Novità in materia di stupefacenti

Libro dell'anno del Diritto 2015

Novità in materia di stupefacenti

Angela Della Bella

La materia degli stupefacenti è stata interessata nell’ultimo anno da novità di grande rilievo.

Innanzitutto, la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale che, nel dichiarare l’illegittimità delle disposizioni della legge Fini-Giovanardi, con le quali era stato uniformato il trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, ha determinato la riviviscenza della legge Iervolino-Vassalli. La declaratoria di incostituzionalità ha generato una serie di vuoti normativi, a cui il legislatore ha poi posto rimedio, ed ha sollevato una serie di problemi di diritto intertemporale, che vengono esaminati nel presente contributo. La materia è stata poi oggetto di diversi interventi normativi, in relazione alle condotte di lieve entità: interventi tesi a mitigare il rigoroso trattamento sanzionatorio previsto per tali ipotesi, nel tentativo di sottrarre al carcere gli autori di questi reati, che rappresentano oggi una quota assai significativa della popolazione carceraria.

La ricognizione

Non c’è dubbio che, per la materia degli stupefacenti, il 2014 sia stato un anno decisamente rivoluzionario.

L’evento principale è sicuramente rappresentato dalla sentenza 25.2.2014, n. 32, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 4 bis e 4 vicies-ter della l. Fini-Giovanardi (d.l. 30.12.2005, n. 272 convertito, con modificazioni, in legge dalla l. 21.2.2006, n. 49), che avevano modificato tra l’altro l’art. 73 d.P.R. 9.10.1990, n. 309 (da ora: t.u. stupefacenti), uniformando (verso l’alto) il trattamento sanzionatorio, prima differenziato, tra droghe pesanti e droghe leggere. La rimozione, con effetto ex tunc, delle norme dichiarate illegittime ha comportato, innanzitutto, la “riviviscenza” delle norme contenute nella l. Iervolino-Vassalli (l. 26.6.1990, n. 162), fondate sulla distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma ha determinato anche una serie di ulteriori effetti, tra cui la “caducazione” del sistema tabellare di cui agli artt. 13 e 14 t.u. stupefacenti, nonché dell’art. 73, co. 1, bis t.u. (disposizione dalla

quale si desumeva la non punibilità delle condotte finalizzate ad un uso esclusivamente personale delle sostanze). Come vedremo, il legislatore ha posto rimedio ai “vuoti normativi” determinati dalla sentenza, attraverso il d.l. 20.3.2014, n. 36, convertito in legge dalla l. 16.6.2014, n. 79.

Un discorso a parte merita poi la disciplina dell’art. 73, co. 5, t.u. stupefacenti, relativo ai fatti di lieve entità. Proprio pochimesi prima della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, il Governo, con il d.l. “svuota-carceri” 23.12.2013, n. 146, era intervenuto sul co. 5, mutandone la fisionomia (trasformandolo, cioè, da circostanza attenuante a fattispecie autonoma di reato) e riducendo il massimo della pena edittale ivi prevista: ciò, evidentemente, al fine di ridurre il numero di tossicodipendenti all’interno delle carceri e così alleviare il sovraffollamento carcerario, causa di plurime condanne in sede europea per violazione dell’art. 3 CEDU. Il nuovo co. 5, convertito in legge (con l. 21.2.2014, n. 10) successivamente alla sentenza costituzionale n. 32/2014 e “sopravvissuto” alla declaratoria di incostituzionalità, ha avuto però vita breve, poiché è stato nuovamente modificato dalla l. n. 79/2014, di conversione del d.l. n. 36/2014, che ne ha ulteriormente ridotto il trattamento sanzionatorio.

Un terzo profilo, che ci è sembrato necessario prendere in considerazione, è infine quello relativo alla politica di “decarcerizzazione” finalmente intrapresa dal legislatore nei confronti degli autori di reati in materia di stupefacenti, con particolare riferimento alle ipotesi di lieve entità. Sotto questo profilo, si consideri innanzitutto l’ampliamento dell’ambito di operatività della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, co. 5-ter, t.u. stupefacenti, introdotto nell’ordinamento dal d.l. 1.7.2013, n. 78, poi “caducato” per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ed infine ripristinato dalla recente l. n. 79/2014. Anche la fase dell’esecuzione è stata interessata da importanti novità: da un lato, infatti, la riduzione del trattamento sanzionatorio per le ipotesi lievi di cui al co. 5 assicura ora la sospensione delle condanne ex art. 656, co. 5, c.p.p.; dall’altro, l’intervenuta modifica dell’art. 94 t.u. stupefacenti, ad opera del d.l. n. 146/2013, garantisce, per lo meno sulla carta, una maggiore fruibilità dell’affidamento in prova terapeutico, ora concedibile anche per più di due volte.

La focalizzazione

Tracciato il filo del discorso, proveremo ora a passare in rassegna le principali modifiche che hanno interessato la materia degli stupefacenti nell’ultimo anno.

2.1 La sentenza C. cost., 25.2.2014, n. 32

Come abbiamo anticipato, con la sentenza 25.2.2014, n. 32, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4 bis e 4 vicies-ter della l. Fini-Giovanardi, con i quali erano stati modificati gli art. 73, 13 e 14 t.u. stupefacenti, nel senso di uniformare il trattamento sanzionatorio delle condotte concernenti le droghe pesanti e le droghe leggere.

La ragione della declaratoria di incostituzionalità della l. Fini-Giovanardi risiede nella violazione dell’art. 77, co. 2, Cost., ossia del procedimento di approvazione delle leggi di conversione che, a parere della Corte, era stato indebitamente utilizzato dal Parlamento per introdurre nell’ordinamento delle norme – quelle appunto sulla parificazione del trattamento sanzionatorio delle droghe – del tutto prive di un nesso di interrelazione funzionale con il decreto legge da convertire.

