Edilizia. Disciplina pubblicistica

Diritto on line (2017)

Leonardina Casoli
Stefano Civitarese Matteucci

Abstract

Il contributo è diretto a fornire la nozione giuridica di “edilizia” nell'attuale panorama giuridico, distinguendo tra tale nozione e quelle di “urbanistica” e di “governo del territorio”. Delineato il riparto delle competenze normative in materia, si è proceduto all'individuazione e a una breve disamina della disciplina giuridica vigente con particolare riguardo al sistema dei titoli abilitativi all’edificazione.

La nozione giuridica di “edilizia”

Il termine “edilizia” deriva dal latino aedes che significa “casa”, “abitazione”, ma anche “tempio”; il termine “edificio” presenta la stessa radice (aedes) legata al suffisso ficium (fare, costruire); aedile, infine, era il magistrato della Roma antica e di alcune città latine e volsce, inizialmente addetto alla custodia dei templi delle divinità plebee e successivamente rappresentativo dell'intera cittadinanza, al quale erano attribuiti molteplici compiti, quali la sorveglianza sulle strade e sugli edifici, sui mercati e sui prezzi, sulle cerimonie religiose, sull'organizzazione dei giochi pubblici, sull'annona.

Anche nel linguaggio corrente, il termine “edilizia” è utilizzato in molteplici accezioni che, pur se contigue, presentano indubbie differenze tra loro. Il termine “edilizia”, infatti, è, potenzialmente e indistintamente, riferibile all'attività del costruire, alle tecniche di costruzione, alle costruzioni realizzate, alle diverse tipologia di costruzioni, all'organizzazione di attività rivolte al costruire, ecc. (cfr. Roehrssen, G., Edilizia in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 312, in cui si sottolinea che la carenza di rigore che caratterizza il termine nel linguaggio corrente si riflette anche nel linguaggio giuridico, tanto da poter affermare che «non esiste una nozione giuridica di “edilizia”»).

Tenendo conto, dunque, della porosità del termine, in ambito giuridico l“edilizia” riguarda all’incirca l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la realizzazione e modifica delle costruzioni sul territorio italiano. Va specificato, da un lato, che il termine “costruzione” è utilizzato in un'accezione molto ampia, che trascende gli edifici, sino a comprendere i fabbricati in generale, gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la realizzazione di infrastrutture e impianti anche su suoli inedificati, e l'attività di “lottizzazione” dei suoli; d'altro lato, che il termine “modifica” indica non solo la variazione materiale del bene, ma anche le variazioni nell'uso dello stesso. In definitiva, l'edilizia concerne la disciplina giuridica relativa alla trasformazione, fisica o funzionale, dei suoli.

Così definita, è evidente che la nozione di “edilizia” presenta somiglianze di famiglia con altre nozioni presenti nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare quelle di “urbanistica” e di “governo del territorio”. Per definire il rapporto tra “edilizia” e “urbanistica” è stata proposta la metafora geometrica di due cerchi intersencantisi, entrambi racchiusi in una più ampia circonferenza rappresentata dal “governo del territorio” (cfr. Vaiano, D., Art. 1 (L) Ambito di applicazione, in Garofoli, R.-Ferrari, G., Codice dell'edilizia, Roma, 2015, 9).

Da un punto di vista pratico, la definizione di tali sintagmi serve essenzialmente a determinare la ripartizione delle competenze normative tra Stato e regioni nonché la ripartizione funzionale tra due atti di competenza comunale, quali il piano regolatore generale e il regolamento edilizio. Dal punto di vista analitico, inoltre, la distinzione è utile per individuare i diversi profili funzionali che caratterizzano la disciplina urbanistica.

A quest’ultimo riguardo, accogliendo la nozione giuridica di urbanistica come l’insieme di funzioni pubbliche che si articolano attorno a quella specifica tecnica – assunta dall’ordinamento giuridico – che consente che «tutti i possibili usi convivano sul medesimo territorio» (Stella Richter, P., Profili funzionali dell’urbanistica, Milano, 1984, 44), si vede come l’edilizia è l’espressione sintetica di talune funzioni (di controllo e sanzionatorie) ‘ordinali’ alla funzione di fissare prescrizioni sull’uso dei suoli mediante atti di pianificazione.

