Fondazione. Diritto civile

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La fondazione è un ente che un soggetto, denominato fondatore, mediante atto pubblico o testamento (art. 14 c.c.), istituisce per l’attuazione di uno scopo possibile e lecito di utilità generale attraverso il patrimonio assegnato dal fondatore stesso. Carattere essenziale della fondazione è la personalità giuridica (v. Persona fisica e persona giuridica), che la fondazione acquista (art. 1 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture; tuttavia (art. 7 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), il riconoscimento delle fondazioni che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. Il fondatore può revocare l’atto di fondazione fino a che non sia intervenuto il riconoscimento ovvero fino a che non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. Alla gestione del patrimonio ed all’attuazione dello scopo provvedono gli amministratori, i quali non hanno un organo consultivo o deliberativo interno cui rendere conto del loro operato, ma sono soggetti al controllo dell’autorità amministrativa (che può annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume e, nei casi più gravi, può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario: art. 25 c.c.), e sono responsabili verso la fondazione secondo le regole del mandato. La fondazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto e quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Tuttavia, quando lo scopo è esaurito, è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa può dichiarare estinta la fondazione ovvero provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa qualora i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (art. 28 c.c.).

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