L’effetto principale della sentenza è la rimozione con effetto ex tunc delle norme dichiarate incostituzionali – in primis, dell’art. 73 t.u. stupefacenti nella versione della l. Fini Giovanardi – e la conseguente riviviscenza delle norme precedentemente vigenti, ossia quelle contenute nella l. Iervolino-Vassalli, fondata sulla distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere”1. Ciò dunque significa che, al posto della reclusione da 6 a 20 anni, prevista dalla l. Fini-Giovanardi per tutti i tipi di droga, dovrà ora farsi applicazione: per le droghe “pesanti”, della reclusione da 8 a 20 anni (in base all’art. 73, co. 1, della versione Iervolino-Vassalli); per le droghe “leggere”, della reclusione da 2 a 6 anni (in base all’art. 73, co. 4, della stessa versione)2.

Come è apparso subito ben chiaro ai commentatori e alla giurisprudenza, l’art. 73 t.u. stup, nella versione della l. Iervolino-Vassalli, è destinato a trovare applicazione non solo per i fatti commessi successivamente alla pubblicazione della sentenza (data questa a partire dalla quale la dichiarazione di incostituzionalità comincia a fare effetto), ma anche per i fatti commessi nella vigenza della Fini-Giovanardi, che è da considerare (con i limiti che diremo) tamquam non esset.

Prima di entrare nel merito dei problemi, occorre forse ricordare, in via preliminare, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge penale non è riconducibile alla disciplina della successione di leggi penali ex art. 2 c.p., ma è soggetta ad una disciplina speciale che si ricava: dall’art. 136 Cost., in base al quale «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»; dall’art. 30, co. 3, l. 11.3.1953, n. 87 secondo cui «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»; dall’art. 30, co. 4, secondo cui «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali». Ora, nel caso in cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguardi una norma abrogatrice (tale è l’art. 73 della l. Fini-Giovanardi, rispetto al precedente art. 73, nella versione della l. Iervolino-Vassalli) torna in vita la norma precedente, perché, proprio a causa della sua illegittimità, la norma dichiarata incostituzionale è invalida e quindi inidonea a produrre effetti abrogativi.

Provando ora ad applicare i principi così sommariamente ricordati al caso in esame, occorre chiedersi quale sia la norma applicabile al soggetto che abbia commesso il fatto durante la vigenza della l. Fini-Giovanardi e fino alla data di pubblicazione della sentenza. Nessun dubbio sorge infatti circa l’applicabilità della norma “ripristinata”, ossia dell’art. 73 nella versione Iervolino-Vassalli, in relazione a fatti commessi dopo la pubblicazione della sentenza. Nel tentativo di dare una risposta al problema che ci siamo posti, dobbiamo però distinguere i casi in cui il giudizio sia ancora pendente, dai casi in cui vi sia già una sentenza passata in giudicato (non ci occuperemo per il momento dei fatti di “lieve entità”, in relazione ai quali il problema si complica, posto che il co. 5 dell’art. 73 t.u. stupefacenti, che ne regola la disciplina, è stata oggetto di due interventi normativi, uno precedente ed uno successivo alla sentenza di incostituzionalità in esame: cfr. infra, § 2.6 ss.).

2.2 La norma applicabile ai fatti ancora sub iudice

In relazione alla droghe leggere, nei confronti di chi abbia commesso il fatto durante la vigenza della Fini-Giovanardi, ma prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, sempre che il giudizio sia ancora pendente, si applicherà in ogni caso l’art. 73 nella versione della l. Iervolino-Vassalli, in quanto norma sicuramente più favorevole, poiché prevede la reclusione da 2 a 6 anni, anziché la reclusione da 6 a 20 anni. Si consideri, inoltre, che da tali abbattimenti di pena derivano ulteriori effetti favorevoli in termini di prescrizione (che passa da 20 a 6 anni) e di durata dei termini delle misure cautelari3.

Il problema si complica, invece, per le droghe pesanti, poiché la norma “ripristinata”, ossia l’art. 73, co. 1, nella versione della l. Iervolino-Vassalli (che prevede la reclusione da 8 a 20 anni) risulta essere più sfavorevole rispetto alla norma dichiarata incostituzionale (che prevede la reclusione da 6 a 20 anni). Su tale questione la Corte, richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza4, dopo aver osservato che «gli eventuali effetti in malam partem di una decisione ... non precludono l’esame nel merito della normativa impugnata», afferma essere «compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della posizione giuridica [degli imputati], tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p., che implica l’applicazione della norma più favorevole al reo». Dunque, nel caso di reati concernenti le droghe pesanti, dovrà essere applicata la norma dichiarata incostituzionale, qualora da essa derivi un effetto più favorevole per l’imputato. Quanto al meccanismo che consente ad una norma dichiarata incostituzionale, e dunque inefficace, di poter “tornare in vita”, la Corte costituzionale, nella sentenza in esame, si richiama, in modo sibillino, ai «principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p.». Sul tema occorrerebbero riflessioni che esulano dai confini di questo lavoro, e ci limitiamo pertanto in questa sede ad osservare che i principi cui la Corte si richiama parrebbero trovare in realtà il loro fondamento immediato nella Costituzione, più che nell’art. 2 c.p. (che è norma concernente solo le vicende modificative delle norme penali derivanti da interventi del legislatore). È infatti dal principio di irretroattività che discende il divieto di applicare al soggetto una sanzione più grave che non era da lui conoscibile al momento del fatto, e tale è la norma “ripristinata” per effetto di una dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta solo successivamente5.

2.3 Gli effetti della sentenza sul giudicato

Veniamo ora al caso di chi, avendo commesso il fatto sotto la vigenza della Fini-Giovanardi, al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale risulti destinatario di una sentenza già passata in giudicato. La domanda da porsi è se, a seguito della rimozione della norma incostituzionale e della conseguente riviviscenza della disciplina contenuta nella Iervolino-Vassalli, il condannato possa chiedere la rideterminazione della pena in fase esecutiva nonostante la formazione del giudicato: un problema che si pone per i reati concernenti le droghe leggere, poiché solo in questi casi il condannato può avere interesse all’applicazione della disciplina contenuta nella Iervolino-Vassalli, in quanto più favorevole.

