Consuetudinàrio, diritto

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consuetudinàrio, diritto Fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica. Nelle materie riservate alla legge e ai regolamenti la consuetudine vale solo se espressamente richiamata. Nel diritto romano classico la consuetudine ebbe un posto di preminenza; nel diritto germanico fu a lungo unica fonte del diritto. In seguito la legge scritta ha teso a prevalere. Nel processo evolutivo del diritto, quando la legge non più adatta alle condizioni sociali viene meno, la consuetudine riprende il sopravvento, per lasciare più tardi il posto a una nuova legge più rispondente alle nuove esigenze.

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