IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche)

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche)

Gianpaolo Crudo

IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche)  Imposta diretta, personale e proporzionale. Il tributo fu introdotto dal d.p.r. 598/1973, successivamente confluito nel titolo II del d.p.r. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e infine abrogato dal d. legisl. 344/2003, che ha istituito l’Imposta sui Redditi delle Società (➔ IRES). È possibile evidenziare come il d.p.r. 598/1973 si limitasse a disciplinare i soggetti passivi dell’imposta, delineando contestualmente i principi generali del prelievo. La determinazione della base imponibile (➔), pertanto, era contenuta dal d.p.r. 597/1973. Tale impostazione, inoltre, fu poi confermata con il provvedimento di riordino della normativa tributaria del 1973, recato dal TUIR.

I soggetti sottoposti a IRPEG

Passando a esaminare i soggetti passivi dell’imposta, questi erano le società di capitali, le cooperative, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che avevano per oggetto sociale, esclusivo o principale, l’esercizio dell’attività commerciale. Risultavano, inoltre,  colpite dall’imposta anche le società prive di personalità giuridica, ancorché non residenti nel territorio nazionale, rilevando il criterio della territorialità della produzione del reddito. In sintesi, erano escluse le sole persone fisiche e le società di persone a esse equiparate; per tali soggetti il reddito era imputato per trasparenza in capo al socio e quindi assoggettato all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (➔ IRPEF). Il presupposto impositivo per le persone giuridiche di diritto italiano era rappresentato dal possesso di redditi, in denaro o in natura, a prescindere dal territorio di produzione; per i soggetti esteri, al contrario, presupposto d’imposta era la maturazione di redditi sul territorio dello Stato. Con riferimento alla determinazione della base imponibile, questa seguiva criteri differenti a seconda della natura del soggetto obbligato.

Società ed enti commerciali

Per società ed enti commerciali, il reddito era individuato apportando al risultato del conto profitti e perdite le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla disciplina IRPEF. Erano, peraltro, esclusi dalla base imponibile il valore ottenuto per sopraprezzo di emissione delle azioni, il controvalore ottenuto dai prestiti obbligazionari, le perdite maturate nei precedenti periodi d’imposta e i dividendi percepiti da società estere, nella misura del 40% del loro ammontare complessivo. ● Per gli enti non commerciali, il reddito era costituito dalla sommatoria dei redditi fondiari, quelli di capitale, d’impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti. Dalla base imponibile IRPEG erano esclusi i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È possibile evidenziare il parallelismo esistente tra la disciplina dettata per gli enti non commerciali e quella prevista per le persone fisiche.

Società ed enti non residenti

Per le società e gli enti non residenti, la base imponibile era formata dal reddito complessivo netto prodotto sul territorio nazionale, con l’esclusione dei redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Per tali soggetti, inoltre, interveniva un’ulteriore discriminazione a seconda dell’attività esercitata. Per quelli che praticavano attività commerciale attraverso una stabile organizzazione, il reddito era determinato analogamente alla disciplina IRPEF sul reddito d’impresa. Per le società e gli enti commerciali privi di una stabile organizzazione, il reddito era formato dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale e diversi, maturati sul territorio nazionale. In sostanza, la disciplina ricalcava quella prevista per gli enti non commerciali di diritto interno. L’IRPEG, come la generalità delle imposte sulle società, tendeva a creare fenomeni di doppia imposizione di tipo economico. Questa distorsione fiscale mira a recuperare gettito tutte le volte che il reddito della società non è distribuito ai soci (per es., perché trattenuto come riserva o impiegato per aumenti di capitale). Con la l. 904/1977, al fine di eliminare tale discriminazione, fu introdotto un credito d’imposta pari all’IRPEG assolta dall’erogante.