La risposta discende dalla soluzione che si ritiene di dover dare al più generale quesito, ampiamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza, se la dichiarazione di illegittimità costituzionale da cui non deriva l’abolizione della norma incriminatrice (caso di cui si occupa l’art. 673 c.p.p.),ma che incida sul trattamento sanzionatorio, possa comportare la rideterminazione della pena sulla base della disciplina più favorevole, anche nel caso in cui la sentenza di condanna sia passata in giudicato. La soluzione positiva, sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina6, ha ora trovato autorevole avallo nella recentissima sentenza delle Sezioni Unite 29.5.2014, n. 426587.

In tale sentenza, che si è pronunciata sugli effetti della sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 69, co. 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della (allora) circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, t.u. stupefacenti sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p., la Corte è pervenuta alla conclusione che il principio dell’intangibilità del giudicato non può giustificare l’esecuzione di una pena più sfavorevole inflitta sulla base di una norma dichiarata incostituzionale e che pertanto spetta al giudice dell’esecuzione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 30, co. 4, l. n. 87/1953, rideterminare la pena sulla base della disciplina costituzionalmente legittima.

Pronunciandosi poi sull’ulteriore e conseguente questione relativa all’estensione dei poteri giudiziali nella rideterminazione delle pene “illegittime”, le Sezioni Unite –mostrando di non condividere le tesi volte in vario modo a limitare la discrezionalità giudiziale8 – hanno riconosciuto in capo al giudice dell’esecuzione la sussistenza di «ampi margini di manovra », ossia di tutti i poteri necessari a garantire l’individuazione di una pena adeguata alla situazione

normativa sopravvenuta, alla luce degli indici di cui all’art. 133 c.p.

2.4 Il problema delle tabelle

Tra gli effetti causati dalla declaratoria di incostituzionalità degli articoli 4 bis e 4 vicies-ter della l. Fini-Giovanardi vi è anche la caducazione degli artt. 13 e 14 t.u. stupefacenti – ossia delle disposizioni che disciplinano il contenuto, il numero e i criteri di formazione delle tabelle ministeriali contenenti l’elenco delle sostanze stupefacenti soggette a controllo ministeriale – e delle stesse tabelle a tali disposizioni allegate.

La caducazione ha comportato il ripristino delle tabelle antecedenti al 2006 con la conseguenza che tutte le sostanze stupefacenti che sono state inserite nelle tabelle dopo quella data devono considerarsi come non mai inserite.

Al fine di rimediare a tale problematica situazione, il Governo è intervenuto con il d.l. n. 36/2014, convertito in legge dalla in l. 79/2014, con il quale si è tentato di ripristinare la situazione esistente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, attraverso la reintroduzione nelle tabelle delle sostanze stupefacenti che vi erano state inserite dal 2006 ad oggi.

Al fine di “armonizzare” il sistema con l’art. 73 t.u. stupefacenti ora in vigore, ossia quello nella versione della l. Iervolino-Vassalli, che contemplava quattro tabelle, il d.l. n. 36/2014 ha apportato delle modifiche al sistema in relazione al numero delle tabelle e alla suddivisione delle varie sostanze tra le stesse. Attualmente, le tabelle non sono più due (come nella l. Fini-Giovanardi), bensì cinque: nelle prime quattro (rilevanti ai nostri fini in quanto richiamate dall’art. 73 t.u. stupefacenti) sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto il controllo delle autorità nazionali ed internazionali; nella quinta, cd. “tabella dei medicinali”, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Più in particolare, l’art. 73, co. 1, prevede la reclusione da 8 a 20 anni per le condotte concernenti le sostanze di cui alle tabelle I e III (che ora, secondo quanto previsto nel d.l. n. 36/2014, si riferiscono alle “droghe pesanti” e alle sostanze mediche ad esse assimilabili); l’art. 73, co. 4, prevede la reclusione da 2 a 6 anni per le condotte concernenti le sostanze di cui alle tabelle II e IV (che si riferiscono alle “droghe leggere” e alle sostanze mediche ad esse assimilabili).

Come è stato osservato, se il d.l. n. 36/2014, reintroducendo nelle tabelle tutte le sostanze stupefacenti che vi erano state inserite sino ad oggi, è riuscito nell’obiettivo di assicurare la continuità del controllo e del sistema delle autorizzazioni amministrative, esso però non ha potuto garantire gli stessi effetti di continuità sul piano del diritto penale9.

Sotto questo profilo, il problema che si pone è dunque quello della rilevanza delle condotte concernenti le sostanze stupefacenti che sono state inserite nelle tabelle dopo il 2006 (ossia a partire dall’entrata in vigore della l. Fini-Giovanardi),ma che – come si è anticipato – devono considerarsi “rimosse” dall’elenco delle sostanze stupefacenti con effetto ex tunc, per effetto della declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.

La reintroduzione nelle tabelle delle sostanze inserite tra il 2006 ed il 2014, da parte del d.l. n. 36/2014, ha avuto solo l’effetto di attribuire rilevanza penale ai fatti di reato concernenti tali sostanze per il futuro, cioè per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore; la disciplina contenuta nel d.l. non può, infatti, applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore: lo impedisce il principio di irretroattività di cui all’art. 25, co. 2, Cost. Ora, poiché le norme che individuano le sostanze stupefacenti costituiscono norme integratrici dell’art. 73 t.u. stupefacenti, deve ritenersi che il venir meno di una sostanza dall’elenco degli stupefacenti di cui alle tabelle determini un fenomeno di abolitio criminis10, con la conseguenza che, per quanto riguarda i processi in corso, il giudice dovrà dichiarare l’assoluzione, perché il fatto non costituisce reato; per quanto riguarda, invece, le condanne già passate in giudicato, dovrà farsi applicazione dell’art. 673 c.p.p., che prevede la revoca della sentenza nelle ipotesi di abolitio criminis discendenti da dichiarazione di illegittimità costituzionale11.

