Incapacità legale e incapacità naturale

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Incapacità legale. - L’incapacità legale di agire è la situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale. È prevista in generale per i minori di età; per i maggiorenni, invece, deve essere disposta dall’autorità giudiziaria con una sentenza. Ciò può avvenire sia a fini di tutela di coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi (interdetti giudiziali, nonché minori emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno relativamente agli atti che non possono compiere senza la necessaria assistenza), sia a fini sanzionatori (interdetti legali). I negozi giuridici compiuti da soggetti legalmente incapaci sono annullabili (art. 1425, comma 1, c.c.), ma non è annullabile il contratto stipulato dal minore che abbia occultato con raggiri la sua minore età (art. 1426 c.c.).

 Incapacità naturale. - In diritto civile si intende per incapacità naturale la condizione in cui si trova una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere (ad esempio, per ubriachezza) al momento di compiere un atto. L’art. 428 c.c. dispone in proposito che gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore, ma per quanto riguarda i contratti il loro annullamento non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive in cinque anni, salvo diversa disposizione di legge (ad esempio, per il matrimonio, l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali: art. 120 c.c.).

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Capacità. Diritto civile

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