EULA, Ernesto

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 43 (1993)

EULA, Ernesto

Maria Letizia D'Autilia

Nacque a Barge (Cuneo) il 6 giugno 1889 da Luigi e da Adele Besso. Seguendo le tradizioni della famiglia - il padre fu consigliere di Cassazione e il nonno paterno, Lorenzo, primo presidente della Corte di cassazione di Torino e di. Roma e ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti nel primo ministero Giolitti - , si laureò in giurisprudenza il 29 sett. 1911 presso l'università di Catania e, nell'aprile, del 1912, entrò in magistratura alla procura di Casale Monferrato.

Svolse una intensa attività giudiziaria e si distinse con sentenze pubblicate su importanti riviste giuridiche (Rivista universale di giurisprudenza e dottrina, Palazzo di Giustizia, Rivista di diritto pubblico), che furono subito oggetto di attenzione da parte degli studiosi per la profondità dell'analisi e la conoscenza delle materie trattate.

Con lo scoppio del conflitto mondiale accantonò l'attività in magistratura e nell'aprile 1916 si arruolò volontario. Inquadrato nel genio zappatori, fu inviato in zona di operazioni, guadagnandosi la croce al merito di guerra. Sul fronte l'E. perse alcuni familiari, tra cui il fratello Edoardo, capitano nel 2°reggimento alpini. Nel settembre 1917 fu comandato al tribunale di guerra del II corpo d'armata come avvocato militare.

Congedato il 22 sett. 1919, riprese servizio alla pretura di Borgomaro (Imperia); fu trasferito, dopo qualche mese, dietro sua richiesta, al vicino mandamento di Pieve di Teco (Imperia) e nel marzo del 1924 al tribunale di Savona.

Accanto all'attività giudiziaria l'E. approfondì nei suoi studi i limiti del diritto soggettivo, concentrandosi negli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale su questioni, come risulta dalle note a sentenze, di diritto minerario, diritto industriale, diritto di autore, diritto demaniale, diritto delle persone giuridiche (Inammissibilità del giuramento decisorio a prova della clausola compromissoria, in Riv. univ. di giurisprudenza e dottrina, 1912; Estensione del privilegio di cui all'art. 1958 n. 3 C.c. ai danni ed alle spese per l'inadempienza del contratto da parte del conduttore, in Giurisprudenza e dottrina, 1913; Effetti dell'opposizione del contumace sulle prove esperite nel precedente giudizio contumaciale, in Palazzo di Giustizia, 1913; Sulla perfezione del contratto di compravendita, e conseguente trapasso di proprietà, in punto all'elemento "prezzo" ed alla condizione sospensiva, in Riv. univ. di giurisprudenza e dottrina, 1915).

Le numerose pubblicazioni e l'"aver dato prova di essere ottimo magistrato, capace, dotto ed operoso, addimostrando particolare attitudine per le funzioni requirenti" (secondo il giudizio dell'avvocato militare presso il tribunale militare territoriale di Torino nel 1919), fecero meritare all'E., con deliberazione del 21 luglio 1927, l'ammissione al concorso per esami e per titoli ad otto posti di consigliere dì corte di appello nell'aprile 1927. Pur riportando ottime votazioni in diritto commerciale, penale e amministrativo, non riuscì ad ottenere l'idoneità in diritto civile. Nel febbraio 1928, in seguito a richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, fu destinato all'Ufficio speciale dei ruoli d'udienza presso la Corte stessa. Presentatosi al concorso per esami e titoli a consigliere di corte d'appello, indetto nel maggio 1928, l'E. risultò, questa volta, unico vincitore ottenendo una votazione lusinghiera in tutte le materie tanto da meritare la segnalazione del primo presidente della Corte di cassazione, Mariano D'Amelio.

Fu in questi anni che l'attività giuridica e pubblicistica dell'E. si intensificò. Di grande rilievo le note a sentenze pubblicate sulla Rivista di diritto pubblico: Regolamenti edilizi, XXI I (1930), pp. 82-95; Responsabilità civile della pubblica amministrazione, XXIII (1931), pp. 93-101, Concessioni amministrative bilaterali, ibid; Controversie collettive di lavoro, ibid. L'approfondimento degli studi di diritto minerario nella sua evoluzione storico-giuridica e l'istituzione della nuova legge di disciplina della materia (29 luglio 1927, n. 1443) furono oggetto nel 1931 della monografia, pubblicata a Roma per le edizioni del Foro italiano, I diritti dei privati sulle cave e sulle miniere, i loro trasferimenti contrattuali e l'azione di rescissione per lesione enorme. Sempre nel 1931l'E. pubblicò, sulla Rivista di diritto pubblico, Personificazione, riconoscimento legale e capacità giuridica degli enti morali (in relazione al Progetto del libro I, Tit. II, Nuovo codice civile). Appunti di dottrina e legislazione (XXIII [1931]).

Con decreto 16 giugno 1932 l'E. fu destinato a funzioni di consigliere della Corte di cassazione e un anno dopo chiese di partecipare al concorso per quattordici posti di consigliere, dichiarandosi disponibile per le due funzioni: giudicante e requirente. Risultato idoneo ad entrambe le carriere, fu nominato, nel maggio 1934, consigliere di Corte di cassazione.

L'intensa attività svolta dall'E. in questi anni è testimoniata, oltre che dalle numerose sentenze e requisitorie, dai cento questionari redatti nel periodo (1928-1932) di applicazione agli uffici del ruolo e massimario presso la Corte stessa. Nella sua riflessione giuridica ritorna costantemente l'approfondimento scientifico, tra gli altri, dell'attività delle persone giuridiche pubbliche in campo civilistico. Nell'analisi dei limiti posti alla proprietà privata per motivi di utilità generale l'E. non trascurò di descrivere il nuovo profilo amministrativo degli istituti - partecipando alla dibattuta questione che alla fine degli anni Venti affrontò i temi dell'efficienza burocratica dei nuovi organi e degli uffici destinati al governo e al controllo di importanti settori dell'economia - che il legislatore fascista andò via via approntando per conseguire il controllo della produzione e gestione delle risorse minerarie del paese. In linea con la più moderna concezione dell'istituto della proprietà privata, che si affermava in quegli anni nella cultura giuridica e che si andò confermando nella prassi, l'E. delineò la funzione della proprietà in ragione soprattutto degli scopi produttivi che assumeva tanto nei confronti del singolo, quanto nei confronti della collettività. Innovando, rispetto alla concezione tradizionale che collocava il bene in una dimensione immobile e passiva, egli esaltava, pur rimanendo nel solco della tradizione civilistica italiana, l'attitudine del bene a produrre ricchezza (Ghisalberti, p. 270). Conforme all'indirizzo impresso dal D'Amelio alla Cassazione dopo l'unificazione del 1923, volto al perseguimento della uniformità della giurisprudenza nelle diverse cause civili e penali, l'E. improntò tutta la sua attività al controllo rigoroso dell'interpretazione giudiziaria del diritto soggettivo, confermando la funzione squisitamente tecnica del proprio mandato.

Tra il 1933 e il 1939 pubblicò le voci Mobili (beni), Muri, Persone giuridiche per il Dizionario pratico del diritto privato, diretto da Vittorio Scialoja.

Oltre a svolgere l'attività di magistrato l'E. ebbe incarichi nella pubblica amministrazione. Nel 1936 venne nominato dal ministero delle Corporazioni membro supplente della commissione centrale per l'esame delle domande d'iscrizione nell'elenco dei produttori e commercianti di marmi, graniti e pietre ornamentali e nel marzo 1938 assunse l'incarico di giudice del Tribunale superiore delle acque pubbliche per un breve periodo del quinquennio 1935-1939.

Nel febbraio 1942 - un anno dopo la tragica morte del figlio ventenne Luigi, volontario sul fronte greco-albanese - fu nominato procuratore generale di corte d'appello. Destinato, nel dicembre dello stesso anno, ad esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Suprema Corte di cassazione, assunse l'incarico, nel giugno del 1943, di avvocato generale del Consiglio superiore della magistratura presso la Corte di cassazione.

Oltre ai citati lavori sul diritto minerario e sulle prerogative e i limiti dell'azione amministrativa in tema di concessioni, l'E. collaborò tra il 1938 e il 1940 al Nuovo Digesto italiano, diretto da Mariano D'Amelio, con la redazione di alcune voci relative a combustibili fossili, credito minerario, istruzione mineraria, privativa per invenzioni industriali, uso pubblico, zolfare e zolfi.

La nozione di uso pubblico, delineata dall'E., secondo la concezione giuridica già affermata da S. Romano e G. Zanobini, risultava "come uno degli indizi o attributi più frequenti della demanialità, integrando nella sua ampia nozione ... il più importante ed esteso di quegli scopi amministrativi da cui trae fondamento la qualificazione" (p. 769). Egli sottolineava come la dottrina prevalente tendesse a configurare, nell'esercizio delle concessioni praticate dai privati su determinati beni, quali le acque o le miniere, una forma "particolare ed indiretta" di uso pubblico. Allo Stato l'E. attribuiva, in linea con la diffusa cultura corporativista che influenzò giuristi ed economisti negli anni Trenta, la facoltà di tracciare alle aziende pubbliche e private le linee di indirizzo economico da perseguire per la realizzazione del più ampio disegno autarchico. La legge mineraria 29 luglio 1927, n. 1443, e i successivi provvedimenti legislativi di corredo e di rafforzamento di essa, attribuendo la titolarità di tutto il sottosuolo minerario nazionale allo Stato ben realizzava, secondo l'E., il progetto totalitario di controllare, mediante l'istituzione di appropriati enti parastatali e organismi ministeriali, l'estrazione, la lavorazione e la distribuzione delle risorse minerarie del Paese. Tra il 1935 e il 1940 egli pubblicò diversi articoli su questi temi sulla rivista Echi e commenti.

Per il Commentario al codice civile diretto da Mariano D'Amelio (Firenze 1941) intervenne sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, sulle sostituzioni nel diritto successorio, sui contratti speciali di riporto, permuta, estimatorio, somministrazione e sulle persone giuridiche.

Con decisione del 10 nov. 1944 la Commissione di epurazione di primo grado per i dipendenti del ministero di Grazia e Giustizia decise di dispensare l'E. dal servizio, contestandogli le collaborazioni, seppure saltuarie, all'ufficio legislativo del Partito nazionale fascista tra il 1941 e il 1943 nonché i saggi apparsi sulla rivista Echi e commenti. Nell'aprile del 1945 la commissione di primo grado per l'epurazione, accogliendo il ricorso presentato dall'E. e valutando positivamente il comportamento tenuto dal magistrato nella lotta contro i Tedeschi dopo l'8 sett. 1943, revocò il decreto del novembre 1944 e lo reintegrò nelle sue funzioni.

Nel 1948 assunse l'incarico di procuratore generale presso l'Alta Corte siciliana, e iniziò ad intervenire nel più ampio dibattito giuridico che affrontava in quegli anni le questioni di costituzionalità delle leggi, pubblicando Questioni di costituzionalità nel nuovo ordinamento legislativo in materia di privative industriali, in La Giurisprudenza italiana, XLVIII (1946); Controllo di costituzionalità delle leggi costituzionali, in Foro padano, IV (1949), pp. 42-49. Oltre a presiedere alcuni collegi arbitrali nelle controversie sorte tra privati cittadini e importanti imprese industriali, nel giugno 1951 l'E. accettò l'incarico di consulente giuridico presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Nel gennaio del 1953 gli furono attribuite le funzioni di procuratore generale e il 18 ott. 1954 gli fu conferito l'ufficio direttivo di primo presidente della Corte di cassazione.

In occasione della cerimonia di insediamento Piero Calamandrei, mettendo in evidenza le ampie capacità tecniche e il rigore morale dell'E., osservava: "Nella dottrina di Ernesto Eula il carattere che mi sembra preminente e che forse gli viene dal suo vecchio Piemonte è il senso dello Stato; è la convinzione, affiorante da tutti i suoi scritti e da tutte le sue requisitorie, della partecipazione attiva della Magistratura, in armonia con tutti gli altri poteri costituzionali, a garantire l'unità dello Stato e a mantenerlo sulla via della giustizia".