2.5 La questione della non punibilità dell’uso personale

Dalla declaratoria di illegittimità dell’art. 4 bis della l. Fini-Giovanardi è derivata anche la caducazione dell’art. 73, co. 1-bis, t.u. stupefacenti, ossia della disposizione che limitava la punibilità alle condotte concernenti quantitativi superiori alle dosi individuate in un apposito decreto del Ministro della salute o che, sulla base di altri indici, apparissero comunque destinate ad un uso non esclusivamente personale.

Un effetto chiaramente non voluto, al quale il legislatore ha posto rimedio con la l. n. 79/2014 (di conversione del d.l. 36/2014). Anziché ripristinare l’art. 73, co. 1-bis, il legislatore ha scelto di collocare la norma sulla non punibilità dell’uso personale di stupefacenti all’interno dell’art. 75, (ossia della disposizione relativa alle condotte costituenti illecito amministrativo), che è stato in gran parte riformulato.

La prima novità concerne il co. 1, che prevede ora – in sintonia con la differenziazione reintrodotta nell’art. 73 per le fattispecie penali – un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che l’illecito abbia ad oggetto droghe pesanti o droghe leggere.

Ma il profilo di maggior interesse, in relazione al problema che abbiamo evidenziato, riguarda certamente l’introduzione del nuovo co. 1-bis dell’art. 75, dedicato ai criteri per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Una norma che, nel momento in cui traccia l’area dell’illecito amministrativo relativo alle condotte di uso personale, serve anche per delimitare – a contrario – l’area delle fattispecie di rilevanza penale contenute nell’art. 7312. Occorre peraltro osservare che, a parte la diversa collocazione, la norma riproduce nella sostanza il contenuto dell’art. 73, co. 1-bis. In particolare, la nuova disposizione fa riferimento a due criteri: la quantità della sostanza, che non deve essere superiore ai limiti indicati con apposito decreto ministeriali, e le modalità di presentazione della stessa, «avuto riguardo al peso lordo, al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione».

Nonostante qualche difformità testuale rispetto alla precedente disciplina, il tenore della nuova disposizione consente di ritenere ancora valida l’interpretazione affermatasi in giurisprudenza nella vigenza dell’art. 73, co. 1-bis, circa il significato da attribuire ai criteri enunciati dal legislatore per accertare la destinazione ad uso personale della sostanza: essi cioè devono essere considerati quali «elementi sintomatici», non vincolanti, idonei ad orientare il giudice, nell’ambito di un apprezzamento che rimane però di carattere discrezionale13.

2.6 I fatti di lieve entità

Come anticipato, la disciplina dei fatti di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, t.u. stupefacenti merita una trattazione autonoma, perché nel corso dell’ultimo anno è stata interessata da una serie di interventi riformatori, che impongono delle considerazioni specifiche.

Il primo intervento relativo al co. 5 è quello realizzato dalGoverno con uno dei decreti cd. svuota carceri, in particolare, con il d.l. n. 146/2013, di poco precedente alla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale: come espressamente affermato nella Relazione del d.l., scopo dell’intervento era quello di mitigare il rigore sanzionatorio di una norma che, pur riferendosi a condotte caratterizzate da un allarme sociale generalmente contenuto, aveva un effetto fortemente “carcerogeno”. Due le modifiche apportate alla disciplina previgente: la prima è consistita nella modifica del quadro edittale (per quanto concerne la pena detentiva, si è passati infatti dalla reclusione da 1 a 6 anni a quella della reclusione da 1 a 5 anni); la seconda è invece consistita in una riformulazione testuale della disposizione, che ne ha mutato la qualificazione giuridica. A seguito dell’intervento normativo, infatti, il co. 5 – che era prima pacificamente qualificato come una circostanza attenuante ad effetto speciale – è stato trasformato in figura autonoma di reato, con la conseguenza di sottrarre i casi di lieve entità dal bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. e di impedire in questo modo l’applicazione del più severo trattamento previsto per il reato-base, nel caso di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze aggravanti14.

L’ipotesi che la circostanza attenuante della lieve entità concorresse con altre circostanze aggravanti era di frequente verificazione nella prassi, come si può agevolmente immaginare se sol si consideri che le condotte di cui all’art. 73, co. 5, sono poste in essere, nella maggior parte dei casi, da autori con problemi di tossicodipendenza, e dunque da soggetti con un alto tasso di recidiva. E proprio nel caso, frequentissimo, della sussistenza dell’aggravante della recidiva si producevano gli effetti più pesanti per il condannato, a causa del divieto (introdotto nell’art. 69, co. 4, c.p., dalla l. 5.12.2005, n. 251, cd. ex Cirielli) di attribuire prevalenza alle circostanze attenuanti in presenza della aggravante della recidiva reiterata: un divieto peraltro di recente venuto meno per effetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 15.11.2012, n. 251 della Corte costituzionale.

La dichiarazione di illegittimità non aveva però risolto tutti i problemi, poiché il venirmeno dell’automatismo contenuto nell’art. 69, co. 4, non impediva affatto la possibilità che il giudice, nel caso concreto, ritenesse equivalenti o prevalenti le circostanze aggravanti concorrenti con il fatto di lieve entità.

Ora, invece, per effetto della trasformazione del co. 5 in reato autonomo, la recidiva anche reiterata, così come la presenza di un’altra aggravante, potrà comportare solamente un aumento di pena sulla cornice edittale prevista dal co. 5.

Oltre che sul piano sanzionatorio, un’altra conseguenza legata alla trasformazione del co. 5 in reato autonomo si coglie sul piano della prescrizione che, calcolandosi sul massimo della pena edittale, è passata da 20 a 6 anni.

Come espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, il co. 5, così come riformulato dal d.l. n. 146/2013 (poi convertito, senza modificazioni, in legge dalla l. n. 10/2014), è “sopravvissuto” alla declaratoria di incostituzionalità, con l’effetto di essersi sostituito al co. 5 nella versione della l. Iervolino-Vassalli, che era nel frattempo stata ripristinata per effetto della declaratoria di incostituzionalità.

