Impugnazioni. Ricorso per cassazione

Il Libro dell'anno del Diritto 2016

Impugnazioni. Ricorso per cassazione

Arturo Capone

Impugnazioni
Ricorso per cassazione

Le sezioni semplici della Cassazione circoscrivono la sfera operativa della pronuncia delle Sezioni Unite del 2005 che aveva escluso, in caso di inammissibilità del ricorso, la rilevabilità della prescrizione, anche se già maturata prima della sentenza impugnata, specificando che quando il motivo di ricorso è diretto proprio a denunciare la mancata declaratoria di estinzione del reato il giudice di legittimità è tenuto a pronunciarsi sul punto. Le Sezioni Unite invece escludono l’operatività in ambito penale della regola introdotta nella sede civile che consente alla Corte di enunciare il principio di diritto correlativo al quesito sottopostole anche quando il ricorso è inammissibile.

La ricognizione

Il giudizio di cassazione continua a vivere negli ultimi anni una marcata tensione tra esigenze diverse che richiedono un difficile bilanciamento: tutela della giustizia sostanziale, efficienza della macchina giudiziaria e nomofilachia. In assenza di un intervento del legislatore, il Giudice di legittimità è così indotto a riperimetrare di volta in volta il proprio ambito operativo, per tutelare la funzione e la praticabilità del suo esercizio, cercando di non perdere di vista il caso concreto.

Uno dei settori più delicati in questa prospettiva è quello relativo ai poteri che residuano alla Corte in caso di proposizione di un ricorso inammissibile; l’intenzione di velocizzare le operazioni, grazie anche all’istituzione della sezione ad hoc, sarebbe vanificata se poi comunque fosse doveroso o anche solo possibile un controllo di legittimità della pronuncia invalidamente impugnata.

Sul punto, portando a termine una lunga evoluzione giurisprudenziale, la Cassazione ha stabilito, con riferimento all’ipotesi della prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, che l’inammissibilità del ricorso, fatta eccezione per i casi di rinuncia, impedisce la rilevazione delle cause di non punibilità indicate dall’art. 129 c.p.p.1 La stessa regola è stata estesa all’ipotesi in cui l’unico motivo di ricorso sia diretto a far valere la prescrizione sopravvenuta alla decisione di merito2.

Per quanto riguarda la questione relativa alla prescrizione preesistente, nel 2005 le Sezioni Unite avevano affermato che «l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice»3. Non era del tutto chiaro, tuttavia, se quel dispositivo abbracciasse anche il caso della prescrizione preesistente non rilevata in appello ma oggetto di uno specifico motivo di ricorso.

Se l’inammissibilità preclude alla Cassazione un esame del merito diretto all’applicazione del principio del favor rei, non può escludersi che la pronuncia possa tuttavia costituire l’occasione per l’esercizio della sua funzione nomofilattica. In tal senso l’art. 363, co. 3, c.p.c., riformato nel 2006, stabilisce che «il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza»4. Si tratta di una regola esportabile anche nella sede penale?

La focalizzazione

Nella sentenza delle Sezioni Unite del 2005 la ratio decidendi riposava sull’idea che la formazione del giudicato sostanziale (rectius, della preclusione)5 derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione inammissibile, salvo che per rinuncia, impedisce di rilevare una causa di non punibilità precedentemente maturata6. Due sentenze delle sezioni semplici pubblicate nei primi mesi del 2012, prendendo espressamente le distanze dalla pronuncia delle Sezioni Unite, sono giunte a conclusioni non del tutto uniformi. In sintesi i giudici di legittimità hanno sottolineato che, a differenza dei casi in cui il ricorso presentato per altri motivi sia invalido e si tratti verificare la praticabilità di un intervento ex officio ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il ricorso appositamente diretto a denunciare l’omessa declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di appello di per sé non può essere considerato inammissibile, e dunque mantiene in vita il rapporto processuale, impedendo il formarsi del giudicato, sia pure sostanziale7. Inoltre da un lato non si può imputare alcun fine dilatorio al ricorrente, che è in grado di conoscere se il giudice di appello ha doverosamente rilevato il maturarsi della prescrizione soltanto dopo la pronuncia; dall’altro non riconoscere il diritto a dolersi della mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in appello, sarebbe censurabile ex art. 3 Cost. per disparità di trattamento: l’errore o la diligenza del giudice finirebbero per assegnare a diversi imputati un trattamento diverso pur in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto8.

