• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le App
    • Skill
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

diritto

di Emanuele Bilotti - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
  • Condividi

diritto

Emanuele Bilotti

In senso oggettivo l’insieme delle norme giuridiche valide in un determinato contesto di vita umana associata e volte a garantire un ordine giusto dei rapporti tra i consociati (➔ anche diritto soggettivo).

Il carattere normativo del diritto

In senso oggettivo, dunque, il d. è anzitutto fenomeno normativo e perciò è anche fenomeno linguistico. La norma, infatti, è sempre veicolata da una proposizione. Il linguaggio è, per così dire, il medium necessario del diritto. Rispetto ad altri tipi di proposizioni, le norme si caratterizzano per il fatto di porre regole di condotta, e cioè la necessità o la possibilità di una determinata attività umana. Esse si distinguono perciò dalle proposizioni puramente teoretiche, sia di tipo empirico o descrittivo sia di tipo logico o analitico. Non sono dunque proposizioni delle quali si possa affermare la verità o la falsità. Si tratta piuttosto di proposizioni prescrittive, che esprimono un dover essere o un poter essere con riferimento a una determinata attività umana. Contengono pertanto un giudizio di valore. Non si tratta però di valutazioni puramente descrittive, perché il giudizio di valore in esse contenuto è destinato ad attuarsi attraverso la libera attività di un soggetto. Nel porre l’esigenza, o semplicemente nel garantire la possibilità di una condotta umana al verificarsi di una determinata situazione di fatto, ogni norma è dunque un appello alla libertà del singolo in nome di un valore o di un sistema di valori. Ogni norma contiene cioè il riconoscimento – e dunque il giudizio, la valutazione – che è bene che, in una determinata situazione di fatto, si realizzi o possa realizzarsi una certa condotta.

Il carattere giuridico della norma

Non ogni fenomeno normativo è però d.: una qualsiasi proposizione normativa non può considerarsi per ciò solo una norma giuridica. Esistono infatti anche norme sociali, morali, religiose rispetto alle quali la norma giuridica non si caratterizza tuttavia per un suo contenuto peculiare. Una stessa regola di condotta, del resto, può ben essere al contempo norma giuridica, sociale, morale o religiosa. Si pensi al precetto di non uccidere o al dovere di correttezza, che certo appartiene alla morale sociale, ma al quale viene riconosciuta piena rilevanza giuridica nel rapporto tra debitore e creditore (art. 1175 c.c.; paragrafo 242 del Bürgerliches Gesetzbuch). Una proposizione normativa, insomma, non ha in essa il carattere tipico della giuridicità, che si colloca piuttosto al di fuori della norma ed è per lo più riconosciuto nella garanzia sociale di attuazione che la assiste. Norma giuridica è allora ogni regola di condotta socialmente garantita. La sua osservanza non è dunque rimessa alla coscienza del destinatario, ma è assicurata attraverso la minaccia di una sanzione destinata a essere concretamente irrogata, in caso di violazione, da un apparato in grado di disporre della forza. Ciò si verifica senz’altro per tutti i precetti la cui osservanza è garantita dalla forza dello Stato, dunque per tutte le regole poste o riconosciute da un’autorità pubblica a ciò legittimata da altre norme.

