DOMANDA GIUDIZIALE

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

DOMANDA GIUDIZIALE (XIII, p. 110)

Antonino CONIGLIO

GIUDIZIALE Nella disciplina data all'atto nel codice di procedura civile italiana 1942, la forma tipica di domanda giudiziale resta la citozione, accanto alla quale, peraltro, il nuovo codice prevede quella nota sotto il nome di ricorso (articoli 638, 672, 688, 712). Una subspecie di atto di citazione è la cosiddetta citazione riassuntiva per la ripresa del procedimento che si è fermato per un evento interruttivo (art. 299), e per la sua ripresa in seguito a regolamento di competenza (art. 50). L'atto di citazione ha avuto un regolamento formale un po' diverso nel nuovo cod. di proc. civ., soprattutto per quanto concerne l'elemento della sottoscrizione che dev'essere apposta, tanto nell'originale quanto nelle copie da notifcare, dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura (art. 125). Il suo contenuto risulta dall'art. 163; la sua notificazione avviene per opera dell'uffieiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137 e seg. del cod. proc. civ. Il tema che interessa di più nell'esame dell'atto di citazione è il sistema delle nullità, il quale anche nel nuovo codice è impostato sulla vecchia distinzione tra nullità riguardanti l'atto di citazione nel suo contenuto intrinseco e nullità di notificazione. Alle prime si riferisce l'art. 164, alle seconde l'art. 160. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non disponga che sia pronunciata di ufficio (art. 157). La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio. La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione. Ma la sanatoria ha valore esclusivamente per la valida costituzione del processo e non per gli altri effetti che la citazione produce e che la legge avverte espressamente (art. 164 cod. proc. civ.) che non sono prodotti dall'atto nullo. Ad esempio il convenuto che compare non perde il diritto di eccepire la prescrizione, che non è stata interrotta dalla citazione nulla, e di eccepire la decadenza dal gravame se si tratta di citazione d'appello.

Dal momento in cui è notificata la domanda giudiziale sorge quell'effetto processuale che va sotto il nome di litispendenza, che consiste nel divieto di riproporre la stessa causa già pendente. La proposizione della domanda giudiziale esercita un'influenza sul rapporto litigioso nella quale si concretano gli effetti sostanziali della domanda. Durante il processo la vita del diritto deve restare integra e l'attore non deve risentiie alcun danno dalla durata del processo. A tale scopo mirano quelle norme intese a salvaguardare il diritto oggetto del giudizio, di fronte a certi fatti che si verificano dopo la proposizione della domanda. Questi fatti non hanno lo stesso effetto pregiudizievole che avrebbero avuto se si fossero verificati prima di tale data. Ecco perché la prescrizione è interrotta dalla notifica della domanda giudiziale (art. 2943 cod. civ.). Ecco perché i diritti acquistati dai terzi, in pendenza di giudizio, sugli immobili per i quali è stata sollevata un'azione di revocazione, rescissione, risoluzione di un negozio giuridico, non sono opponibili all'attore. All'uopo la legge prescrive la trascrizione della domanda giudiziale (art. 2652 e 2653 cod. civ.), quale forma di pubblicità che rende edotti i terzi della pendenza della lite, per evitare ad essi il danno derivante da un acquisto che non può avere effetto se fatto dopo la trascrizione della domanda giudiziale.

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