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dignità

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La condizione di nobiltà ontologica e morale in cui l’uomo è posto dalla sua natura umana, e insieme il rispetto che per tale condizione gli è dovuto e che egli deve a sé stesso. La d. piena e non graduabile di ogni essere umano (il suum di ciascuno), ossia il valore che ogni uomo possiede per il semplice fatto di essere uomo e di esistere è ciò che qualifica la persona, individuo unico e irripetibile. Il valore dell’esistenza individuale è dunque l’autentico fondamento della d. umana.

Secondo Tommaso d’Aquino e la concezione cristiana, la d. dell’uomo sta nel suo essere creato a immagine e somiglianza di Dio e nella sua capacità di orientare le proprie scelte in una continua tensione etica verso Dio. Per I. Kant, la d. dell’uomo sta nel suo essere razionale e capace di vita morale, ed è ciò che gli impone di agire sempre «in modo da trattare l’uomo, così in te come negli altri, sempre anche come fine e mai solo come mezzo».

Sotto il profilo giuridico-ordinamentale, emerge un riferimento alla d. della persona come titolarità organica di interessi intrinsecamente legati alla natura umana, ossia come riconoscimento di un diritto costitutivo e inviolabile corrispondente alla qualità di uomo in quanto tale, dal concepimento alla morte naturale. Nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 si legge che «l’unico e sufficiente titolo necessario per il riconoscimento della d. di un individuo è la sua partecipazione alla comune umanità». Il principio di uguaglianza e non discriminazione, fondato sul riconoscimento della pari d. ontologica di ciascun uomo, costituisce, infatti, il cardine della moderna civiltà giuridica e dello stato di diritto. Ogni persona, pertanto, è tutelata dal diritto in maniera diretta e immediata in virtù del valore autonomo e intrinseco della sua dignità. Per questo una società giusta può essere realizzata solo nel rispetto e nella promozione della d. di ogni persona, fine e valore in sé.

Diritto

Lo Statuto dei lavoratori, per quanto riguarda la d. e riservatezza del lavoratore (l. 300/1970), ha disciplinato l’esercizio dei poteri di controllo da parte del datore di lavoro con una serie di divieti, al fine di salvaguardare la personalità fisica e morale del dipendente. Sotto questo profilo, occorre ricordare in particolare il divieto di servirsi, per il controllo dell’attività lavorativa, di guardie giurate, delle quali devono essere preventivamente comunicati i nominativi e le specifiche mansioni (art. 2); il divieto di effettuare controlli a distanza sui lavoratori mediante impianti audiovisivi (art. 4); il divieto di compiere accertamenti sanitari, da parte del datore di lavoro o di un medico di sua fiducia (art. 5); il divieto di compiere visite personali di controllo sulla persona del lavoratore e sulle sue immediate pertinenze, salvo le eccezioni previste (art. 6). Gli art. 1 e 8 riconoscono inoltre al lavoratore il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e vietano al datore di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali ai fini dell’assunzione del lavoratore stesso. La tutela della riservatezza, invece, è affidata al codice della privacy (d. legisl. 196/2003), secondo il quale il trattamento dei dati personali del lavoratore, di cui il datore venga a conoscenza nel rapporto di lavoro, deve avvenire nel rispetto della d. e della riservatezza del soggetto; più in particolare, il datore di lavoro deve rispondere a quattro adempimenti fondamentali (art. 37-41): a) informare il lavoratore circa le finalità e il trattamento dei dati personali; b) richiedere il consenso al trattamento; c) richiedere l’autorizzazione al Garante per la privacy; d) notificare il trattamento al Garante nei casi e secondo le modalità previste.

Approfondimenti di attualità

Diritti fondamentali europei di Alberto Vespaziani

Vedi anche
giustizia Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge. In altre accezioni, il potere di realizzare il diritto con provvedimenti aventi forza esecutiva e l’esercizio di questo potere ... onore In senso ampio, la dignità personale in quanto si riflette nella considerazione altrui (il significato coincide con quello di reputazione) e, in senso più positivo, il valore morale, il merito di una persona, non considerato in sé ma in quanto conferisce alla persona stessa il diritto alla stima e al ... eguaglianza Condizione per cui ogni individuo o collettività deve essere considerato alla stregua di tutti gli altri, e cioè pari, soprattutto nei diritti civili, politici, sociali ed economici. L'eguaglianza di tutti davanti alla legge è, assieme alla libertà, un diritto fondamentale dell'uomo e una delle regole-base ... salute Stato di benessere fisico e psichico, espressione di normalità strutturale e funzionale dell’organismo considerato nel suo insieme; il concetto di salute non corrisponde pertanto alla semplice assenza di malattie o di lesioni evolutive in atto, di deficit funzionali, di gravi mutilazioni, di rilevanti ...
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Altri risultati per dignità
  • DIGNITÀ
    Enciclopedia Italiana (1931)
    DIGNITÀ Felice M. Cappello . Le dignità ecclesiastiche, generalmente parlando, sono quei titoli beneficiali e uffici che hanno annessa una certa preminenza e giurisdizione, cominciando dagl'infimi gradi della gerarchia e salendo fino al supremo, cioè alla dignità pontificia. Oggi, nei capitoli, esistono ...
Vocabolario
dignità
dignita dignità s. f. [dal lat. dignĭtas -atis, der. di dignus «degno»; nel sign. 3, il termine ricalca il gr. ἀξίωμα, che aveva entrambi i sign., di «dignità» e di «assioma»]. – 1. a. Condizione di nobiltà morale in cui l’uomo è posto...
investitura
investitura s. f. [dal lat. mediev. investitura, der. di investire «mettere in possesso d’una dignità»]. – 1. Nella società medievale, l’immissione nel possesso di un fondo compiuta dal signore feudale a vantaggio del vassallo e, per estens.,...
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