Nella legislazione si trova una definizione di urbanistica all’art. 80 del d.P.R. 24.7.1977, n. 616 che la identifica con la «disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente». Quando fu introdotta nell’ordinamento giuridico, tale definizione era finalizzata a dare sostanza alla enunciazione dell’urbanistica tra le materie regionali nel testo allora vigente dell’art. 117 della Costituzione al fine di attribuire alle regioni tutte le funzioni amministrative comunque riconducibili alla disciplina dell’uso del territorio. Non a caso, a questo proposito fu coniato in letteratura il termine “governo del territorio” volendo intendere che l’urbanistica non dovesse riguardare esclusivamente l’assetto e incremento edilizio dei centri abitati di cui si parla all’art. 1 della legge 17.8.1942, n. 1150.

Il termine “governo del territorio” ha poi fatto ingresso nell’ordinamento al più alto livello quando con la riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione (cfr. l. cost. 18.10.2001, n. 3, in Gazz. Uff. n. 248 del 24.10.2001) questo ha sostituito “urbanistica” nell’elenco delle materie di legislazione regionale concorrente.

Al di là del dibattito sulla latitudine e i confini della materia “governo del territorio” (v. Civitarese Matteucci, S., Governo del territorio e ambiente, in Rossi, G., a cura di, Diritto dell’ambiente, Torino, 2015, 229 ss.) rispetto ad altre materie, la Corte costituzionale, a più riprese chiamata a dirimere i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, ha sostanzialmente ritenuto che “governo del territorio” e “urbanistica” esprimano ambiti materiali di normazione sostanzialmente sovrapponibili e che l’edilizia in ogni caso sia parte di essi (cfr. C. cost., 01.10.2003, n. 303; C. cost. 07.10.2003, n. 307; C. cost. 19.12.2003, n. 362; C. cost. 28.6.2014, n. 196; C. cost. 16.6.2005, n. 232; C. cost. 29.7.2005, n. 343; C. cost. 21.1.2016, n. 7; C. cost. 24.3.2016, n. 63).

D’altronde, il testo unico per l’edilizia (d.P.R. 6.6.2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è stato emanato dal Governo nel 2001 facendo leva su una delega di riordino normativo relativa alle materie “urbanistica ed espropriazione” prevista dall’art. 7, 1 della legge 8.3.1999, n. 50 (all. 3, n. 2). Pertanto, l’edilizia – come ambito normativo da riordinare – è stata, per così dire, estratta dalla più ampia materia “urbanistica”. In breve, non ha trovato accoglimento la tesi (Mazzarelli, V., Il testo unico in materia edilizia: quel che resta dell’urbanistica, in Giorn. dir. amm., 2001, 775 ss.) secondo cui l’edilizia – in quanto materia innominata distinta dal governo del territorio – sarebbe da considerare ambito residuale, come tale di esclusiva competenza legislativa regionale, ai sensi dell’art. 117, co. 4, Cost. (v. anche Cerulli Irelli, V., Commento artt. 117-118 Costituzione, in Battini, S.-Casini, L.-Vesperini, G.-Vitale, C., Codice di edilizia e urbanistica, Torino, 2013, 114).

In particolare, ad avviso della Corte costituzionale, la disciplina delle funzioni relative all'edilizia e all'urbanistica rientra nella materia del governo del territorio, apparendo «del tutto implausibile che dalla competenza statale di principio su questa materia siano stati estromessi aspetti così rilevanti, ..., e che il “governo del territorio” sia stato ridotto a poco più di un guscio vuoto» (così, C. cost., 1.10.2003, n. 303 cit.). Inoltre, “il governo del territorio” comprende tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività; tale locuzione indica, pertanto, la normativa giuridica concernente l'individuazione e la graduazione degli interessi al fine della regolazione degli usi ammissibili del territorio (C. cost., 7.10.2003, n. 307).

Alla potestà legislativa statale di fissare i principi fondamentali in materia di governo del territorio si riconduce, pertanto, la normazione che è stata raccolta nel suddetto testo unico per l’edilizia che, ai sensi del suo articolo 1, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.

Se si prende a riferimento il detto testo unico, le funzioni pubbliche riferite all’edilizia sono quelle relative all’attività edilizia in senso stretto (titoli abilitativi, agibilità degli edifici e vigilanza) e alla cosiddetta normativa tecnica per l'edilizia, comprese le norme sulle costruzioni in zone sismiche, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il risparmio energetico.

