INCOMPETENZA

Enciclopedia Italiana (1933)

INCOMPETENZA


. Si ha quando organi delle persone giuridiche pubbliche oltrepassano ì limiti delle attribuzioni che sono loro proprie. Sotto la voce competenza è fatta l'analisi dei limiti entro i quali il potere di questi varî organi si deve estrinsecare, con più ampio riguardo alla competenza degli organi investiti del potere giurisdizionale

Qui importa ricordare il diverso effetto dell'incompetenza originaria e dell'incompetenza sopraggiunta. Se la domanda giudiziale è proposta davanti a giudice incompetente, questo difetto iniziale vizia la costituzione del rapporto processuale, per modo che il giudice non può pronunciare in merito; le attività processuali compiute perdono valore, come tali, con la dichiarazione d'incompetenza; e la domanda non ha effetti processuali e sostanziali se non per eccezione. Se, invece, nel momento della proposizione della domanda il giudice era competente, e diviene incompetente soltanto per un fatto sopravvenuto, questa incompetenza sopraggiunta non influisce sulle attività già compiute e sulla domanda giudiziale. Questa conserva i suoi effetti, e solo il rapporto processuale si trasforma passando al giudice superiore mediante il rinvio che il giudice inferiore gli fa della causa (G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli 1929).