Norma

Enciclopedia on line

Regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. Nella tecnica, il modo con cui si è stabilito, a seguito di un procedimento di normalizzazione, di risolvere un determinato problema che si presenti ripetutamente, al fine soprattutto di migliorare l’efficienza e l’economia del processo produttivo.

Diritto

Aspetti generali

La n. giuridica trae la sua forza imperativa dall’ordinamento e valuta il comportamento dei soggetti come momento o presupposto o conseguenza di un rapporto giuridico. Sia che, in conseguenza di tale valutazione, permetta quel comportamento, sia che lo vieti, essa è, concettualmente, sempre un imperativo (praeceptum), che poggia sopra un fondamento (indimostrabile) di obbligazione. Lascia intatta la libertà naturale dei soggetti ai quali l’imperativo (positivo o negativo) si rivolge: ma l’omissione o l’azione si configura allora come infrazione della n., e ha come conseguenza giuridica l’entrata in vigore di nuovi imperativi o il venir meno di imperativi fin allora vigenti (➔ diritto). Sono corollari di queste premesse i caratteri intrinseci che differenziano la n. giuridica dalla n. morale. La n. morale è autonoma, in quanto con essa si detta legge a sé stessi; la n. giuridica è invece eteronoma, perché comanda ad altri; di conseguenza, mentre la prima è categorica, in quanto è inderogabile dal soggetto che l’accetta come espressione di un valore assoluto, la n. giuridica è ipotetica, in quanto la sua osservanza dipende dal fatto che i suoi destinatari l’abbiano fatta propria; infine, mentre la n. morale è unilaterale, in quanto non genera obblighi se non per il soggetto, nella cui interiorità si esaurisce, la n. giuridica è bilaterale in quanto è sempre regolatrice di rapporti e, nel momento stesso in cui impone una prestazione, tutela la pretesa complementare.

N. tributaria

La n. tributaria assume caratteristiche peculiari, direttamente collegate alla specificità della materia cui attiene. In via generale, nel sistema tributario, si distinguono le n. sostanziali, le n. formali o procedimentali, le n. processuali e le n. sanzionatorie. La n. tributarie sostanziali (note come n. impositrici) sono quelle che introducono e disciplinano il tributo; gli elementi essenziali della n. tributaria sostanziale sono quindi individuati: nel presupposto impositivo (il fatto, o il complesso di fatti, al verificarsi dei quali si rende dovuto il tributo), nei soggetti passivi (coloro che, realizzando il presupposto, devono assolvere all’obbligazione tributaria), nella base imponibile (la grandezza che misura la capacità contributiva manifestataa dal presupposto), nelle modalità di calcolo dell’imposta. Le n. di carattere sostanziale, a differenza delle n. di natura formale, devono rispettare sia il precetto costituzionale della riserva di legge (art. 23 Cost.) sia il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), che impone al legislatore tributario un limite di natura intrinseca rispetto al contenuto precettivo della legge tributaria, in forza del quale occorre individuare, come presupposto per l’imposizione, un fatto espressivo della potenzialità economica del soggetto passivo del tributo. Le n. procedimentali o formali sono, invece, volte a regolare una serie di obblighi strumentali alla corretta attuazione del prelievo tributario e si rivolgono sia ai contribuenti sia all’amministrazione finanziaria. Infine, le n. processuali disciplinano il procedimento dinanzi agli organi del contenzioso tributario per tutte le controversie che sorgono in materia di tributi; le n. sanzionatorie prevedono, invece, le sanzioni amministrative e penali per la violazione delle n. tributarie sostanziali e procedimentali.

La n. di applicazione necessaria

Nel diritto internazionale privato, le n. di applicazione necessaria sono n. materiali interne che, diversamente dall’ordine pubblico, operano come limite preventivo al funzionamento del sistema. Escludendo ex ante l’applicazione del diritto straniero previsto dalle n. di conflitto, esse costituiscono un’eccezione al funzionamento di tale sistema. Le n. di applicazione necessaria sono ritenute, in considerazione del loro oggetto o del loro scopo, irrinunciabili per l’ordinamento interno e in quanto tali si applicano «necessariamente», sia alle fattispecie a carattere interno sia a quelle a carattere transnazionale.

Rientrano in tale categoria le cosiddette n. autolimitate, n. materiali che stabiliscono esse stesse i limiti del proprio ambito d’applicazione. L’art. 17 della l. 218/1995 introduce espressamente le n. di applicazione necessaria nel sistema italiano di diritto internazionale privato, subordinando le n. di conflitto contenute nella l. 218/1995 alle n. interne a esse prevalenti, le quali, in ragione del loro oggetto e del loro scopo, «debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera». Mancando un criterio generale idoneo a individuare le n. di applicazione necessaria, tale compito è rimesso all’interprete, il quale, nell’indagare l’oggetto e lo scopo delle disposizioni, deve fare unicamente riferimento all’ordinamento interno.

