LEASING

Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1979)

LEASING

Stefano Gargiullo

. Il l. (dal verbo inglese to lease, "locare"), è un contratto tramite il quale il proprietario di beni mobili o immobili di ogni specie (locatore) ne concede la detenzione e l'uso a un altro soggetto (locatario), contro versamento di un corrispettivo periodico, per un periodo di tempo al cui termine il locatario ha la facoltà di optare per il rinnovo della locazione a un canone molto ridotto, la restituzione del bene, l'acquisto dello stesso a un prezzo prefissato e generalmente esiguo.

Varie sono le forme di l., di cui le principali il l. operativo e il l. finanziario. Nel l. operativo è l'industria produttrice dei beni che hanno caratteristiche standardizzate (calcolatori elettronici, macchine utensili, ecc.), o un'impresa specializzata nella locazione di particolari categorie di tali beni, a dare gli stessi in locazione per un determinato periodo.

In questa forma di l. è a carico del concedente il rischio dell'obsolescenza economica del bene. Infatti il locatore nel periodo del primo contratto di l. operativo recupera, attraverso i canoni periodici, solamente una parte del capitale investito per la produzione o l'acquisto del bene oggetto della locazione, mentre con i successivi contratti potrà realizzare degli utili, ove il bene non sia divenuto obsoleto.

Questo contratto non presenta caratteristiche particolari rispetto agli schemi contrattuali tipici della legge italiana, rientrando nella fattispecie del noleggio o dell'affitto di beni produttivi (art. 1615 e segg. cod. civ.), pur presentando alcuni aspetti operativi originali.

Il l. finanziario, che per le sue caratteristiche di mezzo di finanziamento ha assunto una prevalente importanza economica rispetto al l. operativo, viene effettuato da società finanziarie che, su richiesta e previa valutazione economico-finanziaria del locatario e della convenienza tecnica dell'impiego dell'attrezzatura, acquistano il bene mobile o immobile (prevalentemente attrezzature industriali), per locarlo al richiedente dietro versamento di un canone periodico che consente alla società di l. di ammortizzare il bene nel periodo della locazione, al termine del quale il locatario ha la facoltà di scegliere tra le tre soluzioni osservate nella definizione.

La società di l. è un intermediario finanziario specializzato e il l. può essere considerato uno strumento di finanziamento industriale a medio termine in alternativa per l'impresa tra i vari mezzi di finanziamento esterno (finanziamenti a medio termine, prestiti bancari ordinari, prestiti obbligazionari, pagamenti rateali, ecc.) assolvendo a una precisa funzione economica nel quadro del sistema dei finanziamenti d'impresa.

L'impresa locatrice o società di l. rimane evidentemente proprietaria del bene oggetto del contratto sino al momento in cui l'impresa locataria esercita il diritto di opzione per l'acquisto del bene, al prezzo prefissato. In tale prospettiva può dirsi che il rischio imprenditoriale della società di l. riguarda la solvibilità dell'altro contraente anziché l'obsolescenza del bene, a differenza di quanto avviene nel l. operativo, e il bene oggetto del contratto può essere considerato come garanzia del credito nascente dal finanziamento.

Le imprese utilizzatrici possono, con un contratto di l. finanziario, ottenere la disponibilità dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività produttiva attraverso il possesso e l'utilizzazione di beni non di loro proprietà, evitando inoltre gli oneri connessi all'immobilizzazione dei capitali necessari a effettuare l'investimento alternativo.

In relazione a quanto detto circa la proprietà del bene oggetto del contratto, ne consegue che gl'impegni derivanti dall'operazione di l. non figurano nella situazione patrimoniale dell'impresa locatrice non essendo possibile una rilevazione contabile degli oneri contrattuali, che quindi possono solo essere rilevati extracontabilmente attraverso annotazioni in calce al bilancio o in conti di ordine.

Dal punto di vista fiscale, nell'attuale normativa, l'impresa locatrice può portare i canoni di l. interamente in detrazione dal reddito imponibile dell'esercizio, quali componenti negativi di reddito. In tal modo è possibile effettuare degli ammortamenti anticipati con una posticipazione del pagamento dei connessi oneri fiscali, qualora la durata del contratto di l. sia inferiore a quella della vita economica del bene oggetto del contratto.

Sotto il profilo economico, rilevante appare la funzione del l. finanziario quale strumento complementare e integrativo di finanziamento degl'investimenti, sia nel settore industriale, che in quello commerciale e agricolo.

In un'economia nella quale il mutato rapporto tra indebitamento totale e fondi propri crea situazioni di squilibrio finanziario, gli strumenti d'intermediazione creditizia devono poter soddisfare, attraverso canali diversificati, le esigenze quali-quantitative dell'impresa. In tale contesto il l. finanziario può essere visto quale strumento efficace per l'ottenimento di una più equilibrata gestione finanziaria, consentendo all'impresa l'attuazione di processi produttivi caratterizzati da una crescente intensità di capitale e quindi adeguate possibilità di sviluppo.

Il l. finanziario, anche nella sua particolare forma di l. immobiliare (locazione di immobili a medio e lungo termine), può inoltre essere visto quale strumento d'incentivazione e di promozione industriale di particolare importanza per una politica di sviluppo delle aree economicamente meno progredite, attraverso la costruzione e l'equilibrata localizzazione di infrastrutture disponibili per potenziali imprenditori (v. art. 17 l. 2 maggio 1976, n. 183 sulla industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno).

Mentre sotto il profilo economico-tecnico l'operazione di l. finanziario può considerarsi come un finanziamento a medio termine, sotto il profilo giuridico la natura del contratto appare di non semplice individuazione a causa della molteplicità delle fattispecie che in esso confluiscono.

Dall'esame delle principali caratteristiche contrattuali può dirsi che il l. finanziario è un contratto atipico, bilaterale, consensuale, a titolo oneroso, con una causa, un oggetto e caratteristiche peculiari, nel quale vengono a confluire elementi propri di diverse fattispecie quali il mutuo, la compravendita, la locazione.

Il contratto di l., infatti, non sembra potersi assimilare al contratto di compravendita con riserva della proprietà, prevalentemente con riferimento all'art. 1526 cod. civ. che stabilisce che in questo contratto la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore "per effetto" del pagamento dei canoni pattuiti, mentre nel l. il passaggio della proprietà del bene non avviene automaticamente, ma solo attraverso l'eventuale esercizio del diritto di opzione.

Per quanto attiene al contratto di affitto o locazione di beni produttivi (art. 1615 segg. cod. civ.), al quale è stato a volte ricondotto, si osserva che, tra le altre numerose differenze di forma e contenuto, il contratto di l. esclude espressamente e tassativamente l'obbligazione di consegnare la cosa in grado di servire all'uso pattuito e l'obbligazione di garantire il conduttore contro i vizi della stessa, che sono statuite da norme imperative (art. 1575, 1579, 1617 cod. civ.) e debbono quindi considerarsi elementi essenziali del contratto di locazione al fine dell'equilibrio delle prestazioni, equilibrio che nel caso del l. finanziario non viene compromesso da tale esclusione in quanto l'utilizzatore sceglie personalmente e preliminarmente i beni e ne verifica l'idoneità all'uso.

Il contratto di l. finanziario non può quindi ricondursi alla fattispecie della locazione e le norme dispositive proprie della locazione potranno essere applicate al contratto di l. solo in via di analogia, mentre le norme imperative relative alla locazione o alla vendita con riservato dominio, e le norme dispositive non richiamate dal contratto, non potranno essere invocate dalle parti né applicate automaticamente dal giudice.

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