Il diritto e la giustizia

Il d. viene così identificato in base a un criterio puramente formale: quello della statuizione o del semplice riconoscimento della norma da parte di pubblici poteri a ciò deputati da altre norme. È d., insomma, ogni regola di condotta che il d. stesso riconosce come tale. Le norme giuridiche non sono tuttavia forme prive di senso. Esse ambiscono pur sempre a realizzare un ordine giusto dei rapporti tra i consociati. Il d., in altre parole, è una tecnica sanzionatoria funzionale alla stabilizzazione di una giusta gerarchia di valori. Esiste pertanto – o dovrebbe esistere – anche un criterio sostanziale di riconoscimento di ciò che è d., un criterio in forza del quale può considerarsi d. solo il comando conforme a giustizia. Il processo di autoriduzione della ragione moderna entro i confini ristretti di ciò che è misurabile, sperimentabile e calcolabile ha favorito tuttavia la diffusione dell’idea che non esistano principi universali di giusta convivenza tra gli individui, o meglio che certi principi non siano suscettibili di conoscenza oggettiva. Di qui il convincimento che la giustizia del d. non dipenda dal contenuto delle sue regole, ma dal semplice rispetto delle procedure previste per la loro statuizione (cosiddetto formalismo giuridico). E anche l’idea, ancor più radicale, che l’ordine giuridico non abbia in realtà alcun fondamento sostanziale, che il d. sia un puro mezzo, una semplice tecnica sanzionatoria al servizio di qualsiasi scopo (cosiddetto nichilismo giuridico). Il problema della giustizia del d., sempre in una prospettiva antifondazionistica, è oggi messo in secondo piano anche da chi ritiene che le soluzioni normative debbano rispondere a una logica puramente strumentale, e cioè che non si debba tanto aver riguardo alla loro giustizia quanto alla loro capacità di massimizzare il benessere della collettività, inteso come somma aggregata delle utilità dei singoli individui (cosiddetto neopragmatismo giuridico). Eppure la statuizione di un ordine giuridico rappresenta sempre il tentativo di dare una risposta alla domanda universale di un ordine giusto della convivenza umana. Il d., cioè, è sempre concepito in termini di giustizia e, sempre in nome della giustizia, è costantemente soggetto a critica. D. e giustizia, perciò, pur nella loro eterogeneità, sono comunque due ordini indissociabili. La giustizia non può non concretizzarsi nel d. e il d. ha sempre bisogno di fondarsi sulla giustizia, di rappresentarsi come la giusta misura dei rapporti sociali. Tuttavia il d. non sarà mai in grado di esaurire in sé la giustizia e perciò continuerà a riproporsi la domanda di un d. più giusto.

