IMMUNITÀ

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)

IMMUNITÀ

Emilio Crosa

. Diritto (XVIII, p. 892). - Le immunità nel diritto italiano vigente. - Le immunità previste dalla costituzione della repubblica italiana per i supremi organi dello stato non si allontanano dalle forme accolte quasi universalmente a guarentigia delle funzioni e per riflesso come deroghe al diritto comune in favore dei titolari degli organi stessi.

Così è, dall'art. 90 della costituzione, sancita l'irresponsabilità del presidente della repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio della sua funzione - la cui responsabilità di ogni ordine è assunta dai ministri (art. 89 cost.) - tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione, reati per cui può essere messo in istato d'accusa dalle due Camere riunite e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri che le compongono. In tal caso sarà giudicato dalla Corte costituzionale (articolo 134 cost.).

Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri non possono venire posti in istato d'accusa per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni se non dalle due Camere riunite (art. 96 cost.). La deliberazione è valida a semplice maggioranza (non assoluta come per il presidente della repubblica), ma occorre che la seduta sia valida, siano cioè presenti la metà più uno dei membri del parlamento. Essi saranno pure giudicati dalla Corte costituzionale.

Per i senatori e i deputati l'art. 68 della costituzione sancisce l'immunità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questa disposizione garantisce l'indipendenza dei membri del parlamento, per cui ogni atto compiuto nell'esercizio delle funzioni parlamentari non dà luogo ad alcuna forma di responsabilità, sia civile, sia penale o disciplinare, quest'ultima per quei deputati o senatori che ricoprano cariche civili o militari. Inoltre i membri delle Camere non possono venire sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera alla quale appartengono e, inoltre, è richiesta tale autorizzazione per l'arresto o, comunque, per la privazione della libertà personale, o per essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del parlamento, in esecuzione di sentenza anche irrevocabile, che non abbia tuttavia determinato la decadenza dalla carica. È da notare che l'irresponsabilità prodotta dall'esercizio della funzione parlamentare protegge il membro del parlamento per sempre, né il ritorno alla vita privata può consentire qualsiasi azione legale contro di lui, mentre le immunità che riguardano i procedimenti penali vengono meno col cessare dalla carica.

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