Giudizio di equità

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Nel processo civile, la regola generale (art. 113 c.p.c.), che impone al giudice di applicare le norme di diritto sostanziale al fine di definire la causa, può essere derogata nei casi previsti dalla legge, in modo tale da consentire la decisione secondo equità. L’equità quale criterio di giudizio – cosiddetta equità sostitutiva – non va confusa con altri tipi di equità (integrativa), che consentono, per esempio, la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ovvero la determinazione dell’oggetto del contratto a opera del terzo (rispettivamente art. 1226 e 1349 c.c.: Equità. Diritto civile).

Il criterio equitativo di giudizio consente al giudice di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che la decisione secondo diritto non avrebbe potuto salvaguardare adeguatamente. Tuttavia, rimanendo il giudice senz’altro libero di ritenere la regola di equità coincidente con quella di diritto, l’esito del giudizio di equità non necessariamente diverge da quello al quale avrebbe condotto la rigida applicazione della norma giuridica.

Per quanto attiene all’ambito applicativo, viene anzitutto in rilievo la norma che impone il giudizio di equità al giudice di pace per le controversie di esiguo valore economico (non superiore a 1100 euro) e sempre che non si tratti di controversie seriali (art. 113 c.p.c.); inoltre, sia in primo grado sia in fase di appello, la decisione di equità deve essere adottata in materia di diritti disponibili qualora vi sia concorde richiesta delle parti (art. 114 c.p.c.). Tale distinzione si riflette sul diverso regime di impugnazione delle relative sentenze poiché mentre la decisione di equità resa su istanza di parte è inappellabile, la sentenza del giudice di pace su controversie ‘bagatellari’ – cosiddetta equità equità necessaria (art. 113. c.p.c.) – è appellabile per i motivi espressamente indicati dalla legge, ossia «per violazione delle norme sul procedimento, per circolazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia» (art. 339 c.p.c.).

Voci correlate

Equità. Diritto civile

Giudice di Pace

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