La disciplina giuridica in tema di edilizia non è esaurita dal testo unico. Vi sono numerose altre norme giuridiche contenute in differenti corpi normativi di svariate forma e forza normativa che menzionano il termine. Nel lessico giuridico, inoltre, si trovano sovente riferimenti all’ “edilizia pubblica” per indicare i fabbricati destinati allo svolgimento di funzioni o servizi pubblici. Per esempio, nella legislazione si rinvengono locuzioni quali “edilizia economica e popolare”, “edilizia residenziale pubblica”, “edilizia scolastica”, etc., ma queste non riguardano la materia edilizia come dianzi individuata, essendo piuttosto riconducibili o a specificazioni del più ampio settore dei lavori pubblici ovvero a finalità più articolate, come per esempio le funzioni pubbliche relative al diritto all’abitazione.

A sua volta la “edilizia privata”, oltre ad avere una dimensione pubblicistica relativa al governo del territorio, ne ha anche una privatistica che, però, pur regolando i rapporti tra confinanti, ha certamente anch’essa in senso lato finalità di interesse pubblico (come in fondo qualunque norma giuridica). Ci si riferisce alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 871 ss. sulle distanze e le altre “cautele” da osservare nell’attività costruttiva, la cui violazione consente ai confinanti di agire in giudizio per il ripristino o il risarcimento del danno.

In senso pregnante, tuttavia, la “materia edilizia” riguarda per l’appunto la disciplina dell’attività edilizia in quanto oggetto di funzioni pubbliche e dunque quello di cui si occupa oggi il testo unico per l’edilizia a partire dal controllo delle attività costruttive dei privati.

Il regolamento edilizio

Il controllo dell’attività edilizia è tra le funzioni svolte dai comuni sin dall’età medievale (Pistilli, P.F., Comune, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, Roma, 1994, ora in www.treccani.it). Negli ordinamenti preunitari, alla potestà normativa dei comuni si riconduceva la disciplina dettata in materia relativa ai regolamenti «di polizia urbana e rurale», attribuzione confermata dal r.d. 23.10.1859, n. 3702, recante il nuovo ordinamento comunale e provinciale, in cui si parlava di «regolamenti di ornato». Con la l’Allegato A) della legge 20.3.1865, n. 2248 comparve l'espressione «regolamento d'edilità», poi «regolamento edilizio» all’art. 33 della l. 1150/1942 (cfr. Crosetti, A., La disciplina dell'attività edilizia tra norme regolamentari e norme tecniche, in Riv. giur. ed., 2016, 3, 168).

L’art. 19 del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito nella legge 7.8.2012, n. 135, nell’individuare le funzioni fondamentali dei comuni, vi include, pur con una formula non del tutto perspicua, la pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale. A sua volta, l’art. 2, co. 4, t.u. edil. affida ai comuni la disciplina dell’attività edilizia, per essa intendendosi le modalità costruttive con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, attraverso il regolamento edilizio comunale.

Questa indicazione dei contenuti del regolamento edilizio come esclusivamente riguardante le modalità costruttive vale a differenziarne l’oggetto dalle previsioni delle “norme per l’attuazione del piano” regolatore generale urbanistico ai sensi dell’art. 7, co. 2, n. 6), l. n. 1150/1942, che invece riguardano gli indici e parametri, quantitativi e funzionali, da osservare negli interventi di carattere urbanistico-edilizio.

I regolamenti edilizi comunali sono fonti del diritto, inquadrabili, nel modello di riparto delle competenze normative previsto dall’art. 117 Cost., nella potestà regolamentare degli enti locali relativa all’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite. Le disposizioni dei piani regolatori, invece, non sono considerate dalla giurisprudenza amministrativa fonti del diritto (cfr. Cons. St., sez. IV, 9.5.1978, n. 403), sebbene i giudici ordinari propendano per la loro natura regolamentare (Cass., S.U., 14.12.1993, n. 12298). L’annoso dibattito sul punto sconta scarsa chiarezza tanto nelle premesse quanto negli esiti. Esso è stato spesso condotto sulla scorta della distinzione tra natura “normativa” o “amministrativa” del piano regolatore generale, come se questi due termini avessero significati precisi e non fossero invece semplici definizioni stipulative. Tra le poche conseguenze concrete di tali qualificazioni vi è, comunque, che, accettando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, i regolamenti edilizi, in quanto fonti, rientrano nella “scienza” del giudice a differenza delle norme tecniche dei piani regolatori.

