DELEGAZIONE LEGISLATIVA

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

DELEGAZIONE LEGISLATIVA (XII, p. 520)

Michele PETRUCCI

LEGISLATIVA La nuova costituzione italiana per il suo carattere di rigidità ha dovuto prevedere espressamente la possibilità di delegazione legislativa poiché il silenzio avrebbe importato un divieto per il parlamento di derogare alle norme sulla ripartizione delle funzioni statali se non con la particolare procedura dell'art. 138.

Per l'art. 76 l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato solo al governo, compresovi il presidente della repubblica (art. 87), salva l'eccezione dell'art. 117; è esclusa ogni facoltà di subdelega. La delega inoltre dev'essere per un tempo limitato (o sarebbe un'attribuzione di potere), per oggetti definiti e con la determinazione di principî e criterî direttivi; ove non si attenesse a queste prescrizioni sarebbe illegittima e produrrebbe l'illegittimità dei decreti emanati sulla sua base, come illegittimi sarebbero i decreti legislativi che violassero le limitazioni poste da una legge di delegazione legittima. Ma è prevista anche la possibilità di una delega generale: per l'art. 78 le camere deliberano lo stato di guerra e "conferiscono al governo i poteri necessarî". Anche in questo caso però dei limiti sono segnati al governo dalla durata della guerra e dalla connessione degli atti da emanare con le necessità della guerra (v. legge 22 maggio 1915). La delegazione presuppone nell'organo che l'emana un potere che gli competa; non sarà perciò una legge di delegazione ma di autorizzazione quella cui l'art. 79 subordina la concessione dell'amnistia o dell'indulto attribuita alla competenza esclusiva del presidente della repubblica.

Nella dizione ampia dell'art. 76 è da ritenersi compresa anche la possibilità di una delegazione in senso materiale, che conferisca al governo, con tutte le limitazioni già viste, la facoltà di superare i limiti imposti all'ordinaria potestà regolamentare; la delegazione in senso formale è prevista, infatti, nell'ambito dell'art. 76, solo dall'articolo successivo.

Discussa è in dottrina la natura dei decreti legislativi emanati sulla base del decr. legge luog. 25 giugno 1944, n. 151, ed il fondamento stesso di quest'ultimo. Escluso che contenga una delega, nel decr. 151 semhra che debba vedersi un'assunzione di fatto del potere legislativo da parte del luogotenente e del governo determinata da necessità e legittimata successivamente dalla costituzione (disp. trans. XV). Neppure sembra che vi sia una delegazione al governo del potere legislativo che prima esercitava congiuntamente al luogotenente nel decr. legge luog. 16 marzo 1946, n. 98, poiché sarebbe stata disposta proprio per il caso in cui uno dei deleganti fosse venuto a mancare.

Bibl.: G. Balladore Pallieri, La nuova Costituzione italiana, Milano 1948; A. Amorth, La Costituzione italiana, Milano 1948; F. Pergolesi, Diritto costituzionale. Parte generale, Bologna 1948; C. Cereti, Corso di diritto costituzionale, Torino 1948.

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