Giuoco e scommessa. Diritto civile

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Il giuoco e la scommessa possono rilevare per il diritto civile in tre modi differenti: può trattarsi di un fenomeno protetto, quando è non solo lecito, ma anche fonte di un rapporto giuridico obbligatorio (i giochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie ed ogni altra competizione sportiva, in base all’art. 1934 c.c., nonché le lotterie debitamente autorizzate, in base all’art. 1935 c.c.). In questi casi giuoco e scommessa rilevano come contratti aleatori. Può altresì trattarsi di un fenomeno meramente permesso, quando non rientri nei casi previsti dall’art. 1934 c.c. ma non sia neppure vietato dall’ordinamento. In tal caso giuoco e scommessa costituiscono attività lecite che non fanno sorgere un rapporto giuridico obbligatorio, ma la più limitata conseguenza di impedire che chi abbia spontaneamente pagato il debito di gioco possa chiedere la restituzione di quanto versato (art. 1933 c.c.), a meno che non vi sia stata frode o che il perdente sia un soggetto incapace di agire. Giuoco e scommessa possono infine essere proibiti quando sono illeciti, ossia riprovati dall’ordinamento. In questo caso i contratti di giuoco e scommessa sono nulli.

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