Incidente probatorio

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Meccanismo processuale che permette l’anticipazione della formazione della prova nella fase delle indagini preliminari. Rispetto al codice di procedura penale – ispirato al principio per cui la prova si formi in dibattimento nel contraddittorio delle parti dinanzi a un giudice – l’istituto dell’incidente probatorio rappresenta una deroga, in quanto, attraverso l’intervento incidentale del giudice, è possibile l’acquisizione della prova, sempre nelle forme del contraddittorio, già durante le indagini preliminari. L’acquisizione della prova con il metodo accusatorio permette che gli atti acquisiti siano utilizzabili in giudizio. L’esigenza sottesa a questo istituto è quella di evitare che il rinvio dell’acquisizione delle prove fino al dibattimento o ne determini la dispersione o l’inquinamento.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini (Indagato) possono chiedere al giudice che si proceda con l’incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una persona quando, tra i vari casi, vi sia fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento, o che venga sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro, o altra utilità, per non deporre o deporre il falso; ovvero quando, in una delle circostanze indicate, emergano dichiarazioni discordanti nel confronto con persone che hanno reso dichiarazioni al pubblico ministero o in un altro incidente probatorio; oppure quando, in una ricognizione, particolari ragioni di urgenza non consentano di rinviare l’atto al dibattimento. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa (Vittima del reato).

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