Regie, leggi

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(lat. leges regiae) In età romana, leggi che, secondo la tradizione, sarebbero state emanate dai sette antichi re, in un arco di tempo compreso fra la metà dell’8° e la fine del 6° sec. a.C. Stando alle fonti, soprattutto letterarie, sarebbero state sottoposte al voto del popolo, riunito allora nei comizi curiati, in maniera non dissimile da quanto avvenne nella successiva epoca repubblicana; ma a giudizio degli studiosi moderni è del tutto improbabile che una procedura tanto evoluta sia stata esperita già ai primordi dell’esperienza costituzionale romana. Verosimilmente erano ordinanze con cui il re, in virtù dei suoi poteri, sanciva pubblicamente, per iscritto, norme di tipo consuetudinario, tramandate prima solo oralmente, ovvero studiate e interpretate in segreto dai collegi sacerdotali. La materia regolata, infatti, sembra essere per lo più quella sacrale, alla quale erano ricondotti gli stessi rapporti che, in base alle categorie moderne, apparterrebbero al diritto civile o penale, in quanto per la violazione delle rispettive norme le leges regiae prescrivevano, in genere, l’applicazione di sanzioni di tipo religioso. Alla fine, esse vennero raccolte dal pontefice Papirio, non meglio noto, in un unico corpus, conosciuto perciò come ius Papirianum.

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Diritto civile