Diritto di voto

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In linea di massima, per diritto di voto si intende il diritto di partecipare a votazioni di tipo pubblicistico, siano esse di tipo deliberativo o elettivo (Elezioni). Tra questi due tipi di votazioni il secondo è senza dubbio il più importante. Il voto è il diritto politico per eccellenza (Diritti costituzionali) ed è strettamente legato alle nozione di democrazia, di sovranità popolare e di cittadinanza. Da un punto di vista storico, si tratta di un legame relativamente recente, che tuttavia costituisce ora un dato di fatto irreversibile nell’ambito degli ordinamenti democratici, proclamato in tutte le più importanti Costituzioni novecentesche (art. 17 e 22 Cost. Germania 1919; artt. 3, 4 e 6 Cost. Francia 1946; art. 48 Cost.; art. 38 Legge fondamentale Germania 1949; artt. 3 e 6 Cost. Francia 1958; artt. 23, 68 e 69 Cost. Spagna 1978; artt. 136 e 149 Cost. Svizzera 1999): il suffragio universale, ovvero il diritto a partecipare alle elezioni conferito a tutti cittadini maggiorenni, uomini e donne, è, infatti, una conquista del XX secolo e segna il fondamentale passaggio dallo Stato liberale alla moderna democrazia costituzionale (Forme di Stato e forme di governo). Si deve tenere presente, infatti, che il riconoscimento del diritto di voto alle donne costituisce una conquista successiva ed ulteriore rispetto all’affermazione del suffragio universale maschile: mentre il riconoscimento del primo si colloca, da un punto di vista cronologico, tra il 1848 e il primo dopoguerra (cfr. artt. 24 e 25 Cost. Francia 1848; art. 20 Cost. Germania 1871), il secondo viene generalmente attribuito nel periodo di tempo tra il primo e il secondo dopoguerra e, in Italia, solo nel secondo dopoguerra, nel 1946 (Assemblea costituente).

Il voto esisteva anche nell’antichità e nel medioevo, anche se si svolgeva con modalità diverse rispetto a quelle che siamo soliti considerare: solo con l’affermazione del costituzionalismo moderno e del principio di uguaglianza viene accolta l’idea del voto come diritto individuale («un uomo, un voto»), laddove nelle epoche precedenti il voto si ricollegava all’appartenenza a un gruppo (si pensi ai comitia curiata o ai comitiva centuriata dell’antica Roma o all’appartenenza agli ordini negli Stati generali di antico regime). Questo non significa, però, che le carte costituzionali del XVIII e XIX secolo avessero accolto il principio del suffragio universale (maschile): l’unica eccezione, in questo senso, è rappresentata dalla Costituzione francese del 1793, che identificava esplicitamente l’universalità dei cittadini maschi e il popolo sovrano, conferendogli immediatamente il diritto di eleggere i deputati, di deliberare sulle leggi e di votare gli elettori degli arbitri pubblici, degli amministratori e dei giudici criminali e di Cassazione (artt. 7 ss.). Non si può parlare, invece, di suffragio universale maschile a proposito degli U.S.A., dal momento che, fino all’abolizione formale della schiavitù e alla conseguente approvazione del XIII (1865), del XIV (1868) e del XV emendamento (1870), una parte rilevante della popolazione (gli afroamericani) era totalmente esclusa dal godimento non solo dei diritti politici, ma anche dei diritti civili (Diritti costituzionali). Inoltre, nella legislazione di molti Stati membri, l’iscrizione nelle liste elettorali era subordinata al pagamento di una tassa (c.d. poll tax), cosa che escludeva di fatto dal voto i non abbienti.

Del pari, in Europa le legislazioni elettorali si sono per lungo tempo ispirate al principio del suffragio ristretto, stabilendo dei requisiti di reddito (suffragio censitario) o di cultura (suffragio capacitario) o combinandoli tra loro. Da un punto di vista teorico, la limitazione del suffragio si ricollegava all’idea del voto non come diritto, ma come funzione, esercitata nell’esclusivo interesse della nazione o dello Stato: in quanto tale, esso poteva essere conferito non a tutti i cittadini, ma solo a coloro che fossero nelle condizioni di poterlo proficuamente esercitare, godendo di determinati requisiti soggettivi di censo e/o di cultura.

Il diritto di voto in Italia. - Per quanto riguarda l’esperienza italiana, sino alla proclamazione del Regno d’Italia la legislazione sarda (Regio editto n. 680/1848; R.d. n. 3778/1859), estesa al nuovo Stato (l. n. 4385/1860), prevedeva un suffragio particolarmente ristretto (circa il 2 per cento della popolazione), che combinava alti requisiti di censo e di capacità, oltre al requisito di saper leggere e scrivere. Un primo allargamento del suffragio è stato operato con la l. n. 593/1882, che ha abbassato l’età minima da venticinque a ventuno anni ed ha ridotto significativamente i requisiti di censo a favore di quelli di capacità (l’aver compiuto con buon esito il corso elementare obbligatorio), portando il rapporto tra elettori e popolazione al 7 per cento. Un più cospicuo allargamento del corpo elettorale (fino a circa il 23 per cento) si è avuto con la l. n. 665/1912, che ha introdotto il c.d. suffragio quasi universale maschile: a seguito di questa legge, sono stati ammessi al voto tutti i cittadini maschi di età superiore ai ventuno anni che avessero superato con buon esito l’esame di scuola elementare e tutti i cittadini di età superiore ai trenta anni indipendentemente dal loro grado di istruzione.

Il suffragio universale maschile vero e proprio è stato introdotto con la l. n. 1985/1918, che ha ammesso al voto tutti cittadini maschi di età superiore ai ventuno anni, nonché i cittadini di età superiore ai diciotto anni che avessero prestato il servizio militare durante la Prima Guerra mondiale. Il voto alla donne è stato riconosciuto, invece, con il d.lgs.lgt. n. 23/1945.

La Costituzione repubblicana detta all’art. 48 Cost. alcuni principi fondamentali in materia di voto, stabilendo che esso è personale, uguale, libero e segreto e che il suo esercizio è un «dovere civico». Questa disposizione va interpretata nel senso che la Costituzione proibisce il voto per procura (cioè la possibilità che un individuo deleghi a un altro il suo esercizio) e il voto plurimo (cioè la possibilità che il voto di un soggetto, per i suoi requisiti soggettivi, possa avere una valore numerico superiore a quello di un altro) e che è nullo ogni patto con cui un elettore si obbliga a votare in un certo modo. Del pari, la dottrina è divisa – anche in ragione dell’ambiguità del testo costituzionale – circa il significato della doverosità del voto, ritenendosi però, alla luce anche dell’evoluzione normativa in tal senso, che tale dovere costituisca una mera espressione del vincolo politico di appartenenza al popolo, come dimostra l’assenza di sanzioni nel caso della sua violazione.

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