Nonostante il suddetto carattere tradizionalmente locale delle regole sulle modalità costruttive, nel recente periodo è emersa l’esigenza di una certa armonizzazione di tali regole anche in un’ottica di semplificazione e migliore funzionamento del mercato edilizio. Oltre a diverse leggi regionali in materia di “regolamento edilizio regionale”, in tale direzione si colloca la previsione di recente introdotta nel testo unico relativamente a un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata tra Governo, regioni e autonomie locali per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo che indichi i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, che poi i comuni dovrebbero adottare entro termini prefissati. Tale regolamento edilizio tipo assume secondo questa disposizione il valore di atto di fissazione del livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, co. 2, lett. e) ed m), della Costituzione.

I lineamenti della disciplina giuridica in materia di attività edilizia

Come accennato, il testo unico contiene i principi fondamentali e generali della materia, nonché le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. A dire il vero, a testimonianza della difficoltà di separare nettamente l’edilizia dall’urbanistica, diverse delle disposizioni del testo unico riguardano direttamente quest’ultima, come per esempio quelle relative alla disciplina dell’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (c.d. standard ope legis) o al permesso di costruire in deroga (artt. 9 e 14 t.u. edil.).

Il riferimento ai principi generali, oltre che a quelli fondamentali, è ambiguo. Mentre i secondi servono a delimitare il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni, per principi generali si devono probabilmente intendere i criteri ispiratori del testo unico. Il problema è che, da un lato, nel testo unico non si indicano espressamente quali tra le disposizioni recano principi (tanto fondamentali quanto generali) e spetta pertanto all’interprete desumerli dal testo. Dall’altro lato, i principi generali dell’ordinamento – in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 – non potrebbero costituire un limite per il legislatore regionale. Inoltre la disciplina dell’attività edilizia, se quest’ultima è parte della materia governo del territorio, dovrebbe spettare senz’altro alle regioni ai sensi dell’ultima parte del comma terzo dell’art. 117 Cost.

A tal proposito, l’art. 2, co. 3, del testo unico prevede che «le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi». Nella sostanza, però, questa tecnica normativa lascia pochi margini alla legislazione regionale, perché la giurisprudenza costituzionale tende a considerare pressoché tutte le disposizioni del testo unico come principi.

Delle due fondamentali partizioni del testo unico – disciplina dell’attività edilizia e normativa tecnica – la prima riguarda il controllo edilizio in senso stretto disciplinandone tanto i profili procedurali quanto il contenuto sostanziale. Si tratta dei cosiddetti “titoli edificatori”, ossia della necessità da parte di chiunque voglia effettuare una costruzione, di procurarsi un titolo che a ciò lo legittimi. L’attività costruttiva effettuata in assenza di un siffatto titolo o in difformità da questo non solo espone il responsabile a sanzioni amministrative tanto reali (ripristino) quanto pecuniarie ma costituisce illecito penale (art. 44, t.u. edil.). Quest’ultima circostanza è quella che rende soprattutto difficile concepire un intervento legislativo regionale in questo ambito, ché esso rischierebbe di incidere, differenziandole a livello regionale, su fattispecie di reato (cfr. Civitarese Matteucci, S., Il testo unico sull’edilizia alla luce del nuovo Titolo V parte II della Costituzione, in Riv. giur. urb., 2003, 140).

Quanto ai profili organizzativo-procedurali, il testo unico (e le successive modiche) si ispira a principi di snellimento e concentrazione, anzitutto mediante la previsione presso tutti i comuni, eventualmente anche in forma associata, di un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che deve costituire l'unico «punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso» fornendo «una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte» (art. 5.1-bis t.u. edil.).

A principi di semplificazione e liberalizzazione si ispira, a sua volta, la disciplina dei titoli edificatori che prevede un’autorizzazione preventiva (permesso di costruire) per gli interventi di “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”, ossia le nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti che ne comportino una modifica sostanziale (aumento dei volumi e dei prospetti). Per gli interventi non riconducibili alla nozione di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio il titolo edificatorio si ottiene attraverso una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) (art. 22) di cui all’art. 19 della legge 7.8.1990, n. 241 (a seguito della quale possono immediatamente avviarsi i lavori e l’amministrazione ha a disposizione 30 giorni per la verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per lo svolgimento dell’attività) o mediante una semplice comunicazione in relazione a determinati interventi minori che il testo unico definisce di “attività edilizia libera” (art. 6). La segnalazione certificata è, quindi, la regola per gli interventi di recupero edilizio che sono elencati all’art. 3 del testo unico e vanno dalla manutenzione alla ristrutturazione edilizia nonché per le varianti ai permessi di costruire. La SCIA è altresì consentita in alternativa al permesso di costruire in talune fattispecie particolari, vale a dire gli interventi di ristrutturazione che comportino innovazioni sostanziali degli edifici e gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che siano disciplinati da piani che contengano precise disposizioni plano-volumetriche. La fungibilità tra permesso di costruire e SCIA è peraltro resa di carattere generale dalla previsione secondo cui è «comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo».

