione, con decr. legisl. 15 maggio 1946, n. 455: v. pure la legge costituzionale 26 febbraio, 1948 n. 2) ha istituito, per le controversie fra stato e regione siciliana circa la costituzionalità di leggi dello stato e della regione, un'Alta Corte apposita, che si potrebbe denominare paritetica o arbitrale: in essa, infatti, quattro membri sono scelti dal parlamento italiano e quattro scelti dall'Assemblea regionale siciliana. Attualmente, non può prevedersi se questa Alta Corte sarà assorbita dalla Corte costituzionale o se entrambe rimarranno in vita.

Alla Corte costituzionale (art. 134 della costituzione) è anche demandato il compito di risolvere i conflitti di attribuzioni fra i poteri dello stato, e quelli tra i poteri dello stato e le regioni.

I contorni di questa formula non sono ben definiti, e forse sono angusti. Alcuni deputati, in seno alla Costituente, sostennero che fosse da ammettersi il ricorso alla Corte costituzionale contro ogni atto di un organo costituzionale che involgesse usurpazione di potere, ma la proposta fu respinta, benché il ricordo della recente dittatura fosse vivo in tutti gli animi. È, forse, da sperare che il sindacato della Corte costituzionale venga esteso, quando la Corte avrà acquistato la forza e il prestigio che solo da una lunga tradizione le possono derivare.

Terza funzione della Corte costituzionale è quella penale o sanzionatoria. Essa giudica (art. 134 della costituzione) sulle accuse promosse contro il presidente della repubblica ed i ministri, a norma degli articoli 90 e 96 della costituzione stessa. È da rilevare che, pei ministri, l'art. 96 parla di accusa in caso di reati in genere, mentre, per il presidente della repubblica, l'art. 90 non parla di reato, e quindi di pena, e prevede due ipotesi soltanto: alto tradimento e attentato alla costituzione.

Per i membri del governo della regione siciliana, allo stato delle cose, sarebbe, invece, competente l'Alta Corte apposita: laddove, per le altre regioni, vale solo il diritto comune sulla responsabilità civile, penale e amministrativa del pubblico funzionario. Si noti ancora che la Corte costituzionale, per questa speciale mansione "sanzionatoria", ha una formazione ben più vasta; oltre i membri ordinarî, intervengono anche altri membri eletti, ad hoc, dal parlamento in seduta comune. Infine, è bene considerare che mentre lo Statuto Albertino prevedeva un giudizio dell'Alta Corte contro i soli ministri, e non contro il re, oggi la Corte costituzionale giudica anche il presidente della repubblica, ove sia accusato, s'intende, con formale deliberazione del parlamento, in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Bibl.: Ch. Hughes, The Supreme Court of the United States, New York 1928; Ch. Warren, The Supreme Court in United States History, Boston 1928; id., Congress, the Constitution and the Supreme Court, Boston 1930; M. Einaudi, Le origini dottrinali e storiche del controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi negli S. U. d'A., Torino 1931; S. Catinella, La Corte Suprema federale nel sistema costituz. degli S. U. d'A., Padova 1934; nonché le pubblicazioni del Ministero della Costituente, 1945-46, e dell'Assemblea costituente, 1946-47.

Corte di cassazione (XI, p. 535; App. I, p. 480).

Il codice di procedura civile del 1942 e la legge dell'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12, hanno accentuato e rafforzato nella Corte di cassazione il carattere di "organo supremo della giustizia" (art. 65 ordinamento giudiziario), il quale, posto al vertice della piramide giudiziaria, esplica attraverso il ricorso contro la sentenza dei giudici ordinarî (art. 360) e di quelli speciali (art. 362 cod. proc. civ.), e altresì attraverso il regolamento di giurisdizione (art. 41) e di competenza (art. 47), la sua funzione regolatrice ed unificatrice di tutte le giurisdizioni.

