L'architettura istituzionale svizzera

ATLANTE GEOPOLITICO (2012)

La Confederazione elvetica è una democrazia parlamentare articolata sulla base di un sistema federale. Essa è strutturata in maniera tale che la cittadinanza possa partecipare direttamente alla vita politica del paese attraverso gli organi cantonali, in alcuni casi con votazioni ad alzata di mano, più spesso tramite lo strumento partecipativo del referendum, che può essere indetto se richiesto da otto cantoni o da 50.000 cittadini. Inoltre, il potere esecutivo è fortemente decentralizzato: i 26 cantoni svizzeri godono di un elevato livello di autonomia e hanno un proprio Parlamento, eletto a suffragio universale, un proprio governo e una propria Costituzione. Le competenze dei cantoni sono molto ampie, in particolar modo nei settori della sanità, dell’istruzione e della cultura e si estendono su tutti gli ambiti che non sono di competenza del governo federale.

L’architettura istituzionale prevede che a livello confederale i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario siano detenuti rispettivamente dall’Assemblea federale, dal Consiglio federale e dai Tribunali federali. L’Assemblea federale - il Parlamento - è costituita dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli stati, camere equiparate che deliberano separatamente. Il Consiglio nazionale rappresenta il popolo svizzero e conta 200 membri, eletti con sistema proporzionale e maggioritario, mentre il Consiglio degli stati rappresenta i cantoni ed è costituito da 46 deputati, due per ogni cantone, eccezion fatta per sei di essi che hanno un solo rappresentante. Le decisioni parlamentari hanno valore esecutivo solo se approvate da entrambi i rami dell’Assemblea federale, che per procedere alle elezioni, risolvere conflitti di competenza tra le autorità federali supreme e decidere sulle domande di grazia si riunisce in plenaria.

Il governo, detto Consiglio federale svizzero, è costituito da sette membri, eletti dall’Assemblea federale plenaria e in carica per quattro anni. I sette membri sono ministri dei dipartimenti federali degli affari esteri, dell’interno, di giustizia e polizia, di difesa, della protezione della popolazione e dello sport, delle finanze, dell’economia, dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Il presidente della Confederazione è eletto a rotazione per un anno tra i sette membri del governo e dirige il Consiglio federale, all’interno del quale svolge un ruolo da primo inter pares e di rappresentanza istituzionale.

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