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Locale o complesso di locali adibito al deposito di prodotti e materiali vari. Grandi m. di vendita Empori di vendita di articoli svariati distinti per settori merceologici, a prezzi concorrenziali e uniformi per ogni categoria di merce. I primi grandi m. sorsero in Francia (La ménagère, 1846; Au bon marché, 1852; i Magasins du Louvre, 1855) e si diffusero rapidamente in Europa e in America. Tra i principali, oggi: Galeries Lafayette e Printemps a Parigi, Ka-de-We e Karstadt a Berlino, Harrod’s e Selfridge’s a Londra, Woolworth a Londra e New York, Macy’s e Wanamaker a New York ecc.; in Italia, La Rinascente, Coin e Upim. Il loro sviluppo è stato parallelo a quello della grande industria; traggono infatti origine, sotto il profilo economico-finanziario, dalla stessa progressiva concentrazione di capitali e di imprese. M. di deposito Hanno notevole importanza negli impianti industriali, per il deposito delle materie prime o dei prodotti manifatturati, nelle installazioni commerciali (negozi, imprese d’importazione ecc.) per la conservazione delle mercanzie, e nelle attrezzature di porti e stazioni ferroviarie per la sosta delle merci trasportate. A seconda della qualità e delle esigenze della merce da ricoverare variano le caratteristiche costruttive e perciò il m. potrà essere a torre (silo), a più piani, o a sviluppo lineare. Si adottano in genere strutture di cemento armato, che offrono la possibilità di grandi superfici coperte libere da ingombri murari. I requisiti fondamentali a cui il m. deve soddisfare riguardano: una completa utilizzazione dello spazio, una buona e sicura conservazione, una buona aerazione e illuminazione e la facilità di riempimento e di sgombero dei locali. Per quanto riguarda il problema dei trasporti, l’ubicazione dell’edificio va studiata in relazione al traffico delle merci, e quindi dei veicoli e delle persone; negli edifici in elevazione si deve provvedere a impianti speciali quali montacarichi, scivoli, nastri trasportatori ecc., per agevolare le manovre di carico e scarico. Nei m. è necessario un impianto antincendio, completato da una divisione dell’edificio in elementi stagni per mezzo di muri tagliafuoco e porte di sicurezza. Nei casi in cui la destinazione del m. lo richieda, si rivestono i pavimenti e le pareti con sostanze speciali atte a preservarli dall’attacco degli acidi.

Negli scali merci ferroviari si costruiscono m. destinati alla custodia delle merci in arrivo o in partenza (m. merci). Essi sono in generale sopraelevati dal piano delle rotaie di circa 1 m in modo che le banchine siano all’altezza dello sportello dei carri-merce. Per agevolare le manovre, si preferiscono disposizioni a gradini, o a denti di sega, che permettono l’utilizzazione di più binari contemporaneamente. M. doganali Locali destinati al deposito delle merci in attesa di essere sdoganate. Sono gestiti direttamente dallo Stato, per mezzo dell’amministrazione doganale, oppure dati in affitto a privati, sotto il controllo degli agenti doganali. M. generali Istituti privati, organizzati e gestiti da società azionarie o consorzi provinciali, per la custodia e la conservazione delle merci ivi depositate da terzi. L’esercizio di detta attività deve essere autorizzato con decreto del ministro dello Sviluppo economico. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da un atto contenente l’indicazione delle condizioni prestabilite per l’attività dei m., da un progetto delle opere necessarie e da un piano finanziario relativo. Il titolare dei m. generali deve prestare cauzione a garanzia delle obbligazioni assunte sia verso l’erario, sia verso i terzi depositanti e legittimati alla consegna delle merci. La responsabilità dei titolari dei m. generali è regolata dalle norme del codice civile (art. 1787-1797). In particolare essi sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria siano derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio. I m. generali devono rilasciare a richiesta del depositante la fede di deposito cui è unita la nota di pegno che attribuiscono al possessore la legittimazione ai trasferimenti delle merci indicate nel documento e alle altre operazioni sulle medesime. La sorveglianza sui m. generali è esercitata dalle Camere di commercio.

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