Frutti. Diritto civile

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In diritto i frutti si distinguono in naturali e civili. Sono F. naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (ad esempio, i prodotti agricoli e minerali, la legna, i parti degli animali: art. 820, 1° co., c.c.). Essi appartengono al proprietario della cosa madre, ma diventano oggetto di un diritto autonomo quando la loro proprietà sia attribuita ad altri (usufruttuario, usuario, affittuario), che li acquista con la separazione; prima di questa, il relativo contratto di vendita si configura come vendita di cosa futura. In ogni caso colui che fa propri i frutti deve rimborsare le spese di produzione e di raccolta sostenute da altri, entro il limite del valore dei frutti stessi. I frutti naturali si distinguono in pendenti, quando sono aderenti alla cosa produttiva; separati quando ne sono staccati; percetti, quando sono raccolti; percipiendi quando dovevano essere raccolti e questo non è avvenuto; esistenti quando si trovano presso il possessore della cosa madre; consumati quando il possessore li ha consumati o trasformati o alienati. I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo diversa norma degli usi locali (art. 896 c.c.).

I frutti civili invece si ritraggono dalla cosa in corrispettivo del godimento che altri ne abbia (ad esempio, gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici e locatizi, le rendite: art. 820, 3° co., c.c.).

Il possessore in buona fede della cosa ha il diritto di far propri i frutti naturali separati e i frutti civili maturati prima della notifica della domanda giudiziale di rivendica; il possessore in mala fede e il possessore in buona fede per il periodo successivo alla notifica della domanda giudiziale di rivendica devono invece rispondere dei frutti naturali e civili percetti o percepibili con l’uso dell’ordinaria diligenza, salvo il rimborso delle spese (artt. 1148 e 1149 c.c.). l’usufruttuario (o l’usuario) fa propri i frutti naturali e civili per la durata del suo diritto (art. 984 c.c.). Per le colture annuali o pluriennali (ad esempio, i boschi), se il proprietario e l’usufruttuario (o l’usuario) si succedono nel godimento della cosa, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce pro rata temporis, in proporzione cioè della durata del rispettivo diritto durante il ciclo di produzione.

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