Vedi anche
Libertà di riunione Libertà di riunione La libertà di riunione è uno dei diritti costituzionali garantiti nella Costituzione repubblicana all’art. 17. Essa è sancita, in linea di principio, in modo assoluto, con la sola limitazione che si tratti di riunioni pacifiche e senza armi. Per riunione pacifica si intende quella ... Rapporto giuridico Rapporto giuridico è la relazione tra due (o più) soggetti regolata dal diritto. Caratteristica del diritto, è quella di regolare i rapporti giuridicamente rilevanti perché hanno come oggetto interessi suscettibili di valutazione economica, tra i soggetti dell’ordinamento: la norma impone a un soggetto ... dovere Obbligo morale di fare determinate cose o concretamente ciò che l’uomo è obbligato a fare, dalla religione, dalla morale, dalle leggi, dalla ragione, dallo stato sociale ecc.  ● Nella storia della filosofia la nozione di dovere si presenta con gli Stoici che intesero con essa ogni comportamento, dell’uomo ... Diritto soggettivo Il concetto di diritto soggettivo è uno dei più importanti e dibattuti dell’intera scienza giuridica. Secondo l’opinione di alcuni giuristi (facenti capo a B. Windscheid), il diritto soggettivo sarebbe un potere o una signoria della volontà, attribuita al singolo dal diritto oggettivo. Secondo altri ...
Altri risultati per diritto
  • diritto
    Dizionario di Storia (2010)
    Termine con cui si indica sia il d. in senso oggettivo, ossia il complesso di norme giuridiche che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari, sia il d. in senso soggettivo, cioè la facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, di un determinato comportamento attivo ...
  • diritto
    Enciclopedia on line
    In senso oggettivo, il complesso di norme giuridiche, che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari, in senso soggettivo, la facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, di un determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri, o la scienza che studia ...
  • Diritto
    Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)
    Natalino Irti Il principio del terzo millennio non vede nuove concezioni, o teorie generali, del diritto. Appartengono ai due secoli precedenti le grandi visioni, le dottrine complessive capaci di segnare una svolta e di imprimere un indirizzo a tutte le discipline giuridiche. Ancora oggi si dibatte ...
  • diritto
    Enciclopedia dei ragazzi (2005)
    Gaetano Pecora Un insieme di regole con sanzioni Poiché il diritto è un insieme di regole, per definirne il significato dobbiamo individuare ciò che lo distingue da altre regole, per esempio da quelle della religione, della morale e del costume. Il criterio distintivo sta in ciò: se qualcuno trasgredisce ...
  • Diritto
    Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)
    Natalino Irti Giuseppe de Vergottini Andrea Giardina Alessandra Mignolli (XII, p. 983; App. I, i, p. 517; II, i, p. 788; IV, i, p. 594; V, i, p. 834) I temi generali della scienza giuridica sono ampiamente trattati nel vol. XII dell'Enciclopedia Italiana, nel quale sotto la voce diritto sono analiticamente ...
  • Diritto
    Universo del Corpo (1999)
    Fabio Alonzi Raffaella Bonsignori Il diritto può essere definito, in estrema sintesi, come un insieme di previsioni normative che, supportato da un adeguato apparato sanzionatorio, tende a regolamentare in modo uniforme i rapporti sociali, tutelando la vasta gamma di situazioni originate da interessi ...
  • Diritto
    Enciclopedia delle scienze sociali (1993)
    Giovanni Pugliese Sommario Parte prima. Aspetti del fenomeno giuridico nel tempo e in diversi luoghi e gruppi sociali. 1. Congetture sulle comunità primitive. 2. Cenni sui diritti del Vicino Oriente antico: a) sguardo generale ai diritti della civiltà 'palaziale'; b) i diritti mesopotamici, anatolici ...
  • DIRITTO
    Enciclopedia Italiana - V Appendice (1991)
    Francesco D'Agostino Bruno Paradisi (XII, p. 983; App. I, I, p. 517; II, I, p. 788; IV, I, p. 594) Filosofia e teorie generali. − Il lungo dibattito tra giuspositivismo e giusnaturalismo che nei primi due decenni del dopoguerra ha impegnato le forze dei migliori filosofi del d. si è andato lentamente ...
  • Diritto dell'economia
    Enciclopedia del Novecento I Supplemento (1989)
    FRANCESCO GALGANO sommario: 1. Il diritto e l'economia nelle esperienze storiche: a) la società comunale; b) le monarchie assolute; c) la società liberale. 2. L'esperienza del primo Novecento. 3. L'esperienza dei paesi socialisti. 4. Liberismo e dirigismo negli enunciati costituzionali. 5. Il problema ...
  • DIRITTO
    Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)
    (XII, p. 983; App. I, p. 517; II, 1, p. 788) Norberto Bobbio Filosofia del diritto. - Subito dopo la seconda guerra mondiale il dibattito fra filosofi del d. si svolse sotto il segno della "rinascita del d. naturale". Giuridicamente, i regimi fascisti erano stati considerati come la necessaria conseguenza ...
  • Diritto
    Enciclopedia del Novecento (1977)
    Bruno Paradisi di Bruno Paradisi Diritto sommario: 1. Considerazioni preliminari. 2. Distinzione nella trattazione del diritto nel XX secolo. 3. Rapporto tra morale e diritto. 4. Il positivismo giuridico. 5. Hans Kelsen. Critica alla teoria di Ehrlich. 6. La ‛teoria pura del diritto'. 7. Importanza ...
  • DIRITTO
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    (XII, p. 983; App. I, p. 517) Ilario MATTEUCCI L'unificazione del diritto. - L'espressione caratterizza un movimento, di origine relativamente recente, tendente a raggiungere una più o meno completa uniformità di legislazione tra un certo numero di stati e in determinate materie. Il processo di nazionalizzazione ...
  • DIRITTO
    Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
    Guido Zanobini (XII, p. 983). Diritto Corporativo. Il diritto corporativo è "la parte dell'ordinamento giuridico, che concerne l'organizzazione e l'azione dello stato e delle associazioni ausiliarie di esso, in ordine al fine dello sviluppo della potenza economica nazionale". Dalla definizione si possono ...
  • DIRITTO
    Enciclopedia Italiana (1931)
    Gioele SOLARI Enrico BESTA Raffaele CORSO Vittorio Emanuele ORLANDO Umberto BORSI Arturo SANTORO Ovidio CIANCARINI Giovanni CRISTOFOLINI Guglielmo SABATINI Mario ROTONDI Alfredo ROCCO Arnaldo BERTOLA Cirillo KOROLEVSKIJ Arturo Carlo JEMOLO Bruno BRESCHI Gabriele SALVIOLI Aldo BALDASSARRI Guido ...
Mostra altri risultati
Vocabolario
diritto alla disconnessione
diritto alla disconnessione loc. s.le m. 1. Il diritto di ciascuno a sottrarsi alla pervasività delle comunicazioni e informazioni che caratterizza la civiltà tecnologica avanzata. 2. Il diritto del lavoratore a periodi di tempo nei quali...
diritto all'oblio
diritto all'oblio (Diritto all'Oblio) loc. s.le m. Diritto di un individuo a essere dimenticato e, in particolare, a non essere più menzionato in relazione a fatti che lo hanno riguardato in passato e che erano stati oggetto di cronaca....
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le App
    • Skill
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali