Esecutorietà. Diritto amministrativo

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Capacità dell’atto amministrativo di imporsi unilateralmente; consiste nell’esplicazione di efficacia diretta e immediata dell’atto stesso nella sfera giuridica dei terzi, anche con l’eventuale impiego di mezzi coattivi (su cui v. Autotutela. Diritto amministrativo). In concreto, significa che, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, l’amministrazione provvede direttamente a dare attuazione ai propri atti (alla realizzazione dell’interesse pubblico di cui sono portatori), senza dover rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento giurisdizionale di esecuzione che adegui la situazione di fatto a quella di diritto. Talvolta inquadrata tra le forme di autotutela della pubblica amministrazione, l’esecutorietà è una caratteristica propria solo di alcuni provvedimenti (per es., quelli di pubblica sicurezza), è espressamente prevista dalla legge ed è ammessa nei limiti dei valori costituzionali.

L’ordinamento contempla due ipotesi di esecutorietà: i provvedimenti ablatori reali (per es., l’espropriazione per pubblica utilità, ex art. 42 Cost., l’occupazione d’urgenza ecc.) e gli ordini (in quanto obblighi di dare o fare). Nel caso dei esecutorietà provvedimenti ablatori reali, l’efficacia diretta e immediata è insita nel provvedimento stesso (d.p.r. n. 327/2001, art. 23, co. 1, lettere f, g e h; e l. n. 241/1990, art. 3 e 21 bis). Per quanto concerne gli esecutorietà ordini, in caso di inadempimento del destinatario del provvedimento l’amministrazione competente può, nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo, avviare un procedimento esecutivo.

A tale proposito la l. n. 15/2005, di riforma della l. n. 241/1990 ha introdotto l’articolo 21 ter, che prevede una disciplina generale dell’esecutorietà. La legge disciplina i casi e le modalità secondo cui, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento di obblighi da parte dei destinatari, in modo da garantire l’attuazione degli stessi: il provvedimento costitutivo di obblighi deve indicare il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Nel caso in cui non vi ottemperi spontaneamente, le amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti nelle ipotesi, secondo le modalità previste dalla legge.

Voci correlate

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