All’esito di tali vicende, l’art. 73 è risultato quindi composto per i suoi primi 4 commi dalle disposizioni della l. Iervolino-Vassalli, fondate sulla distinzione, ai fini sanzionatori, tra droghe “pesanti” e “leggere”, e per il co. 5 da una disposizione che invece prescinde da tale distinzione, prevedendo un’unica cornice edittale (reclusione da 1 a 5 anni)15.

Tale formulazione del co. 5 ha avuto però vita breve: essa infatti è stata sostituita pochi mesi dopo dalla l. n. 79/2014 (di conversione del d.l. 36/2014).

La nuova norma, che deve quindi considerarsi quella attualmente vigente, ha mantenuto la configurazione del fatto di lieve entità come fattispecie autonoma di reato, riducendone però ulteriormente il trattamento sanzionatorio (che, oltre alla pena pecuniaria, è ora della reclusione da 6 mesi a 4 anni). In conseguenza di tale abbattimento di pena, per il delitto di lieve entità non solo non potrà più essere disposta la custodia cautelare in carcere (salvo il caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti la diversa misura cautelare disposta, ai sensi dell’art. 280, co. 3, c.p.p.)16,ma dovrà anche essere revocata e sostituita la misura eventualmente in corso.

Quanto all’arresto, esclusa la possibilità di procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, residua la possibilità di procedere a quello facoltativo ex art. 381 c.p.p., peraltro difficilmente configurabile in presenza di un fatto che si configura appunto di lieve entità17.

Ancora, si osservi che per effetto della riduzione del massimo edittale a 4 anni di reclusione, gli imputati per il reato di cui all’art. 73, co. 5, potranno chiedere di essere ammessi al nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotta dalla recente l. 28.4.2014, n. 6718.

2.7 La norma applicabile ai fatti di lieve entità sub iudice

Occorre ora dedicare qualche riflessione ai profili di diritto transitorio, che devono essere considerati con specifico riferimento all’ipotesi della lieve entità, non trattandosi più solo (come nei casi affrontati supra, nei §§ 2.2 e 2.3) di affrontare il problema del rapporto tra la norma dichiarata incostituzionale (Fini-Giovanardi) e la norma ‘ripristinata’ (Vassalli-Iervolino), ma dovendosi anche ragionare sulla successione di leggi modificative intervenute dapprima con il d.l. n. 146/2013, convertito in legge dalla l. n. 10/2014, e poi con il d.l. n. 36/2014, convertito in legge dalla l. n. 79/2014.

Consideriamo, per il momento, il caso in cui il giudizio sia ancora pendente (riservando al paragrafo successivo l’ipotesi di chi stia espiando la pena in esecuzione di una condanna passata in giudicato).

A questo proposito è necessario distinguere due diverse situazioni: quella di chi abbia commesso il fatto dopo il 24 dicembre 2013 (data dell’entrata in vigore del d.l. n. 146/2013) e quella di chi abbia commesso il fatto prima del 24 dicembre, e dunque nella vigenza della legge Fini-Giovanardi.

Nel caso in cui il fatto di lieve entità sia stato commesso dopo il 24 dicembre la soluzione è agevole: la norma applicabile sarà il nuovo co. 5, quello introdotto con la l. n. 79/2014, trattandosi di legge più favorevole ai sensi dell’art. 2 co. 4 c.p. Nel caso, invece, di chi è ancora sub iudice per fatti commessi prima del 24 dicembre 2013, al fine di individuare la norma applicabile, occorre confrontare il trattamento sanzionatorio contenuto nelle quattro norme che vengono in gioco: il vecchio co. 5 della legge Iervolino-Vassalli, ripristinato per effetto della declaratoria di incostituzionalità; il co. 5 della legge Fini-Giovanardi, dichiarato incostituzionale; il co. 5, come modificato dal d.l. n. 146/2013; il nuovo co. 5 come modificato dalla l. n. 79/2014. Occorre precisare che tra le norme ‘in gioco’ occorre considerare anche quella dichiarata incostituzionale, poiché – anche se rimossa con effetto ex tunc dall’ordinamento – essa conserva uno spazio di applicabilità, laddove in concreto dovesse risultare la più favorevole. Si tratta di un’evenienza che però non si realizza nel caso in esame, trattandosi della norma che contempla il trattamento più sfavorevole: ciò ci consente dunque di metterla definitivamente da parte.

Quanto alle tre norme che residuano, in relazione ai reati concernenti le droghe pesanti, la norma più favorevole è sicuramente quella nuova (ossia il co. 5 come modificato dalla l. n. 79/2014).

In relazione alle droghe leggere, stante l’identità del trattamento sanzionatorio del nuovo co. 5 con quello della legge Iervolino-Vassalli (in entrambi i casi la reclusione da 6 mesi a 4 anni), la scelta dovrà essere effettuata sulla base di una valutazione in concreto delle conseguenze derivanti dalla configurazione del co. 5 come circostanza attenuante o come reato autonomo. Quest’ultima configurazione sarà in genere più vantaggiosa (per l’impossibilità di tornare, in presenza di aggravanti, al quadro edittale di cui al co. 1 e al conseguente termine prescrizionale di 20 anni), salvo il caso in cui le aggravanti siano soccombenti: in tale ipotesi, infatti, solo la considerazione del fatto di lieve entità come circostanza attenuante prevalente consente di non applicare gli aumenti di pena derivanti dalle aggravanti soccombenti19.

2.8 La norma applicabile ai fatti di lieve entità già passati in giudicato

Rimane ora da analizzare il caso di chi abbia commesso il fatto prima del 24 dicembre 2013, dunque sotto la vigenza della Fini-Giovanardi, ma nei cui confronti sia intervenuta una sentenza già passata in giudicato.

La prima considerazione da fare è che, in questo caso, non potrà essere preso in considerazione il nuovo co. 5 (né quello introdotto con il d.l n. 136/2014, né quello ex l. n. 79/2014), per la semplice ragione che, ai sensi dell’art. 2, co. 4, le leggi modificative non possono essere applicate retroattivamente, nemmeno se più favorevoli, ai fatti già giudicati in via definitiva.

