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Diritto

Nel diritto internazionale, l’ingerenza da parte di uno Stato negli affari interni di un altro, attuata con forme coercitive che possono andare da pesanti condizionamenti economici o politici alla minaccia o all’uso della forza armata. L’i. si concreta in un comportamento illecito, condannato espressamente da molti strumenti internazionali; la sovranità degli Stati è comunque tutelata da due principi fondamentali, che coprono ampiamente le ipotesi di i.: a) il divieto della minaccia e dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta dell’ONU, esclude qualsiasi i. armato sul territorio di un altro Stato, con l’unica eccezione della legittima difesa (art. 51 della Carta); b) il principio dell’autodeterminazione dei popoli, enunciato nell’art. 1, par. 2, della Carta e successivamente affermatosi nella prassi e in vari atti internazionali, comprende l’obbligo per gli Stati di astenersi da qualsiasi ingerenza che possa intralciare la libertà di un altro Stato per quanto riguarda la scelta della forma di governo, del sistema economico ecc.

Nel processo civile di esecuzione, l’i. dei creditori consiste nella possibilità dei creditori interessati, purché sussistano le condizioni previste dalla legge, di intervenire in un’espropriazione già messa in atto da altro creditore (art. 498-500 c.p.c.). Si ha particolare riguardo ai creditori aventi diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri, che debbono essere avvertiti dell’espropriazione a norma dell’art. 498, prima di poter proporre istanza di vendita o assegnazione. Oltre ai creditori privilegiati possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo, i credi­tori che al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati, nonché i creditori muniti di pegno sui medesimi. L’i. dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata nonché a provocare gli atti dell’espropriazione, se muniti di titolo esecutivo.

Scienze militari

Forze di i. Unità di pronto impiego, normalmente di dimensioni ridotte, tenute in stato di elevata preparazione per potere essere speditamente inviate all’occorrenza verso teatri operativi fuori dai confini nazionali. In tempi recenti, la prima esperienza di forza di i. è stata quella della RDJTF (Rapid Deployment Joint Task Force) creata negli Stati Uniti durante la presidenza Carter (1977-81) soprattutto per impiego in Medio Oriente. In Francia, la Force d’Action Rapide (FAR) è stata istituita nel 1984, sia per far fronte alle esigenze di quel paese in teatri extra­europei, soprattutto in Africa, sia per impiego immediato in Europa. In Italia, per impiego in regioni ad alta instabilità quali il Mediterraneo e il Medio Oriente, è stata costituita nel 1986 la Forza di Intervento Rapido (FIR). In senso lato, il concetto di forza di i. è stato adottato anche per scopi militari più tradizionali quali la difesa del territorio. Dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia e il crollo dell’URSS, con la conseguente scomparsa della massiccia presenza di forze convenzionali sovietiche ai propri confini, anche la NATO si è orientata verso la parziale sostituzione dei poderosi corpi d’armata schierati per 40 anni lungo il confine orientale con forze più snelle e di rapida mobilitazione.

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Medio oriente