Sempre nel 1954 assunse la direzione, insieme con Filippo Ungaro, della Rivista Penale, la rassegna mensile di dottrina, giurisprudenza, legislazione, fondata nel 1874 da Luigi Lucchini e iniziò a intervenire con sempre maggiore frequenza sui problemi giuridici posti dalla nuova costituzione repubblicana e sul ruolo assunto dalla magistratura nel faticoso percorso di emancipazione dal potere esecutivo (si veda il Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1954, pronunciato il 4 febbr. 1954 nell'Assemblea generale della Corte di cassazione, Roma, Roma 1954).

La requisitoria che l'E. aveva articolato nel 1953, come procuratore generale della Corte di cassazione, su Questioni di giurisdizione e di costituzionalità in materia di espropriazioni agrarie (in Foro italiano XXVIII [1953], pp. 173-198) aveva già costituito per lui l'occasione per pronunciarsi sugli ambiti e sulla natura delle competenze rispettivamente della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in merito al controverso problema delle leggi delegate, delle quali si impugnava la legittimità per eccesso o deviazione dai limiti e criteri posti nella legge di delegazione.

Si può dire, più in generale, che tutta la produzione scientifica dell'E. in questi anni sia orientata all'approfondimento delle questioni legate al processo di attuazione dei nuovi principi costituzionali. La sua riflessione mira ad indagare il metodo con cui fino a quel momento la magistratura (con lo statuto albertino) aveva esercitato il sindacato di costituzionalità delle leggi limitatamente al solo aspetto formale. L'introduzione nella costituzione repubblicana della disposizione VII transitoria attribuiva alla magistratura la competenza di esercitare il sindacato "nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti", introducendo così la possibilità di interpretare l'istituto in forma restrittiva. La Corte di cassazione, accogliendo la novità espressa dalla costituzione, che informava ad un principio gerarchico il sistema normativo e subordinava il potere legislativo al costituzionale, affermò la propria competenza estendendo il sindacato intrinseco sulle leggi, anteriori e posteriori. L'E. invocava la necessità di una attuazione graduale dei principi costituzionali affinché la magistratura, nel mantenimento di una continuità dell'ordinamento giuridico, potesse affrontare con serenità "il grave problema della esegesi costituzionale, della selezione qualitativa, cioè, delle norme, ai fini della loro applicabilità, immediata o meno ai casi della vita e nei giudizi" (Magistratura e Costituzione, in Rivista Penale, 1956, p. 341). La Corte di cassazione ha saputo accogliere l'ampio mandato che la costituzione le ha conferito con le disposizioni precettive e non ha mancato, relativamente alle norme programmatiche, sosteneva l'E., "di infondere nella transitoria ultrattività delle leggi anteriori quel senso di misura e quel moderno democratico affiato vivificatore, che potessero già valere come adattamento nel clima e per i fini nuovi dello Stato" (ibid., p. 343).

Egli affrontava il tema dell'attivazione della Corte costituzionale, cui competeva ora il sindacato esclusivo di costituzionalità delle leggi, rivendicando alla Cassazione la competenza di esercitare un giudizio solo formale. Questo doveva essere il punto di partenza per definire, secondo quanto affermato in più occasioni dall'E., i termini della collaborazione tra la magistratura e l'organo costituzionale in ordine alla questione, di primaria importanza, dell'applicazione del sindacato sulle leggi.

