Obbligazione alimentare nel diritto di famiglia. Diritto internazionale privato

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In base alla l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la nozione di obbligazione alimentare comprende tutte le prestazioni a carattere patrimoniale che sorgono sulla base di un rapporto di famiglia.

L’art. 45 della legge richiama “in ogni caso” la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, la quale ha portata erga omnes ed è quindi applicabile indipendentemente da qualsiasi condizione di reciprocità, anche quando la legge designata dalle norme di conflitto sia quella di uno Stato non contraente. La Convenzione disciplina tutte le obbligazioni alimentari che derivano da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli non legittimi. Il suo ambito d’applicazione è circoscritto ai conflitti di legge inerenti le sole obbligazioni alimentari, a prescindere dall’esistenza del rapporto a esse sottostante, che non forma oggetto di disciplina convenzionale.

La Convenzione indica una serie di criteri di collegamento, attraverso i quali individua, sulla base del principio del favor creditoris, la legge applicabile. Il primo di tali criteri è quello della residenza abituale del creditore. Nel caso in cui la legge del luogo di residenza non consenta la tutela della pretesa del creditore, si applica, in via sussidiaria, la legge nazionale comune a debitore e creditore e, in ultima istanza, la lex fori. Per le obbligazioni alimentari che sorgano a causa di annullamento del matrimonio, separazione o divorzio, la Convenzione prevede quale legge applicabile quella idonea a regolare le medesime situazioni.

Aspetti specifici sono regolati da convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte, quali la Convenzione dell’Aia del 1956, sulle obbligazioni alimentari nei confronti dei minori; la Convenzione dell’Aia del 1973, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari; la Convenzione di New York del 1956 sul recupero degli alimenti all’estero. Tale quadro normativo si completa con il Reg. CE 44/2001 che disciplina i profili giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari nel diritto di famiglia.

Voci correlate

Obbligazione da contratto. Diritto internazionale privato

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