ILOR [Imposta Locale sui Redditi]

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

ILOR [Imposta Locale sui Redditi]


ILOR (Imposta Locale sui Redditi) Imposta reale istituita con il d.p.r. 599/1973 e abrogata, a partire dal 1° gennaio 1998, dal d. legisl. 446/1997, istitutivo dell’IRAP (➔). Nei lavori preparatori per la riforma tributaria degli anni 1970 si era ipotizzato di introdurre un’imposta patrimoniale il cui gettito fosse da attribuire agli enti locali (Comuni, Province e Camere di commercio). Finalità perseguita era quella di discriminare qualitativamente i redditi, in modo da rendere effettivo il principio della capacità contributiva (A. Fantozzi, Diritto tributario, 1998). In sede di approvazione del disegno di legge, il prelievo fu esteso a tutte le attività professionali, data la maggiore attitudine all’evasione fiscale, e conseguentemente denominato imposta sui redditi patrimoniali e professionali. Il d.p.r. 599/1973, oltre a rinominare il tributo, escluse dal medesimo i soli redditi da lavoro subordinato. L’ILOR, con la sentenza della Corte costituzionale 42/1980, assunse la configurazione originariamente ipotizzata; con l’approvazione del d.p.r. 917/1986, fu inserita nel titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi, a integrazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (➔ IRPEF) e da quella sulle Persone Giuridiche (➔ IRPEG).

Con riferimento alla struttura del tributo, si può evidenziare come l’imposta avesse carattere reale (incidendo direttamente sui cespiti produttivi di reddito) e proporzionale (con un’aliquota pari al 16,2%, a prescindere dall’ammontare del reddito imponibile). Presupposto dell’imposta era il possesso di redditi fondiari (con l’esclusione dei redditi di fabbricati, dei redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché dei redditi agrari), di capitale, d’impresa e di redditi diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti da IRPEF e IRPEG. Risultavano assoggettate all’imposta le persone fisiche (con l’eccezione di coloro che erano esonerati dal dover presentare la dichiarazione), le persone giuridiche e le società di persone. Si può osservare come la determinazione della base imponibile seguisse i medesimi criteri utilizzati ai fini IRPEF e IRPEG. Inizialmente le imposte pagate ai fini ILOR erano deducibili per la determinazione della base imponibile IRPEF e IRPEG, ma con la finanziaria del 1993 sono diventate indeducibili. Tale circostanza determinava una duplicazione del prelievo complessivo, con l’esplicita finalità di discriminare i redditi da capitale e misti, in favore dei redditi da lavoro. Per tali considerazioni, la dottrina era incline a configurare l’ILOR come una soprattassa, o una addizionale sulla tassazione personale. Nonostante in origine il gettito e il potere di accertamento fossero di competenza degli enti locali (sebbene riscosso dallo Stato), la progressiva elisione, tanto dei poteri quanto della destinazione, ha reso siffatta denominazione un mero residuo storico, privo di alcuna corrispondenza al dato positivo.

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