ICI

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Sigla dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con d. legisl. 504/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, in sostituzione dell’INVIM, precedente imposta locale sulla proprietà immobiliare. È un’imposta diretta, reale, a carattere prevalentemente patrimoniale. La disciplina sostanziale dell’ICI è stata definita a livello statale; su tale disciplina i singoli Comuni intervengono fissando annualmente le aliquote fra un minimo e un massimo definiti dallo Stato. I Comuni sono destinatari del gettito ICI e titolari del potere di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta in relazione agli immobili che sono situati in tutto o in parte sul territorio del comune stesso. A tal fine i Comuni approvano discipline specifiche, adottando regolamenti ai sensi dell’art. 52 del d. legisl. 446/1997. Il presupposto dell’ICI, ai sensi dell’art. 1 del d. legisl. 504/1992, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. I soggetti passivi dell’imposta sono individuati nel proprietario, nel titolare di altro diritto reale di godimento, nel locatario in caso di locazione finanziaria, nel concessionario su bene demaniale. L’imposta si applica sul valore dell’immobile, stimato con regole parzialmente differenti per i fabbricati, i terreni agricoli, le aree fabbricabili. L’ICI ha carattere periodico ed è dovuta per il possesso dell’immobile in ogni anno solare. Sono previste (art. 7 e 8 d. legisl. 504/1992) diverse fattispecie di esenzioni, riduzioni e detrazioni, aventi finalità di vario tipo: su tali fattispecie i Comuni hanno un certo margine di intervento, utilizzando i regolamenti di cui all’art. 52 del d. legisl. 446/1997. L’art. 1 del d. l. 93/2008 ha disposto l’esenzione dall’ICI, a decorrere dall’anno 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

L’ICI è stata oggetto del vaglio della Corte costituzionale, la quale ne ha confermato la conformità al principio costituzionale di capacità contributiva (sent. 263/1994 e 111/1997).

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