LESA MAESTÀ

Enciclopedia Italiana (1933)

LESA MAESTÀ

Vincenzo ARANGIO-RUIZ

. È per eccellenza il nome del delitto politico. Pare che le origini vadano cercate, anziché nell'antica perduellio (alto tradimento), nei processi contro gli ex magistrati della repubblica romana davanti al tribunale dei tribuni: infatti, il nome di maiestas era riservato dapprima allo specialissimo potere di veto (intercessio) spettante al tribunato della plebe. Appunto a questo criterio dovevano essere ispirate le prime leggi de maiestate, cioè l'Apuleia di Saturnino (103 a. C.) e la Varia (90). Ma la legge Cornelia di L. Silla (81) riporta l'attributo di maiestas allo stato e a tutti i suoi rappresentanti; e secondo Cicerone (de invent. 2, 17, 53) il crimen immunitae maiestatis (che poi si chiamò crimen maiesiatis senz'altro) è un "de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare". La materia fu di nuovo regolata dala legge Giulia di Augusto (8 a. C.), in modo da assorbire completamente anche la casistica della perduellio.

È impossibile enumerare i fatti criminosi rientranti nella maiestas: organizzare sedizioni, portar le armi contro lo stato, conservare un comando oltre la scadenza; attentare alla vita di un magistrato, uccidere gli ostaggi, disertare sono fra i principali paradigmi; ma anche ogni concussione o abuso di potere è suscettibile di essere punito come crimen maiestatis, se pure è esagerata la dichiarazione di Tacito (Ann., 3, 38), per cui "maiestatis crimen omnium accusationum complementum erat". Nel principato, prendono il primo posto gli attentati e le offese al principe e alla sua famiglia, massime nella forma di violenza contro le statue, e il rifiuto di giurare nel nome del principe, il delitto tipico imputato ai martiri cristiani. La pena, che la legge Giulia fissava nell'esilio (interdictio aquae et ignis), era rimessa all'arbitrio del principe stesso quando, anziché far convocare la giuria prevista dalla legge, avocava la cognizione direttamente a sé o ai suoi delegati: talvolta si riduceva a un'ammenda, più spesso era la morte con conseguente confisca dei beni e damnatio memoriae: una costituzione di Arcadio ed Onorio (anno 397: Cod., IX, 8, ad l. Iuliam maiestatis, 5) colpiva inoltre i discendenti con gravi incapacità di diritto pubblico e privato.

Con la stessa larga accezione il crimen laesae maiestatis fu ricevuto nei diritti dei barbari, a cominciare dai Franchi, e poi ampliato dal punto di vista del soggetto passivo secondo le esigenze dello stato feudale, in modo da comprendervi gli attentati al barone, al vescovo, al comune: anche il diritto canonico ne trasse profitto, creando accanto al crimen laesae maiestatis humanae il c. l. m. divinae. Presso i penalisti dei secoli XVI e XVII, come il Farinaccio e il Claro, si trovano fino a 45 ipotesi di lesa maestà: se ne distinguevano un primo e un secondo grado, ma senza conseguenze sensibili quanto alla pena, sempre efferata, che ricadeva su parecchie generazioni. Il processo inquisitorio previsto per il reato era assai duro, fino a togliere all'accusato ogni garanzia di difesa.

Parte dai principi riformatori del sec. XVIII un movimento per ridurre in confini precisi quello che non senza dispregio veniva chiamato "crimenlese" e per mitigarne entro certi limiti la pena.

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