Durante tutto il periodo della presidenza presso la Suprema Corte, fino al febbraio del 1959, anno in cui venne collocato a riposo con il titolo onorifico di emerito per sopraggiunti limiti di età, l'E. fu impegnato a definire i criteri generali di orientamento in merito al rapporti, processuali e di competenza, fra la Corte di cassazione, e più in generale tra la giurisdizione, e la Corte costituzionale (cfr. Nozione di "Legittimità costituzionale" e orientamenti di massima sugli indirizzi giurisprudenziali in relazione alla entrata in funzione della Corte costituzionale, verbale dell'assemblea delle LL.EE. i presidenti delle Sezioni civili e penali della Corte Suprema di Cassazione. indetta da S. E. il Primo presidente Dott. E. E., svoltasi l'11 febbr. 1956). Egli confermò, nell'assolvimento del suo mandato, di saper interpretare con grande senso di equilibrio le trasformazioni imposte dal nuovo ordine istituzionale, "volto nel suo complesso all'attuazione, immanente e dinamica dello Stato di diritto: di quello Stato di diritto nel quale l'ordine giudiziario ha posizione fondamentale" (Compiti e responsabilità della Magistratura, in Rivista penale, 1956, p. 8).

L'esperienza di questi anni emerge con puntualità dai numerosi interventi pubblicati sulla Rivista penale con Compiti e responsabilità della magistratura, 1956, pp. 5-8, Lo Stato di diritto, ibid., pp. 667-670; Funzione della giurisprudenza nella successione dei regimi e degli ordinamenti giuridici, ibid., pp. 805-812; La magistratura nella vita costituzionale della nazione, 1958, pp. 377-391; Funzione universale della giustizia, ibid., pp. 629-637.

L'E. diresse insieme con Antonio Azara, dal 1957 al 1975, il Novissimo Digesto italiano, edito dalla UTET di Torino, proponendosi come obiettivo un ampio lavoro di aggiornamento dell'opera precedentemente curata dal D'Amelio, in seguito al profondo mutamento intervenuto, - come osserva nell'introduzione - nelle condizioni storiche di sviluppo del diritto vigente.

Nel 1958 venne nominato presidente del Comitato internazionale per l'unità e l'universalità della cultura, nel 1959 diventò presidente effettivo dell'Istituto internazionale di studi giuridici, presidente del Centro studi latino americani e membro del Consiglio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri.

Nel 1961 assunse la presidenza dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, fondato nel 1924come ente ausiliario della Società delle nazioni e continuò l'intensa attività pubblicistica intervenendo, tra gli altri, su Diritto, cultura e costume per l'avvicinamento dei popoli, in Rivista penale, 1960, pp. 531-543; Le Comunità europee e il diritto, ibid., 1961, pp. 441-452; Internazionalità del diritto, in Giustizia civile, 1963, pp. 1851-91; Universalità del diritto, in Rivista penale, 1965, pp. 381-398.

L'E. morì l'8 dic. 1981a Chiusa di Pesio (Cuneo).

Fonti e Bibl.: La maggior parte dei dati biografici dell'E. è stata desunta dal suo fascicolo personale conservato presso il ministero di Grazia e Giustizia, Archivio del personale. Brevi cenni biografici in Whos who in Italy 1957-1958, Roma 1958, ad vocem; Chi è? 1961, p. 260. Notizie sulla sua attività giudiziaria e scientifica si trovano in Studi in onore di E. E. primo presidente della Corte di cassazione nel XL V anno di funzioni giudiziarie, Milano 1957- Per una ricostruzione dell'azione e dei problemi affrontati dalla magistratura negli anni di attività dell'E. ci siamo avvalsi di opere in cui il suo nome non risulta esplicitamente citato; in particolare: P. Calamandrei, La Cassazione civile, Milano-Roma 1920; A. Aquarone, L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965; G. Di Federico, La giustizia come organizzazione. La Corte di Cassazione, Bari 1969; N. Tranfaglia, Politica e magistratura nell'Italia liberale, in Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche, Milano 1973; P. Ungari, A. Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo, Brescia 1974; R. Canosa - P. Federico, La magistratura in Italia dal 1945 ad oggi, Bologna 1974; C. Ghisalberti, La codificazione del diritto in Italia 1865-1942, Roma-Bari 1985; F. Venturini, Un sindacato di giudici da Giolitti a Mussolini: l'Associazione nazionale fra i magistrati 1909-1926, Bologna 1987; A. Pizzorusso, L'organizzazione della giustizia in Italia, Torino 1990; C. Guarnieri, Magistratura e politica in Italia, Bologna 1992.

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