DEMANIO

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

DEMANIO (XII, p. 574; App. I, p. 506)

Giovanni CORSO

Il demanio pubblico ha formato oggetto di una nuova disciplina giuridica. Superando le incertezze dottrinali il legislatore, nel codice civile del 1942, ha sancito il principio, strettamente positivo ed ispirato ad esigenze d'ordine politico, che la demanialità deriva dalla legge, per cui "demaniali" sono soltanto i beni dichiarati tali dal codice civile e dalle leggi speciali con enumerazione tassativa. Nel sistema del nuovo codice vi sono beni demaniali pertinenti esclusivamente allo stato, come il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi, nonché le opere destinate alla difesa nazionale (art. 822). Vi sono, poi, beni che possono essere così dello stato come di altri enti pubblici. Quando sono dello stato, "fanno parte" del demanio pubblico: le strade, le autostrade, e le strade ferrate; gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico ed artistico; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivî, delle biblioteche. Quando questi beni sono delle provincie o dei comuni vengono assoggettati al regime del demanio pubblico (art. 824). Sicché per taluni beni dell'una e dell'altra categoria la demanialità è strettamente inerente alla destinazione dei beni all'uso pubblico; per altri, ai fini di pubblico interesse; per altri ancora, alla loro importanza quali elementi del patrimonio spirituale della nazione. Nelle universalità dei mobili, la demanialità investe l'universitas, non ciascun bene singolarmente considerato.

Il regime dei beni demaniali è esteso alle pertinenze. È esteso, inoltre, ai diritti reali che lo stato, le provincie e i comuni hanno sui beni altrui, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni demaniali o assoggettati al regime del demanio pubblico, ovvero sono corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi (art. 825). Il regime dei beni demaniali riflette, infine, i mercati comunali e i cimiteri (art. 824 capov.). Si è riaflermato il principo che i beni demaniali non sono alienabili, né suscettibili di usucapione iure privato, ma possono formare oggetto di negozî giuridici di diritto pubblico (art. 823); e, inoltre, ch'essi sono sottoposti alla pubblica amministrazione, la quale ne esercita la tutela, sia con i poteri della polizia demaniale, sia con i mezzi ordinarî stabiliti dal cod. civ. a difesa della proprietà e del possesso. È rimasta nel codice la distinzione fra patrimonio disponibile e indisponibile dello stato (art. 826). Tuttavia, il criterio discriminatore fra demanio e beni indisponibili è in parte nuovo. I beni indisponibili si distinguono da quelli del demanio in senso proprio, in quanto, mentre questi ultimi debbono rivestire caratteri di stretta analogia con i beni enumerati nell'art. 822 del cod. civ., e sono destinati a soddisfare una pubblica utilità in modo immediato e diretto; appartengono invece al patrimonio indisponibile tutti gli altri beni che sono sottoposti ad un uso pubblico mediato e meramente strumentale, in connessione con le stesse esigenze del pubblico servizio cui sono destinati. Al patrimonio indisponibile appartengono le foreste (già demanio forestale), le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo rinvenute nel sottosuolo; i beni costituenti la dotazione del capo dello stato, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le nav da guerra. Gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con gli arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio fanno parte del patrimonio indisponibile dello stato e, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza (an. 826). Per la sicurezza dei rapporti è escluso il passaggio dei beni dello stato dal demanio al patrimonio, come pure dei beni delle provincie e dei comuni che sono soggetti al regime del demanio pubblico (art. 829). I beni degli enti ecclesiastici cadono sotto la disciplina del cod. civ. (art. 831) in quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali (art. 30 Concordato; art. 12 e segg. legge 27 maggio 1929, n. 848). Per le chiese, anche di proprietà privata, non è stabilita un'incommerciabilità in senso pieno, ma un vincolo costituito dalla destinazione. Esse non possono essere alienate finché la loro destinazione non sia cessata secondo le leggi. È da rilevare, infine, che rapporti di diritto privato possono sussistere sui beni demaniali compatibilmente con gli scopi di utilità pubblica.

Demanio marittimo. - Meritano menzione le nuove norme contenute nel codice della navigazione approvato con r. d. legge 27 gennaio 1941, n. 9. Definiti i beni che fanno parte del demanio marittimo (il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i canali e i fossi utilizzabili ad uso pubblico marittimo) e le loro pertinenze, il codice determina (articoli 28-55) che l'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia; stabilisce i limiti del demanio; disciplina le concessioni, la loro decadenza, revoca, modifica ed estinzione per cause naturali o per fatto dell'amministrazione; detta norme per l'uso delle aree; conferisce poteri per reprimere occupazioni e innovazioni abusive.

Demanio aeronautico. - Ne fanno parte gli aeroporti militari e civili dello stato e ogni costruzione e impianto statale destinato al servizio della navigazione aerea. Negli aeroporti possono essere fatte concessioni di suolo e concessioni di uso. Opportuna vigilanza è esercitata sull'attività del concessionario. Vincoli possono essere imposti alla proprietà privata nella vicinanza di aeroporti o di impianti aeronautici (articoli 668-679 del cod. nav.).

Bibl.: E. Guicciardi, Il concetto di demanio pubblico nel nuovo cod. civ., in Storia e diritto, 1943, p. 97; G. Pescatore, In tema di cessazione tacita della demanialità e In tema di servitù costituite sui beni patrimoniali indisponibili, in Giur. Cass. civ., 1944, pp. 27 e 280.

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