Rimangono, dunque, in gioco il co. 5 nella versione della Fini-Giovanardi, dichiarato incostituzionale, e il co. 5 nella versione della l. Iervolino-Vassalli. Posto che quest’ultima è certamente la norma più favorevole, il problema che si pone è quello della rideterminazione della pena in executivis a seguito di una declaratoria di incostituzionalità: problema che di recente, come abbiamo visto, è stato risolto, in senso positivo, da Cass. pen., S.U., n. 42858/2014.

Si osservi che la rideterminazione della pena, nei casi di lieve entità, dovrà essere operata sotto due distinti profili. Innanzitutto, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 73, co. 5, della l. Fini-Giovanardi (da parte della sentenza n. 32/2014), la pena irrogata in sentenza dovrà essere sostituita con quella risultante dal co. 5 nella versione della l. Vassalli-Iervolino, laddove più favorevole (e cioè in relazione alle droghe “leggere”, per le quali è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni, anziché da 1 anno a 6 anni)20. In secondo luogo, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 69, co. 4, c.p. (da parte della sentenza n. 251/2012), la pena irrogata in sentenza dovrà essere rideterminata, laddove – all’esito di un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze – il fatto della lieve entità risulti prevalente sull’aggravante della recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p.

2.9 Le vicende del lavoro sostitutivo

Tra le conseguenze indirette, e certamente non volute, della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale è da annoverarsi anche la caducazione del co. 5-bis dell’art. 73 t.u. stupefacenti (introdotto nel t.u. dall’art. 4 bis della l. Fini-Giovanardi, dunque da una delle norme dichiarate incostituzionali “per intero” dalla sentenza n. 32/2014). Tale disposizione prevedeva l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti dei tossicodipendenti e degli assuntori di stupefacenti, condannati ai sensi dell’art. 73, co. 5.

Dalla caducazione del co. 5-bis è poi derivata “a cascata” quella del co. 5-ter, disposizione con la quale il lavoro sostitutivo di cui al co. 5-bis veniva esteso anche a reati diversi da quelli di cui all’art. 73, co. 5, purché commessi “in relazione” alla condizione di tossicodipendenza e purché puniti, in concreto, con una pena non superiore ad un anno di detenzione (con esclusione di alcuni delitti considerati “ostativi”)21.

Del tutto opportunamente, con la l. n. 79/2014, di conversione del d.l. n. 36/2014, il co. 5-bis è stato ripristinato, con l’ulteriore effetto di riportare in vita il co. 5-ter. In quanto disposizioni tali da incidere, in senso favorevole, sul trattamento sanzionatorio dei condannati, si deve ritenere che, sulla base dell’art. 2, co. 4, c.p., esse siano applicabili nei procedimenti ancora sub iudice, anche se relativi a fatti commessi precedentemente alla loro introduzione o

nel periodo in cui erano “caducati”. Per contro, sempre sulla base dell’art. 2, co. 4, c.p., la sostituzione della pena detentiva in lavoro sostitutivo non sarà possibile per condanne che siano già passate in giudicato22.

2.10 Il trattamento penitenziario dei condannati

Il generale abbassamento dei livelli sanzionatori nella disciplina di contrasto all’abuso di stupefacenti parrebbe avere inciso anche sulla fase dell’esecuzione, garantendo maggiori possibilità di accesso alle misure alternative ai condannati per questo tipo di reati. Un obiettivo a cui il nostro Governo mira, pressato com’è dalla necessità di ridurre la popolazione detenuta – in buona parte costituita da autori di reati in materia di stupefacenti – al fine di adempiere agli obblighi impostici in sede europea con la sentenza Torreggiani c. Italia.

Innanzitutto, occorre osservare che, per il sopravvenire di tre concomitanti fattori, i condannati per fatti di lieve entità di cui al’art. 73, co. 5, t.u. stupefacenti possono ora fruire del meccanismo di sospensione delle condanne ex art. 656, co. 5, c.p.p., da cui erano di fatto esclusi in precedenza.

In questo senso ha giocato, innanzitutto, la riduzione del trattamento sanzionatorio, realizzatosi per effetto della mutata qualificazione giuridica del fatto (reato autonomo, anziché circostanza attenuante) e della progressiva riduzione delle pene edittali (da ultimo, con la l. n. 79/2014).

In secondo luogo, rileva la non applicabilità della custodia cautelare (che discende dalla riduzione del massimo edittale della pena prevista nel co. 5 al di sotto dei limiti di cui all’art. 280, co. 2, c.p.p.): ciò ha reso non operativa la causa ostativa di cui all’art. 656, co. 9, lett. b), che, in precedenza, impediva la sospensione delle condanne per questa categoria di soggetti.

Infine, viene in considerazione l’abrogazione, da parte del d.l. n. 78/2013, convertito in legge dalla l. n. 94/2013, della causa ostativa di cui all’art. 656, co. 9, lett. c), c.p.p. che vietava la sospensione della condanna nei confronti dei recidivi reiterati di cui all’art. 99, co. 4, c.p.: una causa ostativa che, come si può immaginare, era di frequente verificazione nella prassi per questa categoria di condannati.

Quanto poi alle misure alternative alla detenzione, occorre osservare che, con il d.l. n. 146/2013, convertito in legge dalla l. n. 10/2014, è stato eliminato il divieto di concessione per più di due volte, dell’affidamento in prova terapeutico di cui all’art. 94 t.u. stupefacenti: come si legge nella Relazione illustrativa del decreto, l’abolizione del divieto si spiega alla luce dei dati esperienziali, che rivelano un consistente rischio di ricaduta nell’abuso di sostanze da parte dei tossicodipendenti che abbiano intrapreso un percorso di riabilitazione: da ciò la decisione di evitare rigide preclusioni e di rimettere piuttosto alla valutazione giudiziale la decisione circa l’opportunità di concedere a tali soggetti ulteriori chance di recupero, attraverso l’accesso a programmi di esecuzione extramuraria della pena detentiva23.

