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Dolo. Diritto penale

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Elemento soggettivo del reato. È previsto in generale per i delitti (art. 42, comma 2 e 3, c.p.), salvo le ipotesi di responsabilità colposa, preterintenzionale e oggettiva espressamente disposte dalla legge, e in alternativa alla colpa per le contravvenzioni (art. 42, ult. co., c.p.).

Come si evince dall’art. 43 c.p., la struttura del dolo si compone di un momento intellettivo e di uno volitivo identificabili rispettivamente nella rappresentazione e nella risoluzione dell’evento.

Per quanto concerne l’oggetto del dolo, come afferma la dottrina dominante, è necessario superare la lettera dell’art. 43 c.p. e far riferimento anche agli artt. 47 e 59 c.p. La prima disposizione afferma che la punibilità (a titolo di dolo) è esclusa per errore sul fatto che costituisce reato, salvo sia previsto come delitto colposo; la seconda che le circostanze escludenti la pena sono sempre valutate a favore dell’agente anche se da lui erroneamente supposte. Tali norme sanciscono indirettamente il principio per cui l’oggetto del dolo non si identifica nel mero evento in senso naturalistico, risultato dell’azione od omissione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del reato, bensì nell’intero fatto di reato privo di cause di giustificazioni. Ciò significa che per la configurazione del dolo il soggetto agente deve porre in essere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta di reato.

Tuttavia, la dottrina si è a lungo impegnata nel delineare con certezza quali componenti del fatto siano oggetto del momento intellettuale, di quello volitivo o piuttosto di entrambi. La teoria della rappresentazione, ad esempio, afferma che mentre la condotta può esser oggetto sia del momento intellettivo che di quello risolutivo, l’evento inerisce soltanto la fase della previsione; viceversa, i sostenitori della teoria della volontà, oggi dominante, affermano che anche l’evento è oggetto di volontà e non solo d rappresentazione.

A seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, l’ignoranza della legge penale esclude il dolo solo se inevitabile; in caso contrario la non conoscenza della norma penale è irrilevante.

Ai fini dell’accertamento del dolo e della dosimetria della pena, il giudice, nell’applicare il criterio dell’intensità del dolo ex art. 133, comma 1, n. 3, c.p., deve considerare le varie forme di questo elemento soggettivo del reato: il dolo è specifico se lo scopo del reato previsto dalla norma corrisponde a quello rappresentato dal soggetto agente; è diretto se l’evento realizzato, pur essendo voluto, non costituisce lo scopo principale della sua condotta; è eventuale se l’evento è rappresentato, ma non voluto dall’agente che si limita ad accettare il rischio della sua verificazione; è alternativo quando tra la possibile verificazione di due o più reati è per l’agente indifferente quale effettivamente avrà luogo. In tal caso la giurisprudenza prevalente suole imputare al responsabile del reato soltanto il fatto effettivamente posto in essere. Il dolo può poi distinguersi in precedente, concomitante o successivo in base al momento in cui accompagna la condotta delittuosa; in dolo di danno o di pericolo a seconda che l’agente abbia voluto effettivamente ledere il bene giuridico protetto dalla norma o soltanto esporlo ad un pericolo.

L’intensità del dolo può poi mutare a seconda della chiarezza e della certezza della rappresentazione o rispetto alla complessità, all’adesione psicologica e alla durata della fase risolutiva. Sotto quest’ultimo aspetto il dolo può ulteriormente distinguersi in dolo d’impeto, se la realizzazione del fatto segue istantaneamente la sua rappresentazione tale da apparire improvvisa; di proposito nel caso in cui tra la rappresentazione e la realizzazione trascorra una considerevole lasso di tempo; se oltre al trascorrere del tempo sussiste anche un proposito criminoso fermo ed irrevocabile, il dolo è qualificabile in termini di premeditazione.

Voci correlate

Colpa. Diritto penale

Delitto

Preterintenzione

Approfondimenti di attualità

I limiti temporali all'analisi del dolo e della colpa nel giudizio sulla riparazione di Claudio Papagno

Vedi anche
colpa diritto 1. Diritto civile La lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità, sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per colpa (art. 2043 colpacolpa). In tale settore del diritto la colpa assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento ... Preterintenzione Preterintenzione Elemento psicologico del reato. Ai sensi dell’art. 43, co. 2, c.p., il delitto è preterintenzionale quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Secondo le indicazioni dell’art. 42, la preterintenzione è un criterio autonomo ... Delitto Forma di reato sanzionabile con l’ergastolo, la reclusione e la multa (Pena criminale). Il codice Rocco, sulle orme del codice Zanardelli del 1889, pone alla base della qualificazione del fatto di reato la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • ELEMENTO SOGGETTIVO
  • PRETERINTENZIONE
  • CONTRAVVENZIONI
  • GIURISPRUDENZA
Altri risultati per Dolo. Diritto penale
  • DOLO
    Enciclopedia Italiana (1932)
    (gr. δόλος; lat. dolus; fr. dol; sp. dolo; ted. Dolus; ingl. criminal intent) Giuseppe GIUDICE Vincenzo MANZINI Nella civiltà latina dolus venne ad assumere il significato di frode, in contrapposto a violenza, e cioè, secondo la definizione di Labeone, riferita da Ulpiano (1, 2, Dig., de dolo malo, ...
Vocabolario
dòlo
dolo dòlo s. m. [dal lat. dolus «inganno, frode», e questo prob. dal gr. δόλος «astuzia»]. – 1. Nel diritto privato, frode, inganno (accezione che il termine aveva anche nel diritto romano, contrapposto a violenza), e in partic., il comportamento...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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