Ministri. Diritto costituzionale

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I Ministri costituiscono una componente essenziale del Governo, in quanto concorrono, insieme al Presidente del Consiglio dei ministri, a formarne l’organo di vertice, il Consiglio dei ministri. Un’importante distinzione è quella tra ministri con portafoglio e ministri senza portafoglio: I primi sono a capo di un dicastero, cioè di un apparato amministrativo gerarchicamente ordinato, corrispondente a un determinato settore della pubblica amministrazione (Ministro e ministero. Diritto amministrativo), mentre i secondi, pur essendo parte del Governo e del Consiglio dei ministri, esercitano soltanto le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri o attribuite loro per legge.

Occorre notare che, nell’ambito della storia costituzionale italiana, il numero dei Ministri è stato sempre variabile, perché affidato a logiche politiche contingenti: dagli originari otto Ministeri previsti nella l. n. 1483/1853 e nel relativo regolamento di esecuzione (R.d. n. 1611/1859) si è arrivati, nel corso dell’esperienza repubblicana, a Governi con un numero di Ministri anche quattro volte superiore. Una ragione di ciò va cercata nel fatto che la Costituzione repubblicana non dice nulla in ordine al numero dei ministeri, ma rimette la questione a una legge ordinaria (art. 95, co. 3, Cost.). Un tentativo di ridare razionalità e organicità alla materia si è avuto con il d.lgs. n. 300/1999, che ha fissato in dodici il numero dei ministeri. Tuttavia, sia la XIV che la XV legislatura si sono caratterizzate per un sostanziale aggiramento di queste regole, ricorrendosi a un decreto-legge per aumentare il numero dei ministeri (d.l. n. 217/2001, conv. nella l. n. 317/2001; d.l. n. 181/2006, conv. nella l. n. 233/2006).

Oltre ai Ministri, il Governo è completato dai Sottosegretari di Stato, il cui compito è quello di coadiuvare i singoli Ministri (o il Presidente del Consiglio dei ministri) esercitando i compiti loro delegati. I Sottosegretari di Stato sono nominati con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro interessato e sentito il Consiglio dei ministri. Previsti per la prima volta in età statutaria (l. n. 5195/1888; R.d. n. 5247/1888), i Sottosegretari di Stato non fanno parte del Consiglio dei ministri né possono parteciparvi – ad eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – ma possono comunque intervenire nei lavori parlamentari in rappresentanza del Governo. In virtù della l. n. 81/2001, inoltre, è previsto che a non più di dieci Sottosegretari di Stato possa essere conferita la carica di Viceministro. Per la nomina a Viceministro è necessario che le deleghe conferite siano relative all’intera area di competenza di uno o più Dipartimenti o di più Direzioni generali e che siano approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. A differenza dei Sottosegretari di Stato, i Viceministri possono partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, anche se senza diritto di voto.

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Consiglio dei ministri

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