Sono considerate n. di applicazione necessaria alcune n. relative ai rapporti contrattuali, all’attività bancaria e assicurativa, ai mercati finanziari, al commercio di beni culturali, al diritto del lavoro, all’attuazione di risoluzioni di organi internazionali, al diritto antitrust; sono inoltre considerate tali alcune n. inerenti ai rapporti di famiglia, tra cui l’art. 116 c.c. inerente al matrimonio degli stranieri in Italia. L’art. 17 fa esclusivo riferimento alle n. di applicazione necessaria del foro e non anche a quelle della legge straniera richiamata, ovvero a quelle di un paese terzo.

Geologia

In petrografia, la composizione mineralogica di una roccia, calcolata sulla base della composizione chimica. Si distinguono una n. CIPW e una n. molecolare. La prima consente di rappresentare le analisi chimiche delle rocce sotto forma di associazioni di minerali di riferimento. La seconda individua l’incidenza percentuale (calcolata dall’analisi chimica) di minerali che si possono considerare virtualmente presenti in una certa roccia, oppure, di questa, fornisce dati sulla composizione. I vantaggi più immediati che offre il procedimento, oltre che una verifica dell’attendibilità dell’analisi chimica, sono dati dalla comodità di operare raffronti tra rocce appartenenti a una stessa famiglia e dalla possibilità d’interpretare, sotto un profilo mineralogico, la natura dei vetri che talora compaiono in talune rocce effusive.

Matematica

N. di un numero complesso o di un quaternione z è il numero reale non negativo zz̄, prodotto del numero per il suo coniugato. La n. di z risulta uguale al quadrato del modulo di z, cioè: zz̄ = ∣z2. Particolarmente diffuso è il concetto di n. di una funzione, sia pure con varie definizioni dipendenti dallo spazio ambiente; per es., negli spazi di Lebesgue Ln delle funzioni a potenza n-esima sommabile su un dominio Ω la n. di una funzione è definita come

f ∥ = [ʃΩ f(x)∣ndx]1/n.

Psicologia

Nella disciplina, si parla di n. in un senso descrittivo e in un senso più strettamente normativo. Il primo senso riguarda valori medi statisticamente rilevati (per es., l’età in cui, in una certa popolazione, si tende a contrarre matrimonio). Nel secondo senso, il termine comporta un implicito riferimento al concetto di valore (per es., nella psicologia della personalità, che intende prescrivere le caratteristiche fondamentali che una persona, per essere considerata tale, deve possedere).

Tecnica

Insieme di regole che fissano le condizioni standard di fabbricazione o di elaborazione di un prodotto al fine di ottenere la massima uniformità e interscambiabilità, sia nei prodotti sia nei progetti e nei processi produttivi. Le specifiche tecniche prestazionali di un prodotto o merce riguardano, in particolare, le dimensioni, la sicurezza, la terminologia e i simboli usati nella documentazione, le prove e i metodi di controllo, l’imballaggio e l’etichettatura, le prestazioni, i risultati attesi. La certificazione di qualità è l’attestazione, mediante un certificato e/o un marchio, che un prodotto, un servizio o il sistema-qualità di un’azienda è conforme ai requisiti stabiliti da una n. tecnica emanata dalle autorità competenti.

La normalizzazione è l’azione, svolta in genere da appositi enti autorizzati (nazionali o internazionali), intesa a stabilire un certo numero di n. comuni, fondate sui risultati acquisiti dalla scienza, dalla tecnica, dall’esperienza, e pubblicate in forma di documento, per mettere ordine in determinati campi di attività produttiva (industriale, economica, agricola, culturale ecc.) e a vari livelli (settoriale, aziendale, nazionale, internazionale), attraverso direttive generali riguardanti l’organizzazione del lavoro, i procedimenti produttivi, la qualità e la dimensione dei prodotti ecc. Il vantaggio della normalizzazione è tanto maggiore quanto più il processo produttivo è ricorrente; all’aumentare del volume di produzione il vantaggio cresce ulteriormente e si fa sentire in ogni ramo dell’attività industriale, dalla ricerca di mercato ai servizi di assistenza, alla riduzione delle giacenze di magazzino ecc. La normalizzazione della lavorazione consiste nell’unificare i metodi e le attrezzature per raggiungere una maggiore produttività, una migliore qualità e un minor costo di lavorazione (➔ unificazione).

In metallurgia, normalizzazione è il trattamento termico consistente nel riscaldare, a temperature che superano di circa 100 °C quella corrispondente al punto di trasformazione A3 (quindi nel campo della austenite), gli acciai grezzi di colata o di fucina che presentano cristallizzazione a grana grossa, e nel lasciarli poi raffreddare all’aria libera e calma. Scopo del trattamento è ottenere acciaio a grana fine cioè con struttura normale.

CATEGORIE
TAG

Diritto internazionale privato

Rapporto giuridico

Diritto del lavoro

Numero complesso

Riserva di legge