GIUDIZIARIO ORDINAMENTO

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

GIUDIZIARIO ORDINAMENTO (XVII, p. 307)


ORDINAMENTO Recentemente alcune modificazioni sono state apportate all'ordinamento giudiziario mediante la legge 5 giugno 1933, n. 557 e il r. decreto 13 luglio 1933, n. 1825, che reca le norme di attuazione della legge.

Secondo il sistema oggi in vigore i posti di consigliere d'appello e parificati sono conferiti per quattro decimi in seguito a concorso per titoli, cui possono presentarsi i giudici, i sostituti procuratori del re, i primi pretori e i pretori che compiano rispettivamente almeno 18 e 19 anni di servizio effettivo entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è indetto; per i rimanenti sei decimi, in seguito a scrutinio, nella misura di tre decimi ai giudici e sostituti dichiarati promovibili per merito distinto, di un decimo ai primi pretori e pretori che abbiano conseguito uguale qualifica, di due decimi ai giudici e sostituti, ai quali sia attribuita la qualifica di promovibili per merito. Possono partecipare allo scrutinio i giudici e sostituti più anziani compresi entro un determinato numero della graduatoria, da stabilirsi dal ministro, e che non può essere superiore ai 150 giudici o sostituti; i primi pretori e i pretori, egualmente compresi entro un numero di graduatoria, da stabilirsi dal ministro, e che si trovino nelle altre condizioni indicate dall'art. 6 della legge in esame. Giudice del concorso è la II sezione del Consiglio superiore della magistratura. Lo scrutinio è richiesto dal ministro quando se ne ravvisi il bisogno ed è compiuto anch'esso dalla II sezione del Consiglio superiore. Contro il suo deliberato è ammesso il ricorso alle sezioni unite del Consiglio superiore. L'efficacia dello scrutinio dura cinque anni. Le promozioni hanno luogo, normalmente, secondo l'ordine degli elenchi. I vincitori del concorso hanno precedenza su ogni altra categoria; gli scrutinati promovibili per merito distinto su quelli promovibili per merito.

Per quanto concerne le promozioni in corte di cassazione, la legge 5 giugno 1933, n. 557, che oggi le regola, ha soppresso il duplice sistema del concorso generale e di quello particolare, mediante titoli ed esperimento orale, e ha stabilito che unico mezzo di avanzamento è quello del concorso generale per titoli, che si svolge avanti la I sezione del Consiglio superiore.

Il concorso si svolge con le medesime norme stabilite per il concorso per la promozione in appello.

Con la stessa legge 5 giugno 1933 sono stati ristabiliti i posti effettivi di primo presidente e di procuratore generale di corte d'appello, che erano ricoperti, in conformità del r. decr. legge 30 dicembre 1926, n. 2219, da consiglieri di corte di cassazione e parificati in missione, dopo tre anni di grado.

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