Libertà di domicilio

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La libertà di domicilio è strettamente collegata con la libertà personale, non soltanto perché il domicilio non è altro che la proiezione spaziale della persona, ma anche perché, al pari di quella personale, la libertà di domicilio trova la sua garanzia nei più antichi documenti costituzionali (IV emendamento Cost. U.S.A. 1787; tit. IV, art. 9, Cost. Francia 1791; art. 10 Cost. Belgio 1831; art. 3 Cost. Francia 1848; art. 27 Statuto albertino; art. 140 Cost. Francoforte 1849; art. 115 Cost. Germania 1919; art. 13 Legge fondamentale Germania 1949; art. 18 Cost. Spagna 1978; art. 13 Cost. Svizzera 1999).

Nell’ordinamento italiano, la libertà di domicilio è disciplinata all’art. 14 Cost., che lo qualifica come «inviolabile». A questo proposito, sorge il problema se il testo costituzionale si riferisca alla nozione civilistica di domicilio, cioè al luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o dei suoi interessi (art. 43 c.c.) – tale era, ad esempio, la posizione di C. Mortati – oppure a quella penalistica, cioè all’abitazione e ad ogni altro luogo di privata dimora, nonché alle appartenenze di essi (art. 614 c.p.; così, secondo Paladin), ovvero, ancora, a una nozione ancora più estesa, inclusiva di ogni ambito di cui si disponga a titolo privato. Mentre è ormai pacifico che l’art. 14 Cost. non si riferisce alla nozione civilistica di domicilio, perché troppo ristretta, maggiormente controverso è il fatto se il domicilio di cui parla l’art. 14 Cost. sia quello previsto nel c.p. A favore di una nozione più estesa di quella penalistica si è schierata la giurisprudenza costituzionale, che è giunta ad ammettere che ricada nella nozione di domicilio tutelato all’art. 14 Cost. anche, ad esempio, il bagagliaio di un’automobile.

L’art. 14, co. 2, Cost. estende le garanzie previste in tema di libertà personale (riserva di legge e riserva di giurisdizione) anche alla libertà di domicilio. In virtù di ciò, si è posto il problema della compatibilità dell’art. 14 Cost. con l’art. 41 t.u.l.p.s., che consente agli agenti di polizia di procedere a una perquisizione e a un sequestro nel caso in cui abbiano notizia dell’esistenza in un locale di armi, munizioni e/o materie esplodenti. La Corte costituzionale, con un’interpretazione adeguatrice, ha precisato che deve trattarsi di un caso di necessità e di urgenza e che, comunque, gli agenti devono comunicare il fatto entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale deve pronunciarsi sulla convalida entro le quarantotto ore successive.

Secondo una consolidata opinione dottrinaria, gli atti limitativi della libertà di domicilio possano essere soltanto quelli tassativamente indicati nello stesso art. 14 Cost. (ispezioni, perquisizioni, sequestri), anche se la giurisprudenza costituzionale ha escluso che il riferimento contenuto all’art. 14 Cost. comporti, per ciò stesso, una tipizzazione delle limitazioni della libertà di domicilio.

Infine, una deroga alle garanzie previste a tutela dell’inviolabilità del domicilio è contenuta nell’art. 14, co. 3, Cost., che riserva a leggi speciali il compito di disciplinare gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali.

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