Durante i lavori dell'Assemblea costituente era stato proposto di inserire nella costituzione un apposito articolo che ricordasse l'unicità della Corte di cassazione "instituita per mantenere la unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i giudici" (relazione Calamandrei alla II sottocommissione, art. 12); ma poi fu ritenuto più opportuno riservare questa norma alla legge sull'ordinamento giudiziario, al quale la costituzione rinvia (art. 108). Nella costituzione l'importanza preminente della Corte di cassazione e la sua unicità sono state riconosciute nella norma dell'art. 104, secondo la quale del Consiglio superiore della magistratura fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, e in quella dell'art. 111, secondo la quale "contro la sentenza e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinarî o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge", e "contro le decisioni del Consiglio di stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

All'unicità della Corte di cassazione, indirettamente ma sicuramente confermata dalla costituzione, non contraddice il fatto che nello statuto della regione siciliana (r. decr. legisl. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) sia stata istituita, con sede in Sicilia, una sezione speciale della Corte di cassazione per gli affari concernenti la regione: questa disposizione ha infatti carattere provvisorio, e dovrà logicamente essere abolita quando lo statuto siciliano sarà coordinato (il che, secondo la legge 26 febbraio 1948, è riservato alla legge ordinaria) con la costituzione.

Nella generale rielaborazione della legislazione che si è già iniziata in seguito all'entrata in vigore della costituzione, dovranno anche essere regolati con particolare cura, per evitare sovrapposizioni e conflitti, i rapporti tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale (v. sopra).

Corte d'appello (XI, p. 540).

Il cod. proc. civ. del 1942 non ha modificato in maniera rilevante le funzioni delle Corti d'appello; né la legge sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12 ne ha modificato la struttura.

Tra le modificazioni di competenza introdotte dal codice del 1942 merita di esser ricordata quella derivante dall'art. 47, il quale, affidando esclusivamente il regolamento di competenza alla Corte di cassazione, lo ha tolto alle Corti d'appello e agli altri organi inferiori, anche nei casi in cui esso era devoluto a questi.

Con l'abolizione dell'ordinamento corporativo fascista, le Corti d'appello hanno perduto le funzioni di magistratura del lavoro, ch'esse avevano assunto a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563. Esse non hanno più quei poteri normativi che l'art. 16 di quella legge aveva attribuito ad esse per la "formulazione delle nuove condizioni di lavoro"; e più in generale non hanno più competenza a decidere sulle controversie collettive, per la trattazione delle quali erano stati dettati gli articoli 404-428 del cod. proc. civ. del 1942.

Corte d'assise (XI, p. 541).

Le disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento della Corte d'assise, la costituzione ed il grado degli assessori erano state fissate negli articoli 60, 61 e 62 del regio decr. 30 gennaio 1941, n. 19 contenente le norme sull'ordinamento giudiziario. Con decr. legisl. luog. 6 agosto 1944, n. 170, si emanarono nuove norme sulla costituzione della Corte d'assise nei casi in cui fosse chiamata a giudicare i delitti fascisti preveduti dall'art. 3 del decr. legge 27 luglio 1944 n. 159, e questa risultò pertanto composta da due magistrati e da cinque giudici popolari. Le norme di questo decreto furono estese con decr. legisl. luog. 5 ottobre 1944, n. 290 alla Corte d'assise ordinaria ed i cinque giudici popolari vennero così scelti secondo il decr. legge 6 agosto 1944, n. 170.

La sostituzione agli assessori dei giudici popolari costituisce una variazione di sostanza e non solamente di denominazione, come a prima vista potrebbe sembrare, poiché, mentre gli assessori venivano nominati fra cittadini appartenenti a categorie determinate in base al possesso di requisiti politici, sociali o accademici, i giudici popolari prescindono da tali requisiti e, pertanto, costituiscono un'effettiva rappresentanza di popolo. Questa innovazione ha costituito, in certo qual modo, il preludio di una più vasta riforma, che sotto la spinta delle riaffermate concezioni democratiche ha inteso riportare la Corte di assise alla struttura e alla funzione tradizionale eliminando l'ibrido e incongruo istituto dell'assessorato. Con il decr. legisl. luog. 31 maggio 1946, n. 560 e 4 dicembre 1946, n. 580, si è infatti provveduto al nuovo ordinamento della Corte di assise fondandolo sulla giuria popolare (10 giurati più un presidente) di tipo classico e sulla netta separazione tra il "Tribunale del fatto" e il "Tribunale del diritto". Due novità notevoli rispetto al passato sono costituite dalla partecipazione delle donne al magistero punitivo e dalle modificazioni apportate alla competenza delle assise. Questa viene per la prima volta in Italia determinata rigorosamente in relazione alle caratteristiche di alcuni reati individuali fra quelli che maggiormente turbano la coscienza popolare. Alla cognizione delle nuove Corti di assise, in conseguenza della riforma, saranno deferiti soltanto i delitti contro la personalità dello stato, i più gravi delitti contro la persona ed alcuni reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e la libertà personale.

