SANITARIA, LEGISLAZIONE

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)

SANITARIA, LEGISLAZIONE (XXX, p. 716)

Augusto FRANCHETTI

Dopo la seconda Guerra mondiale la Sanità pubblica è assurta a grande importanza nell'opera di ricostruzione, per la necessità di riparare i danni causati ai singoli individui ed alle istituzioni sanitarie e per fronteggiare la manifestazione di malattie esotiche (dermotifo, vaiuolo) e l'aumento di quelle endemiche (tubercolosi, malaria, malattie veneree). Tale importanza ha trovato riconoscimento nella costituzione della repubblica italiana (art. 32); infatti, pur delegando alla regione alcuni compiti in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 117), la costituzione dichiara che lo stato tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, particolarmente in materia di protezione della maternità ed infanzia (art. 31) e di assistenza ai lavoratori (art. 38).

Fra le principali disposizioni di legge adottate prima della guerra sono da ricordare le norme generali per l'ordinamento dei servizî e del personale sanitario degli ospedali (r. decr. 30 settembre 1938) e quelle sulla obbligatorietà della vaccinazione antidifterica fra il 2° e il 10° anno di età (legge 6 giugno 1939). Con la fine della guerra l'attività legislativa si è intensificata: il decr. legge 12 luglio 1945 ha istituito l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decr. legge 31 luglio ne ha stabilito l'ordinamento e le attribuzioni. Questa legge ha modificato l'organizzazione dell'amministrazione sanitaria che, da direzione generale del Ministero dell'interno, è stata trasformata in un organismo retto da un Alto commissario e posto alla dipendenza della presidenza del Consiglio dei ministri; ma la trasformazione non è completa perché alla periferia le autorità sanitarie sono ancora il prefetto nella provincia e il sindaco nel comune, tranne che in Sicilia, dove il governo militare alleato rese autonomi gli uffici sanitarî provinciali e creò una Direzione regionale di sanità. Un largo movimento si è frattanto sviluppato per la completa autonomia e unificazione di tutti i servizî sanitarî in un Ministero per l'igiene e la sanità pubblica.

Le principali provvidenze promosse dall'Alto commissariato sono: l'istituzione di un servizio centrale schermografico per indagini di schermografia di massa a carattere nazionale; lo stanziamento di un fondo di 2 miliardi di lire per l'assistenza ai tubercolosi (decr. legge luog. 5 marzo 1946) e di altro fondo di 200 milioni per sussidî giornalieri di L. 200, per 180 giorni, ai tubercolosi dimessi dagli istituti di ricovero (decr. legge 26 aprile 1947); la costituzione dell'Ente per la lotta antianofelica in Sardegna (decr. legge luog. 12 aprile 1946); la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie (decr. legge 13 settembre 1946), che erano stati soppressi dal governo fascista. L'Alto commissariato, col concorso delle autorità alleate e dell'UNRRA, ha intensificato la lotta contro le malattie sociali, rifornito gl'istituti sanitarî di materiale e di medicinali e provveduto alla costruzione e all'impianto di nuove istallazioni sanitarie e alla riparazione di quelle danneggiate.

Convenzioni sanitarie internazionali. - In una confereuza tenutasi all'Aia nel 1933 è stata stipulata una Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, la cui applicazione fu affidata all'Ufficio internazionale di igiene pubblica di Parigi. La Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 1926 è stata modificata nel 1938, affidando al governo egiziano il controllo sanitario sul canale di Suez e sui pellegrinaggi alla Mecca e abolendo de iure il Consiglio internazionale marittimo quarantenario di Alessandria d'Egitto, che già da qualche anno aveva cessato la sua attività. Durante la guerra né l'ufficio di Parigi né la sezione d'igiene della Società delle nazioni poterono funzionare; ne fece le veci la divisione sanitaria dell'UNRRA, la quale promosse la revisione delle suddette Convenzioni di Parigi e dell'Aia e la stipulazione di due nuove Convenzioni di Washington (1944) alle quali aderirono gli stati membri delle N.U. e successivamente anche altri, compresa l'Italia. Nella conferenza delle Nazioni Unite a S. Francisco (1945) fu decisa la convocazione di una Conferenza internazionale della sanità, che l'anno dopo si riunì a New York; oltre ai rappresentanti dei 51 stati delle N.U. vi parteciparono osservatori di altre nazioni e di altre istituzioni internazionali. Risultato della conferenza fu la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) col protocollo di New York del 22 luglio 1946, al quale l'Italia ha aderito con decr. legge 4 marzo 1947. Scopo dichiarato dell'Organizzazione è quello di far raggiungere a tutti i popoli il livello sanitario più elevato possibile; essa assumerà i compiti e le funzioni dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica di Parigi, dell'Organizzazione di igiene della Società delle nazioni e della divisione sanitaria dell'UNRRA e poi anche quelli dell'Ufficio sanitario panamericano.

Tra i principî fondamentali dell'atto costitutivo meritano di essere ricordati i seguenti:1) La salute dei popoli è condizione fondamentale per la pace e la sicurezza del mondo e dipende dalla più stretta collaborazione degl'individui e degli stati; 2) I risultati ottenuti da ogni nazione per migliorare e tutelare la salute delle popolazioni sono preziosi per tutti. È indispensabile che tutti i popoli possano beneficiare delle conoscenze acquisite dalle scienze mediche, psicologiche e affini onde raggiungere il più alto livello sanitario; 3) L'ineguaglianza dei diversi paesi in quanto concerne il miglioramento della salute e la lotta contro le malattie, particolarmente quelle trasmissibili, rappresenta un pericolo per tutti.

Bibl.: Min. dell'interno, Notiziario dell'Amministr. sanit. del regno, 1939, n. 2 e 3; Alto commiss. per l'ig. e sanità pubblica, Notiziario dell'Amministr. sanit., VI, VII, fasc. I e III, VIII, fasc. I e II, Roma 1944-47.