Si può dire, quindi, che gli interventi di recupero edilizio sono tendenzialmente assoggettati a SCIA e quelli di trasformazione urbanistico-edilizia tendenzialmente a permesso preventivo. La prassi mostra peraltro come l’impiego della SCIA sia ancora piuttosto ridotto. Probabilmente questo dipende dal complesso intreccio tra definizioni degli interventi edilizi e loro regime di esecuzione (“titoli”).

A questo proposito si segnalano due recenti misure di (ennesima) semplificazione normativa, contenute nel d.lgs. 25.11.2016, n. 222, che tra l’altro confermano come la disciplina edilizia sia oggetto di fatto di una sorta di riserva di normazione statale. Secondo la prima il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e previa intesa con la Conferenza unificata – è chiamato a emanare un “glossario unico”, che contenga l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale. La seconda consiste nella ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi contenuta nella sezione II della Tabella A allegata al decreto legislativo citato, che individua per ciascuna tipologia di intervento (per esempio ristrutturazione edilizia leggera, ristrutturazione pesante, demolizione e ricostruzione, ampliamento fuori sagoma, etc.) il relativo regime.

Lo stesso procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di costruire – oggetto di numerose modifiche nel tempo – è improntato a criteri di snellezza e celerità. Il termine per l’adozione del provvedimento è di 90 giorni, decorsi inutilmente i quali sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi. Il termine per provvedere può essere raddoppiato in presenza di progetti di particolare complessità su motivata decisione del responsabile del procedimento.

La Parte seconda del testo unico, rubricata Normativa tecnica, detta prescrizioni dirette ad assicurare stabilità e sicurezza agli edifici. L'art. 52 del t.u. edil. stabilisce che le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi siano fissati con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. É previsto che il Consiglio, nell'ambito del procedimento, possa facoltativamente avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Le specifiche norme tecniche concernenti le costruzioni in zone sismiche sono adottate di concerto con il Ministero per l'interno.

L'art. 60 del t.u. edil. attribuisce al Ministro per le infrastrutture e i trasporti il compito ulteriore di modificare e aggiornare le norme tecniche conformemente all'avanzamento del sapere specialistico. Le vigenti norme tecniche per le costruzioni sono state pubblicate con D.M. Infrastrutture 14.1.2008 (in Gazz. Uff., S.O., 4.2.2008, n. 29); ulteriori norme tecniche sono contenute nel D.M. 15.11.2011 per ciò che concerne l'uso di acciai B450A, nonché nel D.M. 26.11.2014 in materia di progettazione e costruzione degli sbarramenti da ritenuta, ovvero dighe e traverse (cfr. D'Auria, J., Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche, in Garofoli, R.-Ferrari, G., a cura di, Codice dell'edilizia, op. cit., 826 ss.).

Ulteriori disposizioni sono dettate per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la sicurezza degli impianti e per il contenimento dell'energia negli edifici.

Si può, infine, ricordare che la “edilizia” è menzionata, insieme all’urbanistica, come oggetto di una riserva di giurisdizione amministrativa. L'art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a. dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, riguardanti tutti gli aspetti del territorio, ferme restando le giurisdizioni del tribunale superiore delle acque pubbliche e del commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa.

Fonti normative

Artt. 117 e 118 Cost.; l. cost. 18.10.2001; art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a.; art. 80 del d.P.R. 24.7.1977, 616; d.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia); l. 8.3.1999, n. 50; l. 17.8.1942, n. 1150 (cd. legge urbanistica); R.d. 23.10.1859, n. 3702; art. 19 del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito in l. 7.8.2012, n. 135; art. 19, l. 7.8.1990, n. 241; l. 20 marzo 1965, n. 2248, All. A); D.M. Infrastrutture 14.1.2008; D.M. 15.11.2011; D.M. 26.11.2014.

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