I profili problematici

La questione forse di più ampio respiro tra quelle emerse a seguito delle vicende esaminate è quella che riguarda la possibilità di rideterminare in fase esecutiva una pena divenuta illegittima per effetto della dichiarazione di incostituzionalità: una questione di carattere generale, dunque, che va al di là della specifica vicenda relativa agli stupefacenti.

Sul punto, come abbiamo più volte ricordato, è di recente intervenuta un’importantissima sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la n. 42858/2014, che, nel riconoscere tale potere al giudice di esecuzione, sembra avere chiuso, per lo meno per ora, la discussione.

3.1 I dubbi di legittimità costituzionale del nuovo art. 73, co. 5

Rimane invece tuttora aperta la questione del possibile contrasto del nuovo art. 73, co. 5, t.u. stupefacenti con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non differenzia il trattamento sanzionatorio tra droghe “pesanti” e droghe “leggere”24. Sul punto, occorre interrogarsi sulla ragionevolezza di una disciplina che prevede un quadro edittale unitario per i fatti di lieve entità, all’interno di un sistema che invece distingue in modo deciso il grado di offensività delle condotte, in relazione alla natura della sostanza stupefacente.

Una distinzione che ritroviamo non solo con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 73, ma che ricompare anche in relazione agli illeciti amministrativi di cui all’art. 75. Tuttavia, come è stato osservato, le probabilità di un intervento “ortopedico” o demolitorio sulla cornice edittale di cui la co. 5 sono piuttosto remote, stante l’atteggiamento di prudenza della Corte costituzionale, quando si tratti di modificare le dosimetrie sanzionatorie in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate25.

Peraltro, anche la Corte di cassazione si è di recente interrogata su tale questione, giungendo ad escludere «tratti di evidente irragionevolezza» dell’attuale disciplina26, sulla base di due considerazioni.

La prima è che alla Corte non pare irragionevole la valutazione legislativa circa il fatto che la tenuità della condotta, riducendone l’offensività, renda del tutto secondario il valore connesso con la tipologia della sostanza stupefacente; la seconda è che la cornice edittale di cui al co. 5 è di tale ampiezza «da consegnare, alle accorte mani del giudice di merito, un largo spettro di soluzioni sanzionatorie» che gli consentono «l’agevole adattamento al singolo episodio di vita».

3.2 La scarsa effettività degli strumenti sanzionatori non detentivi

Come si è cercato di evidenziare, lo scopo delle riforme normative che hanno interessato la materia degli stupefacenti in questo ultimo anno era quello di incidere sul sovraffollamento carcerario. In effetti, nessuna politica deflattiva che ambisse a risultati significativi poteva ignorare quanta responsabilità avesse la legislazione di contrasto all’abuso di stupefacenti (specie con le modifiche apportate dalla l. Fini-Giovanardi) sulla crescita della popolazione detenuta. È del resto a tutti noto che i detenuti sono, per più di un terzo, autori dei reati di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti, in molti casi tossicodipendenti27.

Se la riduzione delle pene, da un lato, e la previsione in via normativa di più ampie possibilità di accesso a strumenti sanzionatori alternativi, dall’altro, sono sicuramente funzionali rispetto agli obiettivi della deflazione carceraria e fanno quindi ben sperare, si deve tuttavia frenare l’ottimismo alla luce delle evidenze che provengono dalla prassi.

Innanzitutto, per quanto riguarda il lavoro sostitutivo ex co. 5-bis, i dati statistici a disposizione parlano di un’applicazione assolutamente sporadica della misura (19 casi nel 2012)28: un dato che è spia di gravi carenze sul piano attuativo e che induce a chiedersi quali effetti potranno mai derivare dall’ampliamento della misura realizzato attraverso l’introduzione del co. 5-ter, in assenza di un serio impegno per garantirne l’implementazione.

Il dato sulla scarsità di applicazioni di tale sanzione preoccupa anche in relazione alla messa alla prova (misura che, come si è visto, è ora accessibile anche per gli autori dei reati di cui all’art. 73, co. 5), posto che, secondo quanto prevede la legge, la sua concessione è necessariamente subordinata al lavoro di pubblica utilità.

Discorso analogo, poi, deve essere fatto con riferimento all’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 t.u. stupefacenti che, nonostante l’ambito applicativo estremamente ampio, risulta poco applicato (attualmente, infatti, sono solo 2.800 i condannati che vi sono sottoposti)29, essenzialmente a causa della scarsità di posti disponibili nelle comunità di recupero. Secondo quanto osservato dal CSM nel parere reso sul testo del d.l. n. 146/2013 (con il quale, come si ricorderà, è stato eliminato il divieto di concessione della misura per più di due volte), «il favore per il più intenso ricorso all’istituto rischia di restare privo di effettività in assenza di paralleli interventi – corredati dal necessario sostegno finanziario – volti ad ampliare le disponibilità di posti nelle strutture residenziali»30. Ancora una volta un monito al legislatore, volto ad evitare che le riforme siano virtuose solamente sulla carta.

1 Su tale sentenza e su suoi effetti cfr.Gambardella,M., La sequenza ‘invalidità’ e ‘reviviscenza’ della legge all’origine del ‘nuovo’ sistema penale degli stupefacenti, inCass. pen., 2014, 1132 ss.; Manes, V.-Romano, L., L’illegittimità costituzionale della legge c.d. ‘Fini-Giovanardi’: gli orizzonti attuali della democrazia penale, in www.penalecontemporaneo.it, 23.3.2014. Sia poi consentito rinviare anche Della Bella,A.-Viganò, F., Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull’art. 73 t.u. stupefacenti, in www.penalecontemporaneo.it, 27.2.2014.

2 Ci riferiamo, per comodità, alle sole pene detentive, ricordando però che oltre alla reclusione le norme, in entrambe le versioni, prevedono anche la multa.

