IRES Sigla dell’Imposta sul reddito delle società, imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle società di persone), che ha sostituito l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) quando, con il d. legisl. 344/2003, è stata attuata una riforma che ha modificato la struttura e la logica dell’imposizione societaria. La disciplina dell’IRES è oggi contenuta nel titolo II del d.p.r. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.).
I soggetti passivi dell’IRES sono: le società di capitali; gli enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale; le società e gli enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. A tal fine si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Norme particolari sono previste per i trust e gli istituti aventi contenuto analogo istituiti in Stati a fiscalità privilegiata. Il presupposto d’imposta è il possesso di redditi rientranti nelle categorie previste all’art. 6 del t.u.i.r..
La determinazione del reddito complessivo si distingue in ragione della natura del soggetto che lo produce: il reddito complessivo, da qualunque fonte provenga, è interamente assoggettato alla categoria del reddito d’impresa (art. 81 t.u.i.r.), a meno che non si tratti di enti non commerciali, i quali imputano, ai sensi dell’art. 143 del t.u.i.r., i propri redditi alle categorie previste per l’IRPEF; a tale ultimo regime sono soggette, per i redditi prodotti in