Il nuovo ordinamento delle assise, per quanto riguarda il funzionamento delle Corti, non ha avuto ancora pratica attuazione.

Corte speciale d'assise. - Organo giudiziario straordinario, a carattere collegiale, la Corte speciale d'assise venne istituita con decr. legisl. luog. 22 aprile 1945, n. 142, assumendo precisamente la denominazione di Corte straordinaria di assise. Competente a conoscere dei reati di collaborazione con i Tedeschi, giudicava dei delitti commessi posteriormente all'8 settembre 1943 contro la fedeltà e la difesa militare previsti dal decr. legisl. luog. 27 luglio 1944, n. 159.

Il precedente decreto 22 aprile 1945, n. 142 fu modificato dal decr. legisl. luog. 2 agosto 1945, n. 466, entrato in vigore il 4 settembre 1945 nel senso che la competenza venne estesa anche agli altri reati contemplati dal titolo I del decr. legge luog. 27 luglio 1944. n. 159, salvo l'intervento dell'Alta Corte di giustizia per il delitto preveduto dall'art. 2.

Le Corti straordinarie di assise e la sezione speciale della Corte di cassazione, che aveva sede a Milano, furono soppresse con decr. legge luog. 5 ottobre 1945, n. 625 (Gazz. Uff., n. 125 del 16 ottobre 1945) ed il compito affidato loro ed all'Alta Corte di giustizia venne assunto dalle corti di assise di cui all'art. 4 del decr. legge luog. 27 luglio 1944, n. 159 (Gazz. Uff., 29 luglio 1944, n. 41) modificato dal decr. legge luog. 6 agosto 1944, n. 170 (Gazz. Uff., 18 agosto 1944, n. 77) le quali funzionavano come sezioni speciali.

Corte dei conti (XI, p. 543; App. I, p. 480).

Il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti ha subìto alcune modificazioni. La più importante è quella disposta col decr. legge 9 febbraio 1939, n. 273, secondo la quale i provvedimenti legislativi che importano il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte o la soppressione o la modificazione di quelle esistenti devono adottarsi previo parere della Corte stessa a sezioni unite. Col decr. legge 28 giugno 1941, n. 856 (v., per le norme di applicazione, il r. decr. 11 dicembre 1941, n. 1404), sono stati riassestati i servizî in materia di pensioni, istituendosi due sezioni speciali per le pensioni di guerra, una sezione per le pensioni ordinarie militari ed una per le pensioni civili. Si ricordano inoltre: il decr. legge 14 luglio 1945, n. 430, riguardante la nomina a consigliere della Corte dei funzionarî di altre amministrazioni; il decr. legge 14 giugno 1945, n. 355, che ha istituito presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche un ufficio distaccato della Corte per il riscontro preventivo e successivo sulle spese e per il controllo preventivo sugli atti del provveditorato stesso; il decr. legge 12 ottobre 1945, n. 701, che, per l'esercizio delle medesime funzioni, istituiva una delegazione della Corte presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

La nuova costituzione repubblicana pone la Corte dei conti fra gli organi ausiliarî del governo, stabilendo (art. 100) che essa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti dello stesso, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello stato; partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria; riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito; che è assicurata dalla legge l'indipendenza dell'istituto e dei suoi componenti di fronte al governo. Nel corso dei lavori preparatorî per la costituzione si era ampiamente discusso intorno ai limiti nei quali fosse opportuno contenere, per la speditezza dell'azione amministrativa, il riscontro - preventivo o successivo - della Corte, soprattutto sui titoli di spesa; ed una notevole tendenza si era affermata nel senso che convenisse abolire, come regola generale ed assoluta, il visto preventivo su di essi. La norma costituzionale sopra riferita, per la sua genericità, non esclude le opportune limitazioni circa le categorie degli atti del governo soggetti al controllo preventivo, che non può essere, comunque, se non di mera legittimità, esorbitando dalle funzioni della Corte il sindacato sulla convenienza o opportunità dell'atto amministrativo.