È prassi delle Sezioni Unite, qualora un ricorso sia deciso risolvendo una questione giuridicamente o logicamente pregiudiziale, astenersi dalla pronuncia sul quesito di diritto che aveva motivato l’ordinanza di rimessione al collegio allargato. In un caso recente, in tema di custodia cautelare ai fini dell’estradizione, i giudici delle leggi dichiarando l’inammissibilità del ricorso, hanno tenuto a precisare, seppur lapidariamente, che nel codice di procedura penale non si trova alcuna disposizione che consenta l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge anche in caso di inammissibilità, né è praticabile un’applicazione in via analogica di quella contenuta nell’art. 363, co. 3, c.p.c.9

I profili problematici

Nel codice non esiste una disposizione di carattere generale che regoli l’ammissibilità dell’impugnazione proposta per dolersi del mancato esercizio di poteri officiosi; la questione va risolta caso per caso10. Ora non v’è dubbio che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è atto doveroso, non discrezionale, e che la sua omissione integra un caso di inosservanza delle legge sostanziale ricorribile ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p. Pare corretto dunque l’orientamento delle sezioni semplici che in presenza di un valido motivo di ricorso sul tema della prescrizione ravvisa, anziché una preclusione, uno specifico dovere decisorio.

Per quanto riguarda i rapporti tra inammissibilità e principio di diritto l’applicazione analogica dell’art. 363, co. 3, c.p.c. senza dubbio rischia di incrementare la propensione al ricorso per ottenere in sede di legittimità una pronuncia anche solo astrattamente favorevole, da spendere nei procedimenti che consentono un’istanza di revoca11; essa tuttavia potrebbe rivelarsi non del tutto inutile, ai fini di un potenziamento della funzione nomofilattica della Cassazione, almeno nei casi in cui l’inammissibilità del ricorso impedisce alle Sezioni Unite di decidere su un tema che aveva generato un contrasto giurisprudenziale.

Note

1 Cass. pen., S.U., 22.11.2000, n. 32. In argomento vedi Carcano, D., Il percorso dell giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato, in Cass. pen., 2002, 88; Verdirame, A., Declaratoria immediata di cause di non punibilità e inammissibilità dell’impugnazione, in Giust. pen., 2004, III, 66.

2 Cass. pen., S.U., 27.6.2001, n. 33542.

3 Cass. pen., S.U., 22.3.2005, n. 23428.

4 Art. 4, co. 1, d.lgs. 2.2.2006, n. 40.

5 Cass. pen., S.U., 19.1.2000, n. 1.

6 Cass. pen., n. 23428/2005.

7 Cass. pen., 16.11.2011, n. 595/2012.

8 Cass. pen., 21.3.2012, n. 11739; nel medesimo senso vedi anche Cass. pen., 11.7.2011, n. 47024.

9 Cass. pen., S.U., 27.10.2011, n. 6624.

10 La giurisprudenza ad esempio è unanime nell’escludere che la mancata acquisizione ex officio della prova pur sollecitata dalla parte non consente di ricorrere ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p.; vedi Cass. pen., 27.5.2010, n. 24259.

11 Carratta, A., La riforma del giudizio in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1124; in tema, v. anche Sassani, B., Il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 2006, 217 e Monteleone, G., Il nuovo volto della Cassazione civile, ibidem, 943.

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