3 Cfr. Della Bella, A.-Viganò, F., Sulle ricadute, cit.

4 Cfr. sul punto le fondamentali sentenze Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394, in Giur. cost., 2006, p. 4160 con nota di Marinucci, G. Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone franche»; C. cost., 28.1.2010, n. 28, in Giur. cost., 2010, 358. Sulla questione del sindacato di costituzionalità norme abrogatrici da cui discendono, come nel caso in esame, effetti in malam partem cfr. Scoletta,M., Reviviscenza di fattispecie penale illegittimamente abrogata? Il caso del reato di “associazioni di carattere militare per scopi politici” al cospetto della Corte Costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 6.5.2011.

5 Cfr. Della Bella, A.-Viganò, F., Sulle ricadute, cit.

6 Cfr. Cass. pen., 27.10.2011, n. 977, in www.penalecontemporaneo.it, 19.1.2012, con nota di Scoletta, M., Aggravante della clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di dichiarare la non eseguibilità della porzione di pena riferibile all’aggravante costituzionalmente illegittima; Cass. pen., 24.2.2012, n. 19361, in www.penalecontemporaneo.it, 29.5.2012, con nota di Gatta, G.L. Ancora sulla non eseguibilità della porzione di pena inflitta per effetto dell’applicazione della cd. aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11 bis c.p.); Cass. pen., S.U., 24.10.2013, n. 18821, in Dir. pen. cont., 2014, fasc. 1, 250 ss., con nota di Viganò, F., Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola.

7 Cfr. Cass. pen., S.U., 29.5.2014, n. 42658, in www.penalecontemporaneo.it, 17.10.2014, con nota di Romeo, G., Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione di pena “incostituzionale”.

8 Cfr. sul punto Viganò, F., Pena illegittima e giudicato, cit., nonché De Micheli, M., La declaratoria di illegittimità della legge “Fini-Giovanardi” e la rideterminazione della pena irrogata con sentenza irrevocabile, in www.penalecontemporaneo.it, 15.10.2014.

9 Cfr. Viganò, F., Droga: il governo corre ai ripari con un d.l. sulle tabelle, ma la frittata è fatta (e nuovi guai si profilano all’orizzonte...), in www.penalecontemporaneo.it, 24.3.2014.

10 Sul punto cfr.Marinucci-Dolcini,Manuale di diritto penale, IV ed.,Milano, 2012, 112, nonché Gatta, G.L., Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Giuffrè, 2008, p. 870 ss.

11 Cfr. Viganò, F., Droga: il governo corre ai ripari, cit.

12 Cfr. Viganò, F., Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di disciplina degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l’altro) al quinto comma dell’art. 73, in www.penalecontemporaneo.it, 19.5.2014.

13 Cfr. in questo senso Amato, G., La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti, in Arch. pen. web, 2014, fasc. 2, 13 ss.; Viganò, F., Convertito in legge il d.l. n. 36/2014, cit.

14 Sul punto sia consentito rinviare a Della Bella, A., Emergenza carceri e sistema penale. I decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte cost. n. 32/2014, Torino, 2014, 49 ss.

15 Cfr. Della Bella, A.-Viganò, F., Convertito il d.l. 146/2013 sull’emergenza carceri: il nodo dell’art. 73 co. 5 t.u. stupefacenti, in www.penalecontemporaneo.it, 24.2.2014.

16 Secondo quanto osserva Amato, G., La nuova disciplina, cit., l’ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi della lieve entità impedisce l’applicazione di qualsiasi misura cautelare, anche diversa dalla custodia carceraria, nei confronti degli imputati minorenni, rendendo di fatto inutile la modifica che era stata apportata all’art. 19 d.P.R. n. 448/1988 con l. n. 10/2014, proprio al fine di consentirne l’utilizzazione.

17 In questo senso cfr. Amato,G., La nuova disciplina, cit.

18 Cfr. Viganò, F., Convertito in legge il d.l. n. 36/2014, cit.

19 Così Viganò, F., Convertito in legge il d.l. 36/2014, cit.

20 In relazione alle droghe pesanti risulta invece più favorevole il trattamento previsto nella legge Fini-Giovanardi, perché, a parità di trattamento sanzionatorio (da 1 a 6 anni), in caso di equivalenza o prevalenza delle aggravanti, la pena base è più mite (reclusione da 6 a 20 anni contro la reclusione da 8 a 20, nella Vassalli-Iervolino).

21 Sul punto sia consentito rinviare ancora aDella Bella, A., Emergenza carceri, cit., 72 ss.

22 Cfr. Viganò, F., Convertito in legge il d.l. n. 36/2014, cit.

23 Cfr. Della Bella, A., Emergenza carceri, cit.

24 Si pongono il problema della possibile illegittimità del co. 5 Gambardella, M., La sequenza, cit., 1143 ss., Romano, L., La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti. Osservazioni sulla l. 16 maggio 2014, n. 79, in www.penalecontemporaneo.it, 29.5.2014.

25 In questo senso cfr. Romano, L., La riforma della normativa, cit. La questione è stata di recente sollevata dal Tribunale di Nola: l’ordinanza è ora pubblicata in www.penaleontemporaneo.it, 3.10.2014, con una nota di Romano, L., Sollevata questione di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio dei fatti di ‘spaccio’ di lieve entità.

26 Cfr. Cass. pen., 28.2.2014, n. 10514, in CED Cass., n. 259360.

27 Cfr. la Relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. n. 146/2013, nella quale si osserva che «alla data del 26 luglio 2013, su 23.683 soggetti imputati, ben 8.486 erano ristretti per violazione della legge stupefacenti e che su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati».

28 Cfr. sul punto i dati citati in Mattevi, E.-Menghini, A., Recenti orientamenti sul lavoro di pubblica utilità, in www.penalecontemporaneo.it, 28.3.2014.

29 Cfr. le statistiche pubblicate sul sito del Ministero della giustizia.

30 Cfr. CSM, Relazione di accompagnamento alla delibera 23 gennaio 2014, in www.csm.it.

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