Interrogazioni e interpellanze parlamentari

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Le interrogazioni e le interpellanze parlamentari costituiscono due tipici atti in cui si concretizza la funzione di controllo da parte del Parlamento. Va detto che, mentre l’interrogazione è un istituto previsto in tutti i più importanti ordinamenti costituzionali (ad esempio, art. 8 reg. Camera dei comuni Regno Unito; art. 138 reg. Assemblea nazionale Francia; artt. 74-75 reg. Senato Francia; art. 110-111 reg. Bundestag Germania; art. 128 reg. Camera; art. 145 reg. Senato), altrettanto non può dirsi dell’interpellanza (art. 105 ss. reg. Bundestag Germania; art. 136 reg. Camera; art. 154 reg. Senato), la quale è un istituto non previsto, ad esempio, nel Regno Unito o in Francia, malgrado si parlasse di un «diritto di interpello» sin dalla Costituzione francese del 1791.

La distinzione tra interrogazione e interpellanza sta nel fatto che, mentre con la prima si chiedono chiarimenti o notizie sull’operato del Governo o dei pubblici poteri (l’art. 128, co. 2, reg. Camera afferma infatti che «l’interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato»), con la seconda si intende chiedere al Governo l’atteggiamento tenuto da quest’organo su un determinato fatto o una determinata situazione (secondo l’art. 136, co. 2, reg. Camera, infatti, «l'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica»). In sostanza, mentre l’interrogazione tende a fare acquisire delle informazioni, l’interpellanza ha un contenuto prevalentemente politico, tanto che l’interpellante, se insoddisfatto della risposta data dal Governo, può trasformarla in una mozione, provocando un dibattito sulle spiegazioni del Governo (art. 138, co. 2, reg. Camera).

In entrambi i casi, il Governo può non rispondere o rispondere tardivamente (artt. 131 e 137 reg. Camera; art. 148 reg. Senato); pertanto, proprio per evitare che il Governo procrastini sine die le risposte richieste, sono state introdotte, sulla scia della prassi parlamentare britannica, le interrogazioni a risposta immediata (artt. 135-bis-135-ter reg. Camera; art. 151-bis reg. Senato), al cui svolgimento viene dedicato un apposito spazio settimanale nel corso dei lavori parlamentari (c.d. question time), nonché le interpellanze urgenti (art. 138-bis reg. Camera; art. 156-bis reg. Senato).

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