Obbligazione

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Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione (prestazione) deve essere infatti suscettibile di valutazione economica, deve corrispondere ad un interesse (anche non patrimoniale) del creditore (art. 1174 c.c.) e deve essere possibile, lecito e determinato (o determinabile). Esso può consistere, tradizionalmente, in un dare (ovvero nella tradizione di cose: ad esempio, con il contratto di compravendita il compratore assume l’obbligazione di pagare il prezzo), in un fare (ovvero nel compiere una certa attività: ad esempio, con il contratto di appalto l’appaltatore assume l’obbligo di eseguire un’opera) o in un non fare (ovvero nell’astenersi dal compiere una certa attività; si parla, in questo caso di obbligazioni negative: ad esempio, chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta). Nello svolgimento del rapporto obbligatorio debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.). L’obbligazione si estingue per fatti o atti ritenuti idonei a far cessare il rapporto obbligatorio: in primis, l’adempimento, con il quale il creditore soddisfa il suo interesse, e poi con gli altri modi di estinzione diversi dall’adempimento (novazione, remissione, confusione, compensazione, impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore: v. le voci relative). Vi sono vari tipi di obbligazione, a seconda di peculiarità relative ai soggetti o all’oggetto del rapporto obbligatorio. In particolare, se vi è una pluralità di creditori e/o di creditori, l’obbligazione è parziaria quando ogni debitore è tenuto a adempiere, ed ogni creditore ha diritto, solo ad una parte della prestazione complessiva, per cui l’obbligazione si estinguerà solo a seguito dell’esecuzione di una pluralità di prestazioni. È, invece solidale (o in solido; artt. 1292-1313 c.c.) se i debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri, mentre ciascun creditore può chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi, e le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente. Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito ha diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori, potendo richiedere a ciascuno la sua parte. Relativamente all’oggetto, il legislatore distingue le O. pecuniarie (artt. 1277-1284 c.c.), alternative (artt. 1285-1291 c.c.), divisibili e indivisibili (artt. 1314-1320), facoltative. Le obbligazioni pecuniarie sono quelle che hanno ad oggetto una somma di danaro. Si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento per il suo valore nominale (cd. principio nominalistico). Occorre precisare che i debiti pecuniari possono essere di valuta, se hanno ad oggetto esattamente la somma indicata, o di valore, se hanno ad oggetto l’utilità economica che si ritrae dalla somma indicata, e che si trasforma pertanto in debito di valuta con la liquidazione, cioè con la sua traduzione in una misura monetaria che tenga conto, ad esempio, della svalutazione e così via. I crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto. Le obbligazioni alternative si caratterizzano perché vi sono dedotte due o più prestazioni, ed il debitore si libera eseguendone una a sua scelta (a meno che la scelta non sia stata attribuita al creditore o ad un terzo). La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione o con la dichiarazione di scelta. L’obbligazione si considera però semplice se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di scelta o se è divenuta impossibile per causa non imputabile alle parti. Le obbligazioni facoltative hanno un unico oggetto, ma il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa (ad esempio, il terzo acquirente di un bene ipotecato che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, deve pagare i creditori iscritti, ma ha la facoltà di rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche: art. 2858 c.c.). Le obbligazioni sono indivisibili, se la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo con cui è stato considerato dai contraenti.

Le obbligazioni reali (o obbligazioni propter rem) si caratterizzano perché il debitore è tale in quanto investito della titolarità di un diritto reale (ad esempio, le obbligazioni condominiali), per cui l’obbligazione si trasferisce con il diritto reale e si estingue con il medesimo.

Le obbligazioni naturali sorgono in dipendenza di doveri morali o sociali: ad esempio, i debiti derivanti da gioco permesso (v. Giuoco e scommessa. Diritto civile) o il debito prescritto. Il creditore naturale non può giuridicamente pretendere il pagamento dell’obbligazione, ma non è obbligato a restituire quanto gli sia stato spontaneamente versato in adempimento di detti doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (art. 2034 c.c.).

Le obbligazioni si distinguono, ancora, in obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: nella prima ipotesi, il debitore è vincolato a prestare il massimo della diligenza affinché il creditore possa soddisfare l’interesse del creditore, ma non si impegna a fargli conseguire il risultato finale da lui desiderato (ad esempio, l’obbligazione dell’avvocato che si obbliga a prestare la sua assistenza al cliente ma non a fargli vincere la causa). Nella seconda ipotesi, invece, il debitore è obbligato a far conseguire senz’altro il risultato desiderato dal creditore (ad esempio, l’obbligazione del pittore che si impegna a dipingere una parete).

Negli ultimi anni ha avuto seguito nella nostra dottrina e giurisprudenza la c.d. obbligazione senza prestazione: si allude con questa formula al fenomeno, elaborato originariamente dalla dottrina tedesca, per cui da particolari situazioni di fatto, nasce un rapporto il cui contenuto, in assenza di un obbligo di prestazione, è formato da obblighi di protezione la cui violazione espone il debitore a responsabilità contrattuale.

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