indulgenza Secondo la dottrina cattolica, la remissione innanzi a Dio della pena temporale per peccati già cancellati, per quanto riguarda la colpa, con la confessione sacramentale; il fedele debitamente disposto e a determinate condizioni l’acquista per intervento della Chiesa (Cod. iur. can., can. 992). Si tratta dunque di un atto di giurisdizione della Chiesa sui fedeli viventi, per modo di assoluzione (potestà giudiziale); dai fedeli viventi è applicata ai defunti, sui quali la Chiesa non ha più giurisdizione.
Nei primi secoli del cristianesimo, per la riammissione nella Chiesa dopo alcuni peccati si richiedevano espiazioni pubbliche a volte lunghissime, pur essendo possibile, per es. nell’imminenza di persecuzioni, che il vescovo anticipasse la riconciliazione. Via via che il cristianesimo si diffondeva in
Le concessioni di i. si estesero dopo il 1300: oltre le i. papali si ebbero le lettere di i., emanate da uno o da più vescovi, e attraverso queste si giunse alla facoltà per un confessore di conferire l’i. plenaria in punto di morte e all’applicazione dell’i. ai defunti, che si ebbe con atti dei pontefici nel 15° secolo. Anche se la dottrina teologica sull’i. era stata ormai pienamente elaborata, si diffondevano facilmente gli abusi, come quelli, notissimi, che si ebbero sotto i papi del Rinascimento, in particolare Leone X (1515-17), contro cui protestò Lutero. Il Concilio di