Interessi. Diritto civile

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Gli interessi sono, per disposizione testuale di legge, frutti civili (art. 820 c.c.) e consistono nella prestazione periodica di un bene fungibile (in genere, una somma di denaro). Gli interessi si dicono corrispettivi, se sono dovuti per remunerare il godimento di un capitale (ad esempio, nel caso del mutuo) o per riequilibrare il vantaggio che il debitore di somme liquide ed esigibili consegue dal trattenere presso di sé somme che avrebbe dovuto pagare, data la normale fruttuosità del denaro. Si dicono moratori se sono dovuti a titolo di risarcimento per il ritardo nell’ adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Si dicono, infine, compensativi (ma la categoria è discussa) se sono dovuti per compensare il creditore del mancato godimento del prezzo di un bene già consegnato (v. art 1499 c.c.). Gli interessi possono poi essere, in base al titolo, legali se previsti direttamente dalla legge ovvero convenzionali se pattuiti dalle parti (per iscritto se il saggio è superiore a quello legale: art. 1284 c.c.).

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Frutti. Diritto civile

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