Noleggio

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Genericamente, contratto di utilizzazione di oggetti che vengono usati temporaneamente dietro corresponsione di una somma stabilita e poi restituiti al proprietario. Nel linguaggio corrente, il termine n. è usato in un senso impreciso ed empirico. Diffusa è infatti la tendenza a indicare con tale espressione, svincolata da qualsiasi suo preciso significato tecnico, sia forme di concessione in godimento di cose mobili, spesso di limitato valore, per breve durata e per una specifica destinazione, che invece dovrebbero essere più correttamente ricondotte all’istituto negoziale della locazione, sia quei contratti in cui il creditore della prestazione si impegna a corrispondere un ‘nolo’ a titolo di corrispettivo.

La mancanza nel nostro ordinamento giuridico di un’articolata e specifica disciplina normativa del contratto di n., avente a oggetto un bene diverso dalla nave o aeromobile, ha probabilmente condizionato l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale diffuso, favorevole sia a riservare la denominazione tecnico-giuridica di n. unicamente al contratto tipico di utilizzazione della nave previsto dall’art. 384 cod. nav. sia a ritenere che il cosiddetto n. di autoveicolo o di altri beni mobili (per es. DVD, sedie, biancheria ecc.) riguardi fattispecie impropriamente definite tali e in realtà riconducibili ad altre tipologie contrattuali: in particolare, nel caso degli autoveicoli, alla locazione di cosa, in cui la prestazione dell’autista è accessoria e strumentale, o invece al contratto misto, che partecipa della locazione di cosa e della prestazione di lavoro, o ancora all’appalto di servizi. N. di nave o di aeromobile Contratto caratterizzato dall’obbligo del noleggiante di compiere uno o più viaggi determinati (n. a viaggio) o i viaggi ordinati dal noleggiatore in un tempo stabilito (n. a tempo), in corrispettivo del nolo. Nel codice della navigazione il n. è distinto dal trasporto, ma una parte della dottrina non ritiene configurabile un obbligo di navigare disgiunto da quello di trasportare, e considera il n. un sottotipo del trasporto. In effetti, il n. disciplinato dal codice della navigazione non trova riscontro nella prassi marittima, dove si utilizzano dei formulari, detti charter parties (➔ charter), dai quali emergono spesso le obbligazioni tipiche del contratto di trasporto. Al n. di aeromobile, anch’esso sconosciuto nella pratica, si applicano le disposizioni della parte marittima del codice della navigazione, con la differenza che noleggiante e noleggiatore sono responsabili in solido verso i terzi per le obbligazioni contratte per l’impiego commerciale del veicolo (art. 940 quater cod. nav.).

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