Offerta. Diritto civile

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L’offerta (o proposta) di contratto è il primo anello del processo di formazione (trattativa) di un contratto. Essa viene rivolta da un soggetto ad altro soggetto (o più soggetti) destinatario della medesima e deve contenere gli elementi essenziali del contratto che si vuole stipulare. Di fronte all’offerta il destinatario può rimanere indifferente e interrompere così, fin dall’inizio, il procedimento; può accettarla nei suoi precisi termini e dare esecuzione al contratto, informando della decisione il proponente (art. 1326 c.c.); può anche formulare un’accettazione non perfettamente conforme all’offerta, la quale deve essere valutata come nuova offerta di contratto avanzata dal precedente destinatario. L’offerta è revocabile, se non sia stata presentata diversamente (irrevocabile; art. 1329 c.c.) e finché il contratto non sia perfezionato con l’accettazione e la sua comunicazione al proponente. Tuttavia, se il destinatario ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a dare un indennizzo per le spese e le perdite subite a causa dell’esecuzione iniziata del contratto. Salvo poche eccezioni, l’efficacia dell’offerta come tale (quando il contratto non sia stato ancora concluso) viene a mancare a seguito della morte o della sopravvenuta incapacità del proponente. L’offerta si presume pervenuta a conoscenza del destinatario al momento in cui giunge all’indirizzo del medesimo, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.).

Voci correlate

Accettazione

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