COSTITUZIONALISMO

Enciclopedia Italiana (1931)

COSTITUZIONALISMO

Gino SOLAZZI

. Si designa con questa espressione il complesso dei principî che caratterizzano la forma di governo detta appunto costituzionale, comune alla maggior parte degli stati moderni.

Lo stato costituzionale sorge come reazione allo stato assoluto e riposa quindi su principî opposti. In primo luogo, e ciò ha dato il nome alla forma costituzionale, l'ordinamento dello stato viene di solito regolato con norme stabili, scritte, contenute in una costituzione, detta anche carta o statuto (v. costituzione). Al concentramento di tutto il potere statale nelle mani del monarca, caratteristica della monarchia assoluta, si sostituisce invece, nello stato costituzionale, la divisione dei poteri. Il potere esecutivo rimane affidato al capo dello stato anche nello stato costituzionale; invece il potere legislativo viene affidato a organi diversi e distinti dal capo dello stato, o almeno si richiede la collaborazione di questi organi con il capo dello stato nella formazione delle leggi. La legge formata o dalle camere sole, o dalle camere in collaborazione col capo dello stato, vincola l'attività del capo dello stato e degli organi da esso dipendenti, nell'esercizio del potere esecutivo, e gli atti dell'esecutivo non sono validi se contrastino con le leggi. Ad assicurare poi l'osservanza delle leggi, oltre che da parte dei cittadini, anche da parte del potere esecutivo, sono istituiti tribunali, che devono giudicare secondo le leggi, e che sono ordinati appunto con garanzie d'indipendenza. Mentre poi nello stato assoluto il popolo è escluso da una partecipazione all'esercizio dell'autorità politica, nello stato costituzionale il popolo è chiamato a partecipare all'esercizio della funzione legislativa e al controllo sull'amministrazione, per mezzo di persone da esso scelte e designate a formare la camera dei deputati, per mezzo della rappresentanza politica. Ai cittadini viene anche assicurata una sfera di libertà individuale con la determinazione di limiti allo stato nell'esplicazione della sua attività in rapporto a certi campi di attività individuale (libertà religiosa, di stampa, di riunione, ecc.). Infine l'attività dei governanti è informata al principio della pubblicità e a quello della responsabilità, e dove, come nelle monarchie, il capo dello stato è giuridicamente irresponsabile, dei suoi atti sono chiamati a rispondere i ministri.

Il costituzionalismo è di origine inglese. Infatti il diritto inglese, con una lenta e graduale evoluzione, era riuscito a svolgere le sue istituzioni monarchiche in senso costituzionale, rendendo possibile la partecipazione continua al governo col sistema rappresentativo di classi e di città privilegiate, mentre nel continente le istituzioni rappresentative, di carattere consultivo, erano venute sempre più perdendo d'autorità. Inoltre il diritto inglese aveva sancito il principio della libertà individuale, confermando in documenti solenni (Magna Charta del 1215, Petizione dei diritti del 1628, Habeas corpus del 1679, Bill dei diritti del 1689) le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini. L'esempio inglese influì sull'introduzione del costituzionalismo; e a diffonderlo contribuì specialmente l'opera del Montesquieu, L'esprit des lois, che lo geometrizzò e idealizzò. D'altra parte gli scritti del Rousseau diffondevano il principio della sovranità popolare, di contro al principio della sovranità d'origine divina. Le dichiarazioni dei diritti delle colonie americane, costituitesi a stati indipendenti, fissarono una serie di principî d'ordinamento dello stato, che riproducevano il tipo costituzionale inglese, giustificandoli con le teorie del diritto naturale. Allo stesso ordine di principî s'informava la dichiarazione francese del 1789 "nei diritti dell'uomo e del cittadino". Questi principî furono poi tradotti in norme giuridiche vigenti, e i varî stati, o per concessione di principi, o per deliberazioni popolari, accolsero gli ordinamenti di tipo costituzionale, fissandoli in costituzioni o statuti fondamentali, con varietà di adattamenti corrispondenti alle varietà nazionali (forma monarchica o repubblicana: governo costituzionale puro, parlamentare o presidenziale, ecc.). Anche lo stato italiano si ordinò a tipo costituzionale con lo statuto piemontese del 1848 (la sola rimasta in vigore delle costituzioni elargite dai principi italiani), divenuto poi lo statuto del Regno d'Italia.

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