Corte internazionale di giustizia.

La seconda Guerra mondiale causò il crollo di numerosi istituti creati al termine della prima Guerra mondiale. Disparve fra l'altro la Società delle nazioni; e il fatto non poté essere senza ripercussioni anche sulla Corte permanente di giustizia internazionale (XI, p. 546), la quale, sebbene separata e distinta dalla Società, aveva avuto origine ad opera di questa e con questa conservava parecchi legami. Venuta meno la Società delle nazioni, si imponeva pertanto una riforma anche della Corte. Tuttavia, poiché il vecchio ordinamento di questa aveva dato ottimi risultati e, fra gli istituti sorti ad iniziativa della Società delle nazioni, era uno di quelli che avevano acquistato maggiore prestigio presso gli stati, la nuova Corte fu costituita sul modello della prima.

Ne venne mutato il nome in quello di "Corte internazionale di giustizia", ma per il rimanente subì ben poche modificazioni. Continua a sedere all'Aia, come quella precedente, ed è sempre composta di quindici giudici, nominati dalle N. U.; è retta da uno statuto, il quale salvo modificazioni minime, e per lo più di forma, riproduce testualmente il vecchio statuto.

La giurisdizione della vecchia Corte permanente era facoltativa, nel senso che sussisteva solo per quelle controversie che gli stati spontaneamente le avessero deferito. Sottoscrivendo lo statuto della Corte, gli stati non assumevano in realtà nessun impegno: riconoscevano semplicemente la corte, la sua autorità, la sua composizione, il suo funzionamento quale previsto dagli atti che la regolavano, ma non assumevano in pari tempo alcun obbligo concreto di sottomettere ad essa una qualche loro controversia. A questo fine occorreva un altro atto di volontà da parte loro. Quando si costituì la nuova Corte internazionale di giustizia furono avanzate varie proposte, intese a rendere obbligatoria la sua giurisdizione almeno per certe materie. Ma le proposte incontrarono l'irriducibile opposizione degli Stati Uniti d'America e dell'URSS. In conseguenza dovettero essere abbandonate, e anche la nuova Corte ha giurisdizione solo per le materie che gli stati, di comune accordo, ad essa spontaneamente sottopongono.

Anche la nuova Corte, oltre alla sua funzione propriamente giurisdizionale, ha una funzione consultiva, potendo essere richiesta di pareri dall'Assemblea generale, dal Consiglio di sicurezza e da altri organi delle N. U., e da istituti specializzati.

L'unica vera divergenza della nuova Corte dalla vecchia risiede nel maggiore legame sussistente tra essa e le Nazioni Unite. La vecchia Corte era un istituto a sé; collegato con la Società delle Nazioni, ma da questa indipendente, con un suo statuto che gli stati potevano sottoscrivere o meno, indipendentemente dalla loro appartenenza alla S. d. N. Le norme fondamentali della nuova Corte si trovano invece nel cap. XIV (articoli 92-96) della Carta di San Francisco, la quale ha dato vita alle Nazioni Unite. Inoltre per l'art. 92 della Carta "lo statuto della Corte.... forma parte integrante del presente statuto". La Corte è così diventata uno degli organi delle Nazioni Unite, uno degli elementi per cui mezzo le Nazioni Unite svolgono la loro attività. In conseguenza l'accettazione della Carta delle Nazioni Unite implica ipso iure anche l'adesione allo statuto della Corte. È tuttavia prevista la possibilità per gli stati non membri delle Nazioni Unite di aderire allo statuto della Corte. Di particolare importanza l'art. 94, per il quale è affidato al Consiglio di sicurezza il compito di rendere esecutive, ove occorra, le sentenze della Corte, facendo a questo fine le raccomandazioni o prendendo le misure che ritenga opportune.

Bibl.: Thévenez, La nouvelle Cour internationale de justice, in Friedenswarte, 1945, p. 406 segg.; Wehberg, Der internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen, ibid., p. 153 segg.; Hudson, The twentyforth year of the World court, in American journal of international law, 1946, p. i segg.; id., The twentyfifth year of the World court, ibid., 1947, p. i segg.; Vulcan, L'exécution des décisions de la Cour internationale de justice, in Rev. gén. de